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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_514/2017
Sentenza del 7 settembre 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
INTRAS Assicurazione malattie SA,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinata dall'avv. Jean-Michel Duc,
e,
dall'avv. Daniele Bianchi,
Riva Albertolli 1, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 luglio 2017.
Visto:
la decisione del 27 maggio 2016, confermata su opposizione il 21 giugno 2016, con cui Intras Assicurazione malattie SA (di seguito Intras) ha stabilito di assumere i costi del medicamento SCENESSE® per al massimo quattro somministrazioni all'anno al prezzo di fr. 6'560.- ognuna sino al 30 novembre 2016 e di fr. 5'248.- in seguito,
il giudizio del 21 settembre 2016 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ammesso parzialmente il ricorso di A.________, nel senso di riconoscerle il diritto al rimborso di quattro impianti annui (invece dei cinque richiesti) del medicamento SCENESSE® al prezzo di fr. 18'989.- l'uno,
la sentenza del 9 maggio 2017 con cui il Tribunale federale ha parzialmente ammesso i ricorsi di A.________ e di Intras, annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione, esperiti gli accertamenti ai sensi dei considerandi, segnatamente la perizia medica giudiziaria,
la richiesta di A.________ di misure provvisionali inoltrata il 29 maggio 2017 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con cui ha chiesto la condanna di Intras alla continuazione della presa a carico del farmaco SCENESSE®, la cui prossima somministrazione era prevista per il 10 luglio 2017 (le precedenti assunzioni datavano 10 febbraio 2017, rispettivamente 21 aprile 2017), a cui Intras si è opposta con osservazioni del 30 giugno 2017, comunicando però il suo consenso a erogare la prestazione per l'imminente trattamento, come da garanzia concessa nella decisione impugnata, ossia fr. 5'248.-,
il giudizio cautelare del 4 luglio 2017 con cui la Corte cantonale ha parzialmente accolto la domanda dell'assicurata e condannato Intras a rimborsarle la totalità del prezzo dell'impianto del medicamento SCENESSE® del 10 luglio 2017,
il ricorso in materia di diritto pubblico di Intras del 4 agosto 2017 (timbro postale), con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale e di conseguenza di respingere le misure provvisionali urgenti, valendo per i costi di trattamento con SCENESSE® del 10 luglio 2017 quanto deciso nella sua pronuncia su opposizione del 21 giugno 2016,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che il giudizio cantonale in materia di misure cautelari è una decisione incidentale (DTF 137 III 324 consid. 1.1. pag. 328) che può essere eccezionalmente impugnata solo alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, segnatamente se può causare un pregiudizio irreparabile (le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF e dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo nel caso di specie date e come neppure la ricorrente fa valere),
che tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole alla ricorrente (cfr. DTF 139 V 42 consid. 3.1 pag. 47),
che la ricorrente si limita a indicare che il Tribunale cantonale avrebbe anticipato l'esito finale della procedura di merito pregiudicandolo, come pure che l'avrebbe obbligata a effettuare una prestazione che quasi con certezza sarà irrecuperabile,
che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale cantonale non si è espresso sul merito della vertenza ma si è limitato a disciplinare provvisoriamente la situazione dell'assicurata per evitare che abbia a soffrire per le conseguenze dei tempi tecnici procedurali relativi agli accertamenti dei fatti da operare in virtù del rinvio della sentenza federale del 9 maggio 2017,
che a prescindere dal fatto che la ricorrente si limita ad allegare - ma non lo dimostra contrariamente al suo obbligo di motivazione (cfr. a tal riguardo DTF 141 III 80 consid. 1.2 pag. 80 seg. con rinvi) - un pregiudizio economico (ossia a suo dire la quasi certezza di non recuperare l'importo vista la situazione finanziaria dell'assicurata), conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale non costituisce in ogni modo pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (come nemmeno un mero inconveniente fattuale, quale un allungamento della procedura o un aumento dei costi; cfr. DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801 con rinvii; cfr. DTF 137 V 314 consid. 2.2.1 pag. 317),
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data,
che le parti potranno se del caso impugnare la decisione finale conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata da Intras,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che le spese giudiziarie di fr. 500.- sono a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500 sono a carico della parte soccombente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 7 settembre 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi