BGer 8F_12/2017 vom 24.11.2017
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8F_12/2017
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Sentenza del 24 novembre 2017
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Wirthlin, Viscione,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,,
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istante,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
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controparte.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (assistenza giudiziaria; riconsiderazione),
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 10 giugno 2016 (8C_805/2015; giudizio cantonale 35.2015.55).
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Fatti:
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A. Con sentenza 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A.________, nato nel 1976, contro il giudizio emesso il 28 settembre 2015 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Tale pronuncia ha confermato la decisione su opposizione dell'INSAI che ha concesso una rendita di invalidità del 10% dal 1° ottobre 2014.
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B.
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B.a. A.________ presenta una domanda di revisione della sentenza federale, chiedendo sostanzialmente la riapertura del suo caso, il ripristino della copertura delle spese di cura e la concessione di indennità giornaliere al 100%.
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B.b. Il Tribunale federale con decreto del 27 settembre 2017 ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nella richiesta di revisione, siccome la domanda di revisione appariva priva di probabilità di successo. Conseguentemente è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese.
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Il 19 ottobre 2017 A.________ ha chiesto il riesame del decreto del 27 settembre 2017, facendo valere il suo stato di indigenza e la fondatezza delle sue pretese.
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Il Tribunale federale con decreto del 27 ottobre 2017 ha ricordato che la situazione esistente al momento del precedente decreto non era mutata e che conseguentemente non vi era alcun diritto al riesame. Nel medesimo provvedimento è stato impartito un secondo termine (non prorogabile) fino al 16 novembre 2017 per il versamento dell'anticipo spese.
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Con lettera datata 16 novembre 2017, ma impostata il 17 novembre 2017, ha persistito nella sua domanda di riconsiderazione.
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Non sono state chieste osservazioni nella procedura di revisione.
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Diritto:
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Erwägung 1
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1.1. A norma dell'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto del 27 settembre 2017, l'art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione più volte ribadita dall'istante, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.
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1.2. Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto del 27 ottobre 2017 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria (fra tanti sentenze 4A_79/2014 del 15 ottobre 2014 consid. 1.3; 5A_430/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.4 e decreto 6B_659/2017 del 12 luglio 2017 consid. 2). L'istante con i suoi scritti si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto del 27 settembre 2017, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.
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2. Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, la domanda di revisione contro la sentenza 8C_805/2015 difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito (art. 62 cpv. 3 LTF). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate (decreti 8C_947/2015 del 14 marzo 2016; 4A_89/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4.3 e 1P.384/1998 del 9 settembre 1998). Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario (cure mediche e indennità giornaliere), non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF).
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3. Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto del 27 settembre 2017 sia la domanda di revisione sono inammissibili. In via del tutto eccezionale e per l'ultima volta si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istante è già avvertito sin d'ora che ulteriori atti relativi alla revisione di questa sentenza saranno senz'altro soggetti a spese.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1. La domanda di riconsiderazione è inammissibile.
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2. La domanda di revisione è inammissibile.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 24 novembre 2017
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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