BGer 8F_10/2017 |
BGer 8F_10/2017 vom 11.08.2017 |
8F_10/2017
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Sentenza dell'11 agosto 2017 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Heine, Viscione,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________, Italia,
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rappresentato da B.________,
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istante,
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contro
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AXA Assicurazioni SA,
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General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
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patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
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controparte,
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Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 8C_289/2017 (35.2016.103) del 9 giugno 2017.
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Visto: |
la sentenza 8C_289/2017 del 9 giugno 2017 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il giudizio emesso il 23 marzo 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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la domanda di revisione del 17 luglio 2017 (timbro postale) con cui chiede di modificare la sentenza nel senso di concedere in via principale l'assistenza giudiziaria e in via subordinata la sospensione della procedura in attesa dell'esito della procedura riguardante l'assicurazione invalidità,
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considerando: |
che le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF),
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che la revisione di una sentenza può essere domandata solo per uno dei titoli previsti dalla legge (art. 121-123 LTF),
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che nella misura in cui l'istante tenta di giungere a un riesame della citata sentenza 8C_289/2017, la domanda di revisione è inammissibile,
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che implicitamente l'istante sostiene come il Tribunale federale non abbia giudicato su singole conclusioni, ossia sulla domanda di assistenza giudiziaria (art. 121 lett. c LTF),
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che dalla sentenza 8C_289/2017 non risulta un giudicato particolare sulle richieste accessorie del ricorrente,
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che ad ogni modo l'istante non avrebbe potuto pretendere la designazione di un patrocinatore, essendo già rappresentato da una persona e non avendo adito il Tribunale federale autonomamente (art. 41 LTF; cfr. sentenza 6B_525/2008 del 4 settembre 2008 consid. 1),
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che la manifesta insufficienza di motivazione del ricorso comporta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, siccome il ricorso d'acchito non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 64 LTF; sentenza 9C_1/2017 del 6 febbraio 2017),
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che la domanda di revisione, accolta nella misura della sua ammissibilità, comporta soltanto la precisazione del dispositivo n. 2 della sentenza 8C_289/2017 (cfr. anche sentenza 6F_4/2007 del 9 maggio 2007),
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che una sospensione della procedura (cfr. art. 6 cpv. 1 PC) non ha alcuna pertinenza con la presente procedura e pertanto deve anch'essa essere respinta,
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che si prescinde dalla percezione di spese per la procedura di revisione (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di revisione, nella misura in cui non è priva d'oggetto, deve comunque essere respinta, essendo l'istante rappresentato da un mandatario non prefessionale (art. 64 cpv. 1 LTF), senza peraltro aver dimostrato spese personali particolari (DTF 125 II 518 consid. 5b pag. 519 seg.),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è parzialmente accolta. Per il resto è respinta.
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2. Il dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale federale svizzero 8C_289/2017 del 9 giugno 2017 è modificato come segue:
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2.
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2.1 Non si prelevano spese giudiziarie.
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2.2 Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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5. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 11 agosto 2017
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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