BGer 1B_23/2018 |
BGer 1B_23/2018 vom 29.01.2018 |
1B_23/2018 |
Sentenza del 29 gennaio 2018 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federali Karlen, Giudice presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Daniele Timbal.
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Oggetto
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rivendicazione e dissequestro,
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ricorso contro la sentenza della Corte di appello
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e di revisione penale del Cantone Ticino del 13 dicembre 2017 (17.2017.257).
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Fatti: |
A. Il 6 novembre 2017 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha decretato il sequestro dell'importo di fr. 250'000.-- depositato da C.________ sul conto della Pretura di Lugano, Sezione 3. Con istanza del 21 novembre seguente, A.________, rivendicata la proprietà di questa somma versata dal figlio, ne ha chiesto il dissequestro. Afferma che l'importo è stato oggetto di un contratto di cessione del 15 luglio 2004, concluso tra lei e suo marito B.________, quale parziale pagamento di quanto pattuito con la convenzione matrimoniale dell'8 luglio 2004. Con giudizio del 13 dicembre 2017 la CARP ha respinto l'istanza.
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B. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di pronunciare il dissequestro della citata somma.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. La sentenza impugnata, emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1LTF), che si pronuncia su una domanda di dissequestro, costituisce una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione della ricorrente è data e il ricorso è tempestivo.
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1.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_389/2017 del 28 settembre 2017 consid. 2.3).
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Erwägung 2 |
2.1. La CARP ha rilevato che la ricorrente rivendica la proprietà dell'importo depositato dal figlio, adducendo che la somma è stata oggetto del contratto di cessione concluso il 15 luglio 2004 tra lei e suo marito quale pagamento parziale di quanto pattuito con la convenzione matrimoniale stipulata tra i coniugi l'8 luglio 2004. Ha quindi richiamato i relativi incarti dalla Pretura, poiché le rivendicazioni concernono in primo luogo la validità, la portata ed eventualmente la revocabilità del contratto di cessione tra i coniugi.
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Ha osservato che l'importo litigioso è stato oggetto di azioni revocatorie (art. 85 LEF; RS 281.1) da parte di creditori di B.________. Ne ha concluso che si è quindi in presenza di procedure che rendono incerto il diritto della ricorrente di rivendicare la somma versata dal figlio a saldo del pagamento del prezzo pattuito con il contratto di compravendita di appartamenti da lui concluso il 9 luglio 2004 con B.________. Ha osservato che dagli atti trasmessi dalla Pretura risulta che nei confronti di quest'ultimo è stato rilasciato un attestato di carenza beni provvisorio.
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Ha poi accertato che un incarto concerne un'azione di liberazione del deposito giudiziale introdotta dalla ricorrente il 31 agosto 2017 e poi ritirata il 3 ottobre successivo. Ne ha dedotto che tale agire può essere interpretato come ammissione della bontà del deposito e quindi della mancata chiarezza della titolarità del denaro. Ricordato che in questo stadio della procedura il sequestro si fonda sul principio della verosimiglianza (art. 263 CPP), ne ha concluso che il contestato provvedimento appare fondato, sottolineato che la questione dovrà essere esaminata nel quadro del giudizio di merito.
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2.2. La ricorrente osserva che la decisione di sequestro della CARP non le è stata intimata, per cui sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentita (sul tema vedi DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72; 142 II 218 consid. 2.3 pag. 222).
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L'accenno di critica non è decisivo, visto che la somma litigiosa è stata depositata da suo figlio, per cui i pretesi diritti di proprietà rivendicati dalla madre non erano manifesti. D'altra parte, ella neppure adduce che la CARP fosse o doveva essere a conoscenza dei menzionati retroscena e dei procedimenti civili da lei avviati nei confronti del figlio e di dover pertanto coinvolgerla nella procedura di sequestro.
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2.3. L'insorgente rileva che la decisione impugnata avrebbe ignorato la sentenza 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 relativa alla condanna di B.________ tra l'altro a un risarcimento compensatorio dell'importo di sette milioni di franchi. La censura non regge, ritenuto che su questa questione, non chiara, la CARP, effettuati ulteriori accertamenti, dovrà pronunciarsi di nuovo (consid. 15 e 17).
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2.4. Riguardo alla pretesa incompetenza della CARP, censura peraltro nuova, poiché non addotta dinanzi alla CARP e quindi di massima inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), la ricorrente si limita a osservare che tale quesito è stato sollevato, peraltro in maniera del tutto generica, dal legale di suo marito, verosimilmente nel quadro di un'altra procedura. Ora, di massima, sebbene la questione della competenza dev'essere esaminata d'ufficio, la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 293 consid. 1.2.3 pag. 286). Del resto, l'assunto secondo cui la competenza farebbe difetto, poiché la CARP non potrebbe scostarsi dall'oggetto del rinvio di cui alla citata sentenza 6B_949/2014 senza incorrere in una "reformatio in peius", non regge, ritenuto che, come visto, riguardo al risarcimento compensatorio essa deve procedere a ulteriori accertamenti.
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2.5. La ricorrente sostiene che la CARP avrebbe interpretato in maniera errata il ritiro della "revocatoria" concernente suoi beni, che non si riferirebbe esclusivamente all'importo litigioso e non concernerebbe il contratto di cessione, ma la convenzione matrimoniale. Al suo dire, un attestato di carenza beni provvisorio rilasciato nei confronti del marito non potrebbe inoltre giustificare un sequestro dei suoi beni. Il ritiro della sua azione liberatoria nemmeno potrebbe essere interpretato come incertezza sulla titolarità della somma litigiosa, poiché sarebbe stato dettato da questioni legate ai costi della procedura.
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Con questi accenni la ricorrente non dimostra, come le incombeva, che la CARP avrebbe valutato le prove e accertato i fatti in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313).
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2.6. La ricorrente fa infine valere che la somma litigiosa sarebbe di sua pertinenza, come sarebbe dimostrato dalla convenzione matrimoniale e dal contratto di cessione, per cui si tratterrebbe di un suo bene e non di provento di reato.
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Certo, nella sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 che la riguardava il Tribunale federale ha rilevato che non sono ravvisabili motivi di nullità della convenzione matrimoniale, motivo per cui ha annullato il sequestro conservativo ch'era stato ordinato su suoi beni (consid. 6.3 e 7; consid. 6.1 sull'inammissibilità di un sequestro conservativo nei confronti di terzi non tenuti a un risarcimento compensatorio e sentenza 1B_463/2016 del 10 aprile 2017 consid. 4.6). La ricorrente disattende tuttavia che il Tribunale federale non si è per contro pronunciato sul contratto di cessione tra i coniugi, da lei invocato a sostegno del dissequestro in esame. Ne segue che la conclusione della CARP, secondo cui la questione della titolarità non è chiara e che pertanto, in applicazione del principio della verosimiglianza, dovrà essere decisa con la sentenza di merito, non viola il diritto federale (DTF 141 IV 360 consid. 3.2 pag. 364).
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3. Per questi motivi, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
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Losanna, 29 gennaio 2018
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Karlen
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Il Cancelliere: Crameri
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