Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_125/2017
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Sentenza del 20 luglio 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Marina Gottardi,
opponente.
Oggetto
protezione dell'unione coniugale,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2017
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che nella causa a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti di A.________, con decisione 23 maggio 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha condannato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 550.-- mensili per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017;
che con sentenza 7 giugno 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo presentato da A.________ contro i contributi di mantenimento stabiliti dal Giudice di prime cure;
che con scritto 15 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza al Tribunale federale, chiedendo anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria (atteso che è soltanto controverso il contributo alimentare dovuto alla moglie) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nel gravame all'esame il ricorrente si limita a ribadire di non essere in grado di pagare i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore aggiunto, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione di irricevibilità qui impugnata;
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che in concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per cui la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente diviene in ogni modo priva di oggetto;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 luglio 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini