Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_289/2017
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Sentenza del 27 luglio 2017
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sabrina Aldi,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
proroga delle misure sostitutive,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 giugno 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è stato arrestato il 21 settembre 2016 e posto in carcerazione preventiva, poiché imputato di estorsione aggravata, usura per mestiere, coazione, falsità in documenti, impiego di stranieri sprovvisti di permesso e inganno aggravato nei confronti delle autorità. È sospettato di irregolarità nella gestione di contratti di lavoro con dipendenti italiani di una società a lui riconducibile. Da testimonianze sono emersi "taglieggi" sui salari dovuti agli operai, che l'imputato avrebbe minacciato di licenziamento sfruttando il loro stato di bisogno.
B.
Il 19 ottobre 2016 è stato scarcerato con l'adozione di misure sostitutive, stabilite a tempo indeterminato, segnatamente con la richiesta di deposito di una cauzione e di una garanzia, l'elezione del domicilio legale presso il difensore, l'obbligo di restare a immediata disposizione delle autorità inquirenti, nonché il divieto di contattare persone coinvolte nell'inchiesta. Altre misure sono state limitate a due mesi: l'obbligo di presentarsi alla polizia cantonale e il deposito dei documenti di legittimazione. Il 16 dicembre 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) di prorogarle di tre mesi. Il GPC ha prorogato fino al 19 marzo 2017 l'obbligo di presentarsi e il deposito dei documenti, stabilendo che le misure rimanevano valide fino alla loro revoca.
C.
Contro questa decisione il 28 dicembre 2016 l'interessato è insorto alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Il 13 marzo 2017 il PP ha chiesto un'ulteriore proroga delle misure sostitutive. Il GPC ha prorogato fino al 19 giugno 2017 il deposito dei documenti di identità, revocando invece l'obbligo di presentarsi. Le altre misure non erano oggetto dell'istanza di proroga. Il 29 marzo 2017 l'interessato ha impugnato anche questa decisione. Statuendo sui due reclami, con giudizio del 14 giugno 2017 la CRP li ha respinti.
D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio, subordinatamente di revocare la misura sostitutiva del deposito dei suoi documenti di legittimazione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata emana da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e contro la stessa è dato il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 segg. LTF. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.
1.2. Il ricorrente sostiene di avere ancora sempre un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), sebbene la restrizione litigiosa sia scaduta il 19 giugno 2017, visto che nel frattempo è stata prorogata fino al 19 settembre seguente. Avrebbe quindi un interesse all'eventuale riconoscimento della decaduta esigenza di questa misura, che implicherebbe la revoca di quella prorogata, contro la quale ha inoltrato un nuovo reclamo alla CRP. Il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 94; 139 I 206 consid. 1.1 pag. 208). Questa esigenza serve a garantire ch'esso si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, anche nell'interesse dell'economia processuale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1 pag. 77; 137 IV 87 consid. 1 pag. 88). Si può ritenere che le condizioni per rinunciare eccezionalmente a questa esigenza come si vedrà sono adempiute in concreto (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.3 pag. 78).
1.3. Come rettamente rilevato dal ricorrente, la decisione impugnata non pone fine al procedimento e costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF , ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile. Spetta innanzitutto al ricorrente dimostrare l'adempimento di questo requisito (cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2; sentenza 1B_15/2013 del 5 marzo 2013 consid. 1.2, in: RtiD II-2013 n. 50 pag. 272). Questi adduce che il blocco dei documenti di identità, unica questione oggetto del presente litigio, comporta una restrizione della libertà personale: non adduce tuttavia che dovrebbe poter lasciare temporaneamente la Svizzera per motivi lavorativi o altri. Visto l'esito del gravame, il quesito non dev'essere esaminato oltre.
2.
2.1. Giusta l'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP, riferibile alla fattispecie oltre al pericolo di collusione (art. 221 cpv. 1 lett b), la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP, sono misure sostitutive, tra l'altro, il versamento di una cauzione (lett. a) e il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b). Questa lista non è esaustiva (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità, il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della detenzione (sentenza 1B_15/2013, citata, consid. 2.1).
2.2. Il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché le sue allegazioni non sarebbero state trattate.
Al riguardo occorre rilevare che nella misura in cui la critica si riferisce alle decisioni del GPC, essa è inammissibile. In effetti, il gravame è dato soltanto contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Inoltre, per l'effetto devolutivo del reclamo, la decisione del GPC è sostituita da quella della CRP e materialmente viene pure considerata impugnata (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104; 134 II 142 consid. 1.4). Il generico accenno a un mancato esame integrale delle sue censure e a una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata non reggono, visto ch'essa si esprime su tutti i punti rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 pag. 564).
