BGer 5D_21/2017 |
BGer 5D_21/2017 vom 22.02.2017 |
{T 0/2}
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5D_21/2017
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Sentenza del 22 febbraio 2017 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 8'244.10, indicando quale titolo di credito la " decisione di restituzione del 02.05.2011 quale indennità di disoccupazione ";
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che con decisione 20 settembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
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che con sentenza 19 gennaio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso avverso la decisione pretorile;
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che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 17 febbraio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'effetto sospensivo;
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che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
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che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali severe esigenze di motivazione: il ricorrente si limita a censurare la violazione del suo diritto di essere sentito in relazione a diverse procedure antecedenti la presente, omettendo però del tutto di spiegare in che modo la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello avrebbe violato anch'essa tale diritto oppure altre garanzie costituzionali;
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che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 febbraio 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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