BGer 5A_530/2017 |
BGer 5A_530/2017 vom 17.07.2017 |
5A_530/2017
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Sentenza del 17 luglio 2017 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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anticipo spese (nomina amministratore di un'eredità),
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ricorso contro il decreto emanato il 27 giugno 2017
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dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che, nell'ambito dell'appello presentato da A.________ contro la decisione 4 febbraio 2016 con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha designato l'avv. B.________ in qualità di amministratrice dell'eredità fu C.________, in data 10 maggio 2017 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato l'appellante a versare entro il 12 giugno 2017 un anticipo di fr. 1'000.-- a copertura delle spese processuali presumibili (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC [RS 272]);
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che una richiesta 28 maggio 2017 dell'appellante intesa a sospendere il termine per il versamento è stata respinta con decreto 7 giugno 2017;
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che il 13 giugno 2017 all'appellante è stato fissato un ultimo termine improrogabile scadente il 26 giugno 2017 entro cui versare l'anticipo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il Tribunale d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico (art. 101 cpv. 3 CPC);
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che con decreto 27 giugno 2017, constatato che l'anticipo non risultava pagato, il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha invitato l'appellante a documentare entro un termine di 10 giorni l'avvenuto versamento;
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che con scritto 2 luglio 2017 A.________ ha indirizzato al Tribunale d'appello un " reclamo contro le decisioni in materia di anticipazione di 1.000 CHF (art. 99, 103 CPC) " (redatto in parte in italiano e in parte in francese), mediante il quale ha segnatamente chiesto " la riduzione dell'anticipazione a 200 CHF ";
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che il 10 luglio 2017 il Tribunale d'appello ha tramesso al Tribunale federale tale scritto per competenza (v. art. 48 cpv. 3 LTF);
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che infatti le decisioni in materia di anticipazione delle spese emanate in seconda istanza non sono impugnabili mediante reclamo (v. art. 319 lett. b CPC), ma unicamente mediante ricorso al Tribunale federale;
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che la decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2);
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che non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4);
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che in concreto la ricorrente non pretende di non essere in grado di versare l'anticipo, per cui il suo gravame si rivela manifestamente inammissibile;
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che in tali circostanze il ricorso può essere deciso (nella lingua della decisione impugnata, v. art. 54 cpv. 1 LTF) nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 luglio 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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