2.3. Il ricorrente in effetti sostiene che la CRP non avrebbe spiegato perché il deposito di garanzie pecuniarie per un importo di quasi un milione di franchi non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga senza associarlo al blocco dei documenti d'identità. Ora, nella decisione impugnata è stato accertato ch'egli è cittadino italiano residente a X.________. Dal suo primo matrimonio con una cittadina inglese sono nati quattro figli. Si è risposato nel 2014 con una cittadina brasiliana, con la quale ha un figlio in comune: la famiglia della moglie risiede in Brasile. Dopo il divorzio, la ex moglie e i figli sono rimasti in Italia, dove il ricorrente ha affermato di recarsi di sovente per incontrarli anche con l'attuale moglie, potendo soggiornare in una casa contigua. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di recarsi regolarmente a Dubai e che avrebbe interessi lavorativi anche ad Abu Dhabi. Non ha per contro particolari interessi nel Cantone Ticino: né la moglie, che non esercita un'attività lucrativa, né la figlia hanno la necessità di rimanervi e come precisato in una sua lettera alla moglie, afferma di non avere più interessi a rimanervi e di non voler vivere in Svizzera dove la vita è cara. Non ha convertito la sua licenza di condurre (una italiana, una internazionale e una di Abu Dhabi) in una svizzera, né possiede un'autovettura con targhe elvetiche. Parrebbe inoltre che il suo permesso B stia per scadere. La CRP, come precedentemente il GPC, ha pertanto ritenuto che si è in presenza di un pericolo di fuga, non solo possibile ma concreto.
2.4. Al riguardo il ricorrente fa valere, in maniera del tutto generica, un accertamento arbitrario dei fatti. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene solo se l'accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 117; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sulla nozione di arbitrio vedi DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72). Il ricorrente, adducendo semplicemente che il centro degli interessi della famiglia si situerebbe in Ticino e che non corrisponderebbe al vero ch'egli avrebbe interessi preponderanti all'estero, chiaramente non dimostra l'arbitrarietà dei citati fatti, per cui essi sono vincolanti per il Tribunale federale (DTF 139 II 7 consid. 4.2 pag. 12).
In tale ambito anche il rilievo del ricorrente, con il quale nega d'aver commesso i sospettati reati adoperandosi per provare la sua innocenza, contrasta del tutto con l'accertamento contrario contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui egli non contesta il presupposto dell'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico, avendo peraltro sempre affermato d'aver ordinato di persona il sistema per il quale ora è indagato, essendo a conoscenza che agli operai veniva versato un salario inferiore a quanto pattuito e da lui dichiarato alle autorità. È inoltre stato rilevato che parrebbero infatti essere contestati solo gli importi relativi alle ore di lavoro prestate dagli ex dipendenti della sua società.
3.
3.1. Il ricorrente osserva inoltre d'aver depositato, oltre a una cauzione per ovviare al pericolo di fuga, anche cifre ingenti a garanzia delle pretese degli accusatori privati. Rileva che una perizia fatta allestire dalla difesa dimostrerebbe che gli importi depositati sarebbero più che sufficienti per garantire queste pretese. Sostiene ch'essa non rappresenterebbe un inammissibile fatto e un mezzo di prova nuovo ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, ma una ricostruzione su dati già esistenti in occasione della decisione impugnata, anche se non ancora a disposizione delle parti. Ora, in linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti intervenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF; nova in senso proprio; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 e 2.2 pag. 343 seg.). Sia come che sia, questo accenno, non muta l'esito del gravame.
3.2. La CRP ha infatti ritenuto che la misura sostitutiva della cauzione (CHF 250'000.--, oltre a CHF 500'000.-- quantificati dal PP quale importo adeguato a garanzia delle pretese formulate dagli accusatori privati e CHF 200'000.-- integrati successivamente), che secondo il ricorrente sarebbe sufficiente a garantire la sua presenza al procedimento penale e a escludere un pericolo di fuga, non contrasta necessariamente con la misura del deposito dei documenti, sebbene perseguino lo stesso scopo, ossia quello di garantire la presenza dell'imputato alla procedura, al processo e all'eventuale espiazione della pena. Ha rilevato, richiamando la dottrina (MATTHIAS HÄRRI, in: BSK Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed., n. 10 ad art. 237; vedi inoltre CATHERINE HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, 2016, n. 1201 pag. 427; cfr. anche DTF 141 IV 190 consid. 3.3 pag. 193), che con l'entrata della Svizzera nello spazio Schengen e la relativa abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, la misura sostitutiva del deposito dei documenti ha perso in parte la sua efficacia, per cui non può essere l'unico provvedimento per scongiurare il pericolo di fuga. Soltanto se combinata con altre misure, come ad esempio il deposito di una cauzione (art. 238 CPP), essa può costituire una valida soluzione per evitare che l'imputato si dia alla macchia.
3.3. Al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che il deposito della cauzione sarebbe sufficiente per scongiurare ogni pericolo di fuga, aggiungendo, in maniera del tutto generica e appellatoria e quindi inammissibile, che la CRP avrebbe proceduto a un'applicazione inesatta o arbitraria di non meglio precisati precetti tratti dalla logica, rispettivamente dall'esperienza corrente. Egli non dimostra tuttavia che l'argomento della CRP, ragionevole e convincente, disattenderebbe una determinata regola generale di esperienza o il "comune buon senso" (sul tema vedi DTF 140 I 285 consid. 6.2 e 6.2.1 pag. 296 seg. e rinvii; 140 III 115 consid. 2 pag. 117).
3.4. La CRP ha infine stabilito che il deposito dei documenti di identità resta comunque una valida misura nel caso in cui l'imputato voglia fuggire in luoghi lontani, segnatamente in Stati terzi. Il ricorrente, ricordata la sua assenza di legami con la Svizzera e quelli esistenti con altri Stati, non contesta questa argomentazione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).
4.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 luglio 2017
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri