Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4D_54/2017
Sentenza del 22 novembre 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Meier,
opponente.
Oggetto
risarcimento danni; spese di patrocinio,
ricorso contro la decisione emanata il 22 giugno 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2016.68).
Fatti:
A.
A.a. In seguito all'aggressione commessa il 28 giugno 2006 nei confronti di B.________, A.________ è stato condannato, con decreto di accusa del 4 giugno 2009, per i reati di minaccia e vie di fatto a una pena pecuniaria e a una multa.
A.b. Previo tentativo di conciliazione B.________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord di condannare A.________ a pagargli fr. 14'925.80 (composti delle parcelle dei suoi legali nella procedura penale di fr. 3'750.-- e fr. 5'690.95, dei costi del ricovero in clinica di fr. 484.85 rimasti a suo carico e di un'indennità per torto morale di fr. 5'000.--), nonché la somma pari al corrispettivo in franchi svizzeri di euro 12'500 per la perdita di guadagno e il conseguente rigetto dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. Il Pretore ha respinto la petizione con sentenza 7 aprile 2016.
B.
Il 10 maggio 2015 B.________ ha appellato la pronunzia pretorile per quanto attiene al mancato rimborso delle fatture dei suoi legali. Con sentenza 22 giugno 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto il rimedio di diritto e ha riformato il giudizio di primo grado nel senso che ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare all'attore fr. 9'440.95, oltre interessi al 5 % dal 28 giugno 2006 e rigettando in questi limiti l'opposizione interposta al precetto esecutivo.
C.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 15 agosto 2017 A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello e domanda in via principale la conferma della decisione di primo grado che ha respinto la petizione. In via subordinata chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Contesta il realizzarsi dei presupposti per il rimborso delle spese di patrocinio nella procedura penale e la data d'inizio degli interessi.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Poiché nella fattispecie il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, il ricorrente ha a giusta ragione scelto la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale.
2.
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere fatta valere una violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF). Ciò significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (cpv. 2).
3.
3.1. La Corte cantonale ha dapprima considerato ingiustificato il rimprovero mosso dal Pretore al patrocinatore dell'attore di non aver allegato sufficientemente la necessità del patrocinio nella sede penale. Essa ha poi indicato come la procedura penale sia stata caratterizzata da denunce e contro denunce, con la necessità di diversi interrogatori, sia dei diretti interessati sia di testimoni, davanti alla polizia e al ministero pubblico. Entrambe le parti hanno poi interposto opposizione al decreto di accusa del 4 giugno 2009, il convenuto chiedendo il proprio proscioglimento e l'attore postulando la condanna anche per lesioni semplici, ragione per cui la Pretura penale ha aggiornato il dibattimento. Quest'ultimo procedimento è poi stato stralciato dai ruoli, perché le parti hanno ritirato le rispettive opposizioni. L'autorità inferiore ha reputato che l'attore, grafico cinquantaseienne, non avesse particolari nozioni giuridiche che gli permettevano di districarsi fra le varie procedure. Ha quindi ritenuto giustificato rimborsare all'attore le spese legali della fase preprocessuale in base alle parcelle dei due avvocati che lo hanno assistito in fasi diverse del procedimento penale.
3.2. Il ricorrente afferma che è stato unicamente accertato l'episodio del 28 giugno 2006 e che il Tribunale di appello ha arbitrariamente fatto propria la versione dell'opponente secondo cui l'iter penale sarebbe stato lungo e complesso. Sostiene che la complessità dell'incarto non sarebbe dettata dall'unico atto illecito, ma dalle altre denunce inoltrate dall'opponente e dai suoi numerosi scritti. Risulterebbe inoltre " sorprendentemente ingiustificato ritenere " l'opponente " incapace di districarsi fra le procedure ". La sentenza impugnata sarebbe pure arbitraria in ragione della sproporzione fra le pretese risarcitorie fatte valere - e non ottenute - e l'onorario reclamato dagli avvocati. Mette pure in dubbio " la reale connessione fra l'operato degli avvocati e l'unico atto illecito riconosciuto " e asserisce che il fatto che due avvocati si siano occupati del patrocinio dell'opponente ha fatto lievitare i costi.
3.3. La predetta argomentazione, con cui viene pure liberamente completata la fattispecie accertata dall'autorità inferiore, non soddisfa le esigenze di motivazione di una censura fondata sulla violazione dell'art. 9 Cost. Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può infatti limitarsi, come invece fatto in concreto, a criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (DTF 135 III 513 consid. 4.3 pag. 522; 134 II 349 consid. 3), atteso che per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità e che esso non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii).
4.
Il ricorrente sostiene infine che l'autorità cantonale sia caduta nell'arbitrio, perché non ha fatto decorrere gli interessi unicamente dalla data di emissione delle parcelle. La censura si rivela infondata. Infatti, secondo costante giurisprudenza, gli interessi di una pretesa di risarcimento danni per atto illecito cominciano a decorrere dalla data in cui questo è stato commesso, non trattandosi - contrariamente a quanto affermato nell'impugnativa - d'interessi di mora, ma d'interessi del danno (DTF 122 III 53 consid. 4a; 81 II 512 consid. 6).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 novembre 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti