Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_17/2018
Sentenza del 24 gennaio 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Karlen, Giudice presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
patrocinati dagli avv.ti Andrea Lenzin e
Khouloud Ramella Matta Nassif,
ricorrenti,
contro
Comune di Gordola, rappresentato dal Municipio, via S. Gottardo 44, 6596 Gordola,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 16 novembre 2017 (52.2016.32).
Fatti:
A.
B.________ è proprietaria di una particella nel Comune di Gordola, attribuita alla zona residenziale estensiva, sulla quale sorge una casa di abitazione. Il 25 gennaio 2011 il marito A.________ ha inoltrato al Municipio una notifica di costruzione concernente, tra l'altro, il rifacimento della pergola esistente sul lato ovest dell'abitazione. La domanda non ha suscitato opposizioni. Il 22 marzo 2011 il Municipio ha rilasciato il permesso. Dopo che, nell'ambito di un sopralluogo l'Ufficio tecnico ha accertato che i lavori erano stati eseguiti in contrasto con la licenza edilizia, il 22 giugno 2012 il Municipio ha ordinato alla proprietaria di sospendere immediatamente i lavori relativi alla formazione del locale annesso all'abitazione, adibito a "giardino d'inverno", richiedendo l'inoltro di una domanda a posteriori.
B.
Alla domanda in sanatoria, volta alla chiusura della pergola tramite una porta scorrevole sul lato sud e un serramento fisso sul confine con un altro fondo, si sono opposti due vicini. Il Municipio, respinte le opposizioni, il 27 agosto 2013 ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria, subordinandola alla condizione che la costruzione rimanesse aperta sul fronte d'accesso, ossia sul lato sud. Il 7 aprile 2014 il Municipio constatata la loro inattività, ha diffidato la proprietaria e l'istante in licenza a eseguire entro trenta giorni gli interventi necessari al rispetto della licenza in sanatoria, sotto le comminatorie di legge. Adito da questi ultimi, con decisione del 2 dicembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento municipale di rimuovere la parete sul lato sud. Con giudizio del 16 novembre 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso degli interessati.
C.
Avverso questa sentenza B.________ e A.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di concedere al gravame l'effetto sospensivo e di sospendere la procedura fino al passaggio in giudicato della decisione del Municipio sulla loro istanza di riesame, di annullare la decisione impugnata e di riformarla nel senso di invalidare la diffida municipale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.
1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).
2.
2.1. La Corte cantonale ha rilevato che secondo l'art. 56 della Legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei suoi confronti (cpv. 3 lett. b e c), che devono essere precedute, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine (cpv. 5); la decisione d'esecuzione è per contro impugnabile con i rimedi di diritto ordinari (cpv. 6). Ha osservato che di massima l'esecuzione d'ufficio presuppone l'esistenza di una decisione, detta di "base", cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo. L'intervento sostitutivo dell'autorità implica una seconda decisione, detta di "esecuzione", che, accertato l'inadempimento nonostante diffida, disponga l'esecuzione d'ufficio. Ne ha concluso che la legittimità dell'obbligo dev'essere contestata mediante ricorso contro la decisione di base che lo impone, ritenuto che, nel quadro dell'impugnazione di quella successiva di esecuzione, tale obbligo non può più esser criticato, censurabile essendo solo la legittimità del provvedimento esecutivo come tale.
2.2. L'istanza precedente ha stabilito che A.________ non si è attenuto alla licenza del 22 marzo 2011, visto che ha trasformato la pergola preesistente in un giardino d'inverno, chiuso su tutti i lati e collegato all'abitazione. La domanda in sanatoria prevedeva poi la chiusura della pergola tramite una porta scorrevole sul lato sud e un serramento fisso sul lato ovest. Per ovviare alle contestazioni sollevate dai vicini, quest'ultima licenza è stata subordinata alla condizione che la costruzione doveva rimanere aperta sul lato sud, permesso cresciuto incontestato in giudicato. Non avendo ottemperato a questa condizione, da loro accettata, il Municipio ha diffidato i ricorrenti di adempierla, attuandola. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che si era in presenza di una semplice diffida, di massima inappellabile, per cui il Governo ha erroneamente esaminato il ricorso nel merito, invece di dichiararlo irricevibile. Ha nondimeno ritenuto che, anche volendo ritenere a torto dato un provvedimento di ripristino, ci si troverebbe comunque confrontati con una diffida, pedissequa a un ordine di rettifica rimasto ineseguito.
2.3. I ricorrenti di per sé non contestano la conclusione della Corte cantonale, secondo cui la criticata diffida è inappellabile. Essi si limitano a rimproverarle che in seguito alla pretesa scoperta di fatti nuovi avrebbe dovuto retrocedere gli atti al Governo, affinché si pronunciasse nuovamente sulla questione o sospendesse la procedura fino all'evasione dell'istanza di riesame da loro inoltrata al Municipio. Criticano in particolare la circostanza ch'essa non si è confrontata con i nuovi fatti da loro addotti. Al loro dire, i lavori di ripristino imposti dal Municipio non solo sarebbero complessi, ma implicherebbero costi per diverse decine di migliaia di franchi, che si sommerebbero all'investimento iniziale di circa fr. 160'000.--.
Già il 7 marzo 2016 essi avevano infatti presentato al Municipio un'istanza di riesame, poiché, in seguito alla scoperta di asseriti successivi fatti nuovi e sulla base di nuove prove da loro fornite, risulterebbe che l'altezza della veranda, nella parte sporgente dal terreno naturale, non supererebbe m 1,50, per cui potrebbe sorgere a confine. Ne deducono che la condizione litigiosa sarebbe priva di base legale e che l'ordine di ripristino poggerebbe su accertamenti di fatto errati e arbitrari, ciò che imporrebbe di esaminare, sebbene la LPAmm non regoli l'istituto del riesame, eccezionalmente, la contestazione nel merito.
2.4. Le critiche sono inconferenti. I ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non censurano infatti le conclusioni poste a fondamento della decisione impugnata. Per di più, il rimprovero mosso ai giudici cantonali di non avere esaminato quale prima e unica istanza se fossero adempiuti i presupposti per un'eventuale riesame della condizione contenuta nella licenza edilizia in sanatoria, come pure la critica di non aver retrocesso l'incarto al Governo, affinché si pronunciasse al riguardo, sono privi di fondamento.
È infatti manifesto che spetta al Municipio, quale autorità competente, pronunciarsi sulla domanda di riesame, verificando, se del caso dopo aver offerto agli opponenti la facoltà di esprimersi al riguardo, se siano o no dati i presupposti per la stessa, rilevato che i ricorrenti nemmeno tentano di spiegare perché non avrebbero potuto addurre gli invocati fatti già nell'ambito della procedura volta al rilascio della licenza in sanatoria, da loro non impugnata (cfr. per la revisione, la sentenza 1F_21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2). Il Governo e la Corte cantonale, statuendo sulla domanda di riesame, non potevano del resto privare i ricorrenti ed eventualmente i vicini delle vie di ricorso ordinarie sulla domanda di riesame. Né la procedura ricorsuale doveva essere sospesa per motivi che esulano di massima dall'oggetto del litigio, spettando al Municipio decidere, se del caso, la sospensione della diffida o dell'ordine di ripristino.
3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso, dilatorio, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo e quella di sospensione della procedura.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Comune di Gordola, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 24 gennaio 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Karlen
Il Cancelliere: Crameri