Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_402/2017
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Sentenza del 7 luglio 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata da Corinne Koller Baiardi e Damiano L. Salvini, avvocati,
ricorrente,
contro
Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC), casella postale 1518, 6501 Bellinzona,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2017.
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 29 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 26 aprile 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale le è stato confermato il rifiuto del diritto a una rendita vedovile dal Fondo di Previdenza per il personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale a seguito del decesso dell'ex coniuge,
considerando:
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) e dimostrare con precisione dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti),
che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era il diritto a una rendita vedovile sulla base dell'art. 44 cpv. 1 del Regolamento del Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito: REOC),
che in particolare dagli accertamenti del Tribunale cantonale - peraltro nemmeno contestati dalla ricorrente - è emerso che alla ricorrente, a seguito del divorzio, non è stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia (cfr. giudizio di divorzio del 1985),
che la Corte cantonale ha concluso per l'assenza del diritto alla rendita vedovile per la ricorrente, in quanto ex coniuge senza uno dei tre presupposti cumulativi richiesti dall'art. 44 cpv. 1 REOC, segnatamente quello alla lett. a, ossia in seguito alla sentenza di divorzio il diritto a una rendita o a un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia,
che la ricorrente ribadisce il suo punto di vista sull'interpretazione dell'art. 44 cpv. 1 REOC, secondo cui solo i presupposti indicati alle lett. b e c sarebbero cumulativi, limitandosi ad affermare di non condividere l'interpretazione operata dalla Corte cantonale e domandando infine che il Tribunale federale statuisca sulla questione del cumulo o meno delle condizioni di cui alla disposizione regolamentare,
che la ricorrente si limita quindi a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253 con riferimento; 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60), ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio impugnato, in particolare senza spiegare il motivo per il quale tale giudizio, che ha ritenuto il cumulo dei presupposti dell'art. 44 cpv. 1 REOC, sarebbe contrario al diritto,
che anche l'apodittica richiesta in merito al controllo da parte del Tribunale federale della conformità dell'assetto regolamentare con le esigenze minime di cui alla seconda parte LPP è inammissibile in quanto la ricorrente omette di motivarne l'esigenza,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 luglio 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi