BGer 2C_375/2017 |
BGer 2C_375/2017 vom 08.05.2017 |
2C_375/2017
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Sentenza dell'8 maggio 2017 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
A.________ e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Franscini 6, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Imposta cantonale e imposta federale diretta 2014,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
Pronunciandosi in relazione al periodo fiscale 2014, con sentenza del 20 marzo 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato che A.________ e B.________ non avevano il diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico, per complessivi fr. 9'000.--, richiesta in relazione al figlio maggiorenne che vive con loro.
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Il 15 aprile 2017 A.________ e B.________ hanno impugnato il giudizio della Corte cantonale con un ricorso al Tribunale federale, domandando di nuovo il riconoscimento della deduzione in questione. Il 4 maggio successivo hanno ribadito tale richiesta con un complemento al ricorso. Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti.
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Diritto: |
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
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1.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, oppure in modo manifestamente inesatto e quindi arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF). Nel caso intenda contestare i fatti su cui si basa il giudizio impugnato, la parte ricorrente deve perciò indicare per quali ragioni ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (DTF 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398).
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2. Nella fattispecie, l'allegato ricorsuale del 15 aprile 2017 e il suo complemento del 4 maggio successivo non adempiono alle esigenze di motivazione indicate.
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2.1. Sia nel ricorso che nel citato complemento, gli insorgenti affermano che il diritto alla deduzione richiesta sarebbe dato. Essi tuttavia omettono di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF), con le argomentazioni sviluppate dalla Camera di diritto tributario: da un lato, riguardo alle condizioni previste dal diritto cantonale e federale per l'ottenimento della deduzione richiesta; d'altro lato, riguardo al calcolo delle spese proposto per giustificarne una fissazione a fr. 9'000.--.
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2.2. Sempre in questo contesto, gli insorgenti si limitano nel contempo a contrapporre agli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, ai quali il Tribunale federale è di principio vincolato (art. 105 cpv. 1 LTF), una propria versione dei fatti: omettendo cioè di dimostrare per quali ragioni detti accertamenti siano manifestamente inesatti e quindi arbitrari o violino altrimenti il diritto (art. 105 cpv. 2 LTF).
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2.3. Infine, nessuna delle critiche con cui viene denunciata una violazione della Costituzione federale può essere considerata conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.
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Erwägung 3 |
3.1. Il gravame è pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
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3.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto, così come redatto, esso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale rinuncia comunque a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non vengono prelevate spese.
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4. Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 8 maggio 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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