BGer 2D_51/2017 |
BGer 2D_51/2017 vom 19.01.2018 |
2D_51/2017 |
Sentenza del 19 gennaio 2018 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Aubry Girardin, Stadelmann,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.A.________, per sé e in rappresentanza dei figli B.A.________ e C.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Rifiuto del rinnovo dei permessi di dimora,
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.211).
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Fatti: |
A. Entrati in Svizzera il 3 ottobre 1998 A.A.________ (1974) e il figlio B.A.________ (1997), cittadini serbi, hanno ottenuto il 19 marzo 2001 un permesso di dimora al fine di vivere con D.A.________ (1968), loro marito rispettivamente padre, titolare anche lui di un simile permesso. Nel 2004 è nata la secondogenita della famiglia, C.A.________, ugualmente posta al beneficio di un permesso di dimora.
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Il 28 ottobre 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di concedere alla famiglia A.________ dei permessi di domicilio, a causa della loro situazione finanziaria e debitoria, rinnovando tuttavia i loro permessi di dimora fino a, per quanto qui d'interesse, inizio aprile 2014 (madre) e metà marzo 2014 (i figli).
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Il 30 luglio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi A.________ a vivere separati dal 1° agosto 2011, affidando B.A.________ e C.A.________ alla madre nonché ha concesso un diritto di visita al padre, astringendolo inoltre a versare un contributo alimentare ai figli. Ha ugualmente conferito mandato alla competente autorità di protezione dei minorenni di collocare B.A.________, affetto da problemi di reintegrazione e di disagio di natura adolescenziale, presso un'apposita struttura.
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Il 23 agosto 2013 la Sezione della popolazione ha formalmente ammonito A.A.________ poiché era a carico della pubblica assistenza (dal maggio 2012) e percepiva gli assegni familiari integrativi (dal 2009), informandola che se la situazione avesse perdurato o se avesse violato l'ordine pubblico, sarebbe stata valutata la possibilità di revocarle l'autorizzazione di soggiorno.
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B. Il 9 ottobre 2014, dopo averle dato la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e, di riflesso, quelli dei figli B.A.________ e C.A.________, osservando che la madre benché ammonita faceva sempre capo all'assistenza e agli assegni familiari integrativi, e ha fissato loro un termine per lasciare la Svizzera.
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C. Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato il 1° marzo 2016 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 novembre 2017. Precisando innanzitutto che gli assegni familiari integrativi costituivano degli strumenti di politica familiare che non rientravano nel concetto di aiuto sociale, ragione per cui nulla poteva essere rimproverato a chi ne beneficiava (cfr. DTF 141 II 401 segg.), la Corte cantonale ha confermato il rifiuto di rinnovare sia il permesso di dimora di A.A.________ che quelli dei figli, perché erano tuttora a carico dell'assistenza pubblica. Per quanto concerne più precisamente la madre ha rilevato che ella denotava grandi difficoltà di integrazione sia dal profilo lavorativo che socioeconomico e che era oberata di debiti privati. Con riferimento a B.A.________, diventato maggiorenne pendente causa, il fatto che fosse ospite di una struttura siccome presentava difficoltà d'integrazione non era determinante, potendo far capo a strutture analoghe nel paese d'origine. I giudici cantonali hanno poi osservato che non fruiva di mezzi sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e che aveva anche interessato le autorità giudiziarie penali. Per quando riguarda invece C.A.________, hanno ritenuto che alla sua età, e tenuto conto di un necessario periodo di adattamento, un trasferimento nel paese d'origine era ancora accettabile. Infine la Corte cantonale ha ritenuto che sebbene gli interessati vivessero da anni in Svizzera viste le loro difficoltà d'integrazione, segnatamente della madre (niente lavoro, dipendenza dalla pubblica assistenza, debiti), il provvedimento era conforme al principio della proporzionalità e che in concreto non erano dati i presupposti affinché gli interessati potessero appellarsi all'art. 8 CEDU.
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D. Il 21 dicembre 2017 A.A.________, agendo per sé e in rappresentanza dei figli, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale nel quale censura la violazione dell'art. 8 CEDU, del divieto dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. nonché dell'art. 11 Cost. Domanda inoltre che sia conferito l'effetto sospensivo al gravame e che venga esentata dal dovere versare un anticipo a copertura delle spese giudiziarie.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
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2.
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2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui la Corte cantonale si è pronunciata sul rifiuto del rinnovo del permesso della ricorrente e, di riflesso, di quelli dei figli. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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2.2. In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare - né lei né i figli - un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il paese d'origine. Facendo valere che risiedono da anni, rispettivamente dalla nascita nel nostro Paese, considera invece che ella e i figli hanno un diritto al rinnovo del permesso di dimora in virtù degli art. 13 Cost. e 8 CEDU norme che tutelano, oltre al rispetto della vita familiare, anche quello della vita privata. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere che i ricorrenti dispongono di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo dei loro permessi siano davvero adempiute è questione di merito (sentenza 2C_895/2017 del 14 novembre 2017 consid. 1. 2 e riferimenti).
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2.3. Diretto contro un giudizio finale emesso da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e dato è anche un interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF). In via di principio, esso è pertanto ammissibile quale rimedio ordinario (art. 82 segg. LTF), non invece come ricorso sussidiario in materia costituzionale, il quale è pertanto improponibile (art. 113 LTF).
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3.
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3.1. La ricorrente non rimette in discussione il fatto che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr (RS 142.20) che permettono, in relazione con l'art. 33 LStr, di rifiutare di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno sia per quanto la concerne sia per quanto riguarda i figli. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale consid. 2 e 3 pag. 4 segg.).
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3.2. Allo stesso modo non contesta che ella e i figli non possono appellarsi all'art. 8 CEDU dal profilo del rispetto della vita famigliare come anche nulla adduce - perlomeno non con una motivazione conforme alle esigenze dei combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF - riguardo al fatto che, personalmente, non può appellarsi a detto disposto con riferimento alla tutela della vita privata. Anche su questi aspetti ci si limita pertanto a rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza impugnata, qui condivisi (cfr. giudizio querelato consid. 4.3 in fine pag. 9 e consid. 5 pag. 10).
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Erwägung 4 |
4.1. La ricorrente incentra la sua argomentazione sul fatto che il Tribunale cantonale amministrativo non avrebbe, arbitrariamente, esaminato se le condizioni per invocare la tutela della vita privata sgorgante dall'art. 8 CEDU rispettivamente dall'art. 13 Cost. fossero date nei confronti dei figli.
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4.2. Come ben ricordato dai giudici ticinesi, dal profilo della protezione della vita privata, l'art. 8 CEDU permette di richiedere il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno soltanto a condizioni restrittive. Lo straniero deve infatti dimostrare l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi, che vanno al di là di una normale integrazione in Svizzera. Altrimenti detto, per un valido richiamo alla vita privata garantita dall'art. 8 CEDU non basta un'integrazione riuscita, ma occorre un'integrazione qualificata e superiore alla media (sentenza 2C_895/2017 citata consid. 4.3 in fine e riferimenti). In questo contesto, il Tribunale federale non adotta un approccio schematico e non considera quindi che, a partire da una certo numero di anni dal suo arrivo, uno straniero goda automaticamente di un diritto di soggiorno. Esso effettua piuttosto una ponderazione dei contrapposti interessi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso (DTF 130 II 281 consid. 3.2.1 pag. 286 e rinvii; sentenza 2C_895/2017 citata consid. 4.1 secondo paragrafo con richiami). Infine, va ricordato che in materia di revoca di autorizzazione di soggiorno, il contenuto dell'art. 13 Cost. coincide con quello dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 138 I 331 consid. 8.3.2 pag. 350) motivo per cui non è necessario procedere ad un esame separato.
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4.3. Nella fattispecie, può rimanere indecisa la questione di sapere se i figli della ricorrente possono - per quanto concerne la tutela della vita privata - effettivamente appellarsi all'art. 8 cifra 1 CEDU. In effetti, quand'anche gli elementi necessari per validamente richiamarsi a questa norma convenzionale fossero per ipotesi dati, occorre ricordare che i diritti in esso garantiti non sono assoluti e che possono essere validamente limitati conformemente all'art. 8 cifra 2 CEDU, in particolare quando detta limitazione ossequia il principio della proporzionalità. In tal caso l'esame dal profilo dell'art. 8 cifra 2 CEDU si confonde con quello richiesto dall'art. 96 LStr ed impone una ponderazione dei contrapposti interessi, nell'ambito della quale viene preso in considerazione segnatamente l'età alla quale lo straniero è giunto in Svizzera, la durata del suo soggiorno nel nostro Paese, le sue relazioni sociali, familiari e professionali in Svizzera, il suo grado d'integrazione e le conseguenze di un rinvio (sentenza 2C_401/2012 del 18 settembre 2012 consid. 4.1 e rinvii).
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Il figlio della ricorrente, diventato maggiorenne nel corso della procedura cantonale, risiede stabilmente nel nostro Paese dall'età di un anno. Tale aspetto, di rilievo, deve tuttavia essere relativizzato in considerazione del fatto che egli è ospite da diversi anni di una struttura che si occupa di reinserire gli adolescenti nel tessuto sociale a causa delle sua difficoltà d'integrazione, che non lavora, avendo svolto unicamente uno stage probatorio di una durata inferiore ad un anno, la cui remunerazione non gli ha tuttavia permesso di provvedere alle proprie necessità e che, nonostante la sua giovane età, ha anche avuto modo di interessare le autorità giudiziarie penali (cfr. sentenza cantonale consid. 4.3 pag. 9). In queste condizioni e rammentato che la politica d'immigrazione restrittiva praticata dalle autorità costituisce una misura legittima ai sensi dell'art. 8 cifra 2 CEDU che permette di limitare il diritto alla vita privata e familiare (DTF 137 I 284 consid. 2.1 pag. 287 seg. con rinvii), ne discende che per quanto lo concerne anche dal profilo della proporzionalità la sentenza impugnata merita tutela.
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Per quanto riguarda invece sua sorella, ci si limita a ricordare che, di principio, i minorenni seguono le sorti del genitore che ne ha la custodia (DTF 139 II 393 consid. 5.1 pag. 402; sentenza 2C_641/2017 del 31 agosto 2017 consid. 3.3 e rinvii).
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4.4. La ricorrente afferma infine che i figli verranno confrontati a grandi difficoltà d'integrazione in caso di rinvio nel loro paese d'origine, ciò che disattenderebbe l'art. 11 Cost. Oltre al fatto che la critica non rispetta i requisiti di motivazione posti dai combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, va ricordato che questa norma non conferisce alcun diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 139 I 315 consid. 2.4 pag. 321 e rinvii). La censura non va pertanto ulteriormente esaminata.
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4.5. Per i motivi illustrati il ricorso, esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico, si avvera pertanto manifestamente infondato e deve quindi essere respinto.
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5.
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5.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
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5.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni dei ricorrenti erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie che vengono loro addossate siccome soccombenti in solido, per quanto concerne la madre ricorrente e il figlio maggiorenne, si terrà tuttavia conto della loro situazione finanziaria (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti (madre e figlio maggiorenne) in solido.
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4. Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 19 gennaio 2018
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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