Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_439/2017
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Sentenza del 17 luglio 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. Comune di X.________,
opponenti,
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.
Oggetto
aggiudicazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2017
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare, il Comune di X.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 102.35 oltre interessi, di fr. 2.86 e di fr. 60.-- corrispondenti a crediti per tributi pubblici non pagati (imposte comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida). Oggetto del diritto di pegno è la quota B della PPP n. 3271 del fondo base n. 225 RFD di X.________, intestata alla comunione ereditaria fu D.________, composta dei figli A.________ (escussa), E.________, F.________ e G.________, nonché del marito H.________ (pure titolare esclusivo della quota A e deceduto nel 2014).
Non avendo A.________ interposto opposizione al precetto esecutivo (né gli altri membri della comunione ereditaria nella loro qualità di terzi comproprietari), il creditore procedente ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Locarno (UE) di realizzare il pegno.
2.
2.1. L'incanto della PPP n. 3271 (quota A - pure oggetto di una domanda di realizzazione - e quota B) è stato fissato per il 27 marzo 2017 alle ore 11:00.
2.2. Con sentenza 14 marzo 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso 25 gennaio 2017 presentato da A.________ contro l'avviso d'incanto.
2.3. Con decreto 24 marzo 2017 il Tribunale federale ha respinto la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso (datato 22 marzo 2017) interposto dall'escussa contro la sentenza 14 marzo 2017, facendo difetto il requisito delle possibilità di successo del rimedio. Con sentenza 5A_225/2017 del 5 maggio 2017 il Tribunale federale ha poi dichiarato inammissibile il ricorso.
3.
3.1. All'asta pubblica del 27 marzo 2017 la PPP n. 3271 è stata aggiudicata in comproprietà a B.________ e a C.________ per fr. 120'000.--.
3.2. Con sentenza 2 giugno 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato il 2 aprile 2017 da A.________ contro tale aggiudicazione.
La Corte cantonale ha spiegato all'escussa che l'effetto sospensivo al suo ricorso 22 marzo 2017 al Tribunale federale era regolato dall'art. 103 LTF (e non dall'art. 327a CPC [RS 272]) e che tale autorità aveva respinto la sua istanza di concessione dell'effetto sospensivo in data 24 marzo 2017, per cui nulla ostava alla tenuta dell'asta pubblica il 27 marzo 2017. I Giudici cantonali hanno poi considerato tardive le critiche riferite ad atti preparatori all'aggiudicazione (quali la notifica del precetto esecutivo, l'avviso d'incanto ed il deposito dell'elenco degli oneri) ed esulanti dalla procedura di ricorso dell'art. 17 LEF le critiche riferite a questioni di merito.
3.3. Con ricorso in materia civile datato 12 giugno 2017 (completato da uno scritto 13 giugno 2017, entrambi redatti in tedesco) A.________ ha impugnato la sentenza 2 giugno 2017 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'aggiudicazione.
La ricorrente ha pure chiesto una proroga del termine di ricorso per poter motivare in modo più dettagliato il suo gravame. Il 14 giugno 2017 il Tribunale federale ha respinto tale richiesta, facendo notare alla ricorrente che il termine dell'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF non può essere prorogato, poiché è un termine stabilito dalla legge (v. art. 47 cpv. 1 LTF).
Occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente in un successivo scritto 22 giugno 2017, il termine di ricorso non inizierà a decorrere soltanto da una notifica della sentenza cantonale rispettosa della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) e della Dichiarazione del 30 aprile 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d'assistenza giudiziaria (RS 0.274.181.362). Tale sentenza non le è infatti stata notificata all'estero, bensì in Svizzera: la citata Convenzione dell'Aia non vieta di richiedere l'elezione di un domicilio in Svizzera dove possano essere fatte le notifiche (v. sentenza 5P.286/2005 del 22 novembre 2005) e l'insorgente non ha messo in discussione il modo di procedere dell'autorità inferiore che ha comunicato la sua sentenza all'indirizzo in Svizzera "indicato [dalla ricorrente] nelle procedure promosse davanti al Tribunale federale (5A_225/2017) e alla prima Camera civile del Tribunale d'appello".
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
In concreto il rimedio manifestamente non soddisfa tali esigenze. La ricorrente non può infatti rinviare alla motivazione contenuta nel suo ricorso 2 aprile 2017 introdotto dinanzi all'autorità di vigilanza (DTF 140 III 115 consid. 2). La breve motivazione invece contenuta nel ricorso in materia civile travisa le argomentazioni sviluppate nell'impugnato giudizio (ad esempio quando rimprovera alla Corte cantonale di aver erroneamente considerato tardivo il suo ricorso 2 aprile 2017), non si confronta con esse oppure esula dall'oggetto del litigio.
In tali circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso (nella lingua della decisione impugnata, v. art. 54 cpv. 1 LTF) nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 17 luglio 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini