Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_46/2018
Sentenza del 7 febbraio 2018
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________Sagl,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Amministrazione imposte del Cantone Y.________.
Oggetto
Imposta cantonale, decisione di assoggettamento,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2017.151).
Fatti:
A.
Il 25 agosto 2011 la A.________Sagl, società domiciliata in Ticino sin dalla sua costituzione nel 1997, di cui B.________ - anche lui domiciliato in Ticino - è socio e gerente con diritto di firma individuale, ha trasferito la propria sede a X.________ presso una fiduciaria.
Il 4 dicembre 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione su reclamo emessa il 17 maggio 2017 dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) con cui il fisco ticinese rivendicava l'assoggettamento illimitato della A.________Sagl nel cantone dal 2015.
Come già l'autorità di prime cure, la Corte cantonale ha osservato che malgrado il fatto che, nell'agosto 2011, la sede statutaria fosse stata trasferita presso una fiduciaria a X.________, l'amministrazione effettiva della società risultava però tuttora effettuata in Ticino, presso il domicilio di B.________. Solo lui era iscritto a Registro di commercio come gerente ed era l'unico ad avere il diritto di firma individuale e, quindi, la facoltà di concludere dei contratti in nome della società: la direzione corrente della stessa era quindi sua incombenza, ciò che era confermato dal fatto che aveva lui stesso dichiarato di lavorare spesso presso la sua abitazione. La società inoltre non possedeva alcun ufficio a Y.________, bensì unicamente un recapito presso una fiduciaria con cui aveva concluso un "contratto per domiciliazione di società". Per di più, come risultava dalla documentazione prodotta, i compiti di quest'ultima si limitavano allo smistamento e invio della corrispondenza, ciò che era confermato anche dall'esiguo importo pagato a titolo di onorario (fr. 1'600.-- annui). Infine il numero di telefono fisso e quello del fax figuranti sul sito internet della società erano localizzati in Ticino e le due automobili intestate alla società erano immatricolate in detto cantone.
B.
Il 17 gennaio 2018 la A.________Sagl ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, al quale ha allegato vari documenti, con cui chiede implicitamente che la sentenza cantonale sia annullata.
Su richiesta del Tribunale federale, la Camera di diritto tributario e la Divisione delle contribuzioni gli hanno fatto pervenire i loro atti. Non sono stati ordinati altri atti istruttori.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 73 LAID [RS 642.14]).
1.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1).
1.4. La ricorrente ha accluso al proprio gravame diverse fatture allestite tra i mesi di maggio e ottobre 2017 dalla fiduciaria di Y.________, di cui risulterebbe che quest'ultima si occupa della contabilità ordinaria (gestione dell'IVA, bilancio economica, salari) della ditta. Benché questi documenti precedano la sentenza impugnata, gli stessi non sono tuttavia accompagnati da una motivazione che spieghi perché, indipendentemente dal sussistere o meno di una negligenza, una loro produzione si giustifica soltanto dinanzi a questa Corte e, quindi, perché non sono stati esibiti già in sede cantonale: essi non vanno pertanto considerati (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2
aed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17).
Per quanto concerne invece l'e-mail del 1° gennaio 2018 della fiduciaria di Y.________ ove vengono elencate le attività da lei svolte, la fattura datata 29 dicembre 2017 nonché la convenzione sottoscritta il 27 dicembre 2017 relativa all'acquisto di un appartamento nel Cantone Y.________, essendo detti atti posteriori alla sentenza impugnata essi fanno parte dei cosiddetti nova in senso proprio e sfuggono pertanto ad un esame di merito.
2.
2.1. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile riguardo alla determinazione dei presupposti per l'assoggettamento illimitato alle imposte dirette di una persona giuridica. La ricorrente si limita infatti a ribadire quanto già addotto dinanzi alla Camera di diritto tributario (segnatamente che la sede è stata trasferita nel Cantone Y.________ nel 2011; che è corrente avere la propria sede presso una fiduciaria; che non necessita di officine o di magazzini propri per la sua attività; che la maggior parte del lavoro viene svolto in Svizzera tedesca da un altro socio), senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente senza confrontarsi nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Camera di diritto tributario a rendere il giudizio querelato.
Per quanto concerne l'apprezzamento delle prove in particolare, la critica della ricorrente si esaurisce nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrarne l'arbitrio. In effetti, una censura basata sulla violazione del divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte, ma necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 40 seg.).
2.3. Da quanto precede discende che l'argomentazione della ricorrente non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito. Il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- viene posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione imposte del Cantone dei Y.________ nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 7 febbraio 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud