BGer 6B_631/2017 |
BGer 6B_631/2017 vom 18.07.2017 |
6B_631/2017
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Sentenza del 18 luglio 2017 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di abbandono (truffa), mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 12 aprile 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che il 30 dicembre 2016 il Ministero pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale per titolo di truffa avviato in seguito a una denuncia inoltrata da A.________;
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che, adita dal denunciante, con sentenza del 12 aprile 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il relativo reclamo;
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che A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento del giudizio cantonale;
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che, con decreto presidenziale del 29 maggio 2017, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 13 giugno seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF;
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che, scaduto infruttuoso il termine impartito, con ulteriore decreto presidenziale del 20 giugno 2017, all'insorgente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 luglio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF) e può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese inutili sono poste a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 luglio 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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