BGer 5A_249/2017 |
BGer 5A_249/2017 vom 03.04.2017 |
5A_249/2017
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Sentenza del 3 aprile 2017 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, via Naravazz 1, 6808 Torricella,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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avviso di pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando: |
che con sentenza 15 febbraio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto dall'avv. A.________ avverso l'avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa nei confronti della ricorrente dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 89'500.--;
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che A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale con ricorso datato 27 marzo 2017, postulando pure la ricusa di tutti i Giudici federali, subordinatamente di una parte di essi, ed il conferimento dell'effetto sospensivo;
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che secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2);
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che la richiesta di ricusare tutti i Giudici federali, subordinatamente una parte di essi, per avere già giudicato il caso in modo sfavorevole alla ricusante "altre cento e duecento volte all'occasione delle decine e decine se non centinaia di ricorsi, reclami e doglianze varie a far tempo dal 2010" e per non essere indipendenti in quanto eletti e controllati dai partiti politici e dalle lobbies retrostanti si fonda su una motivazione la cui inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (v. segnatamente le sentenze 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 5A_532/2016 del 13 settembre 2016 consid. 1) e si appalesa pertanto manifestamente abusiva;
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che altrettanto abusiva si rivela la richiesta di dichiarare nulla "tutta l'attività di tali Giudici Federali nelle cause che han visto perdente A.________";
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che giusta l'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF il ricorso contro una decisione delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
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che secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;
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che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato alla ricorrente il 23 febbraio 2017, come da lei stessa ammesso;
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che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 24 febbraio 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere lunedì 6 marzo 2017 (v. art. 45 cpv. 1 LTF);
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che il ricorso datato 27 marzo 2017 e consegnato alla posta il 28 marzo 2017 si rivela quindi tardivo;
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che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. La domanda di ricusa è inammissibile.
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2. Il ricorso è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 3 aprile 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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