BGer 8C_275/2017 |
BGer 8C_275/2017 vom 29.05.2017 |
8C_275/2017
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Sentenza del 29 maggio 2017 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
ricorrenti,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale
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e dell'inserimento del Cantone Ticino,
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viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino
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del 15 marzo 2017.
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Visto: |
il ricorso del 14 aprile 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 15 marzo 2017,
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la comunicazione del 20 aprile 2017 con la quale i ricorrenti sono stati informati che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
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il silenzio dei ricorrenti,
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considerando: |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione,
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che il diritto dell'assistenza sociale, eccezion fatte per la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
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che le disposizioni del diritto federale riferite nel giudizio impugnato non sono direttamente applicabili,
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che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale, segnatamente della legge ticinese sull'assistenza sociale, non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
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che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che le esigenze di motivazione sono accresciute, laddove è (o deve essere) invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
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che i ricorrenti non solo non invocano l'arbitrio, ma nemmeno si confrontano con i diffusi considerandi del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha confermato la non entrata in materia sulla domanda, siccome i ricorrenti più volte sollecitati non hanno presentato tutta la documentazione necessaria ed indispensabile per decidere le prestazioni assistenziali,
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che nemmeno si comprendono completamente le censure dei ricorrenti, i quali da un lato rimproverano a diverse autorità amministrative l'assenza di ogni aiuto a causa della loro lingua madre tedesca, ma da un altro lato ignorano le richieste di prova e di incontro dell'amministrazione,
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che a titolo puramente abbondanziale si ricorda comunque ai ricorrenti come la legislazione cantonale imponga ai richiedenti di prestazioni assistenziali di fornire ogni informazione utile sulle condizioni personali e finanziarie, producendo ogni documento e permettendo anche l'accesso all'abitazione (art. 67 della legge ticinese sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; Laf/TI; RL 6.4.11.1),
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che tale obbligo si estende anche nel tempo, l'assistito essendo tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tali da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali, come anche eventuali cambiamenti di domicilio o l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio (art. 68 Laf/TI),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 29 maggio 2017
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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