BGer 6B_538/2017 |
BGer 6B_538/2017 vom 07.06.2017 |
6B_538/2017
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Sentenza del 7 giugno 2017 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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opponenti.
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Oggetto
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decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che il 14 novembre 2016 A.________ ha querelato B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale;
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che, con decisione del 14 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere riguardo a tutti i reati prospettati dal querelante;
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che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 31 marzo 2017, la CRP ha respinto il reclamo;
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che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 2 maggio 2017 un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 V 551 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenza 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che in concreto il ricorrente ribadisce come, a suo modo di vedere, il contenuto di un messaggio di posta elettronica redatto dall'opponente sarebbe lesivo del suo onore;
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ch'egli non si esprime però sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese civili intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 giugno 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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