BGer 5F_15/2017 |
BGer 5F_15/2017 vom 21.11.2017 |
5F_15/2017
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Sentenza del 21 novembre 2017 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Herrmann, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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istante,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. Comune di X.________,
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controparti,
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Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
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d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
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vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017.
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Considerando: |
che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica;
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che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017;
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che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;
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che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilità di successo);
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che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto);
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che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento;
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che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta;
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che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno;
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che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a statuire sulla presente causa;
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che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto.
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2. La domanda di revisione è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
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4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 21 novembre 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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