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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_117/2018
Sentenza del 7 febbraio 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
opponente,
D.________,
patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli.
Oggetto
certificato ereditario,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2016.84/85).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
E.________ è deceduta il 13 maggio 2015. Il 2 giugno 2015 le figlie C.________ e D.________ hanno chiesto il rilascio del certificato ereditario a loro nome, dichiarando che il fratello F.________ e ra già stato tacitato della sua ragione ereditaria. L'istanza era firmata anche da F.________ " a conferma della rinuncia a pretese nella successione materna " e corredata dal verbale di un'udienza tenutasi il 30 settembre 2005 nell'ambito di una causa tra C.________ e F.________.
Non risultando disposizioni per causa di morte, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rilasciato il 9 giugno 2015 un certificato ereditario in cui figuravano quali unici eredi fu E.________ le figlie C.________ e D.________ e gli abiatici A.________ e B.________, figli (minorenni) di F.________. Con decisione 10 agosto 2016 il Pretore ha però accolto un'istanza di C.________, sostituendo il certificato ereditario 9 giugno 2015 con un nuovo certificato in cui A.________ e B.________ non sono più menzionati come eredi.
Con sentenza 27 dicembre 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ e B.________ avverso la decisione pretorile 10 agosto 2016. Per la Corte cantonale, a ragione essi non vanno inseriti nel certificato ereditario. Perlomeno ad un sommario esame risulta infatti che F.________ non ha rinunciato alla sua ragione ereditaria (né unilateralmente senza corrispettivo ai sensi dell'art. 566 cpv. 1 CC, né d'intesa con la madre ai sensi dell'art. 495 cpv. 1 CC), ma che l'ha ceduta alla sorella C.________ dietro compenso di fr. 50'000.--: anche se la cessione contenuta nel verbale d'udienza del 30 settembre 2005 era nulla e di nessun effetto in quanto priva del consenso di E.________ (v. art. 636 cpv. 1 CC), essa è poi stata validamente reiterata il 2 giugno 2015 da F.________ nell'istanza di emissione del certificato ereditario, quando la successione era ormai aperta (v. art. 635 cpv. 1 CC).
2.
Con ricorso in materia civile 1° febbraio 2018 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla respingendo l'istanza di C.________ e confermando il certificato ereditario 9 giugno 2015, in via subordinata di annullarla rinviando la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. I ricorrenti postulano inoltre di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima viola il diritto. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Nel caso concreto le censure ricorsuali non soddisfano tali esigenze di motivazione: i ricorrenti si limitano infatti a ripresentare gli stessi argomenti già esaminati dall'autorità inferiore (secondo i quali l'accordo del 30 settembre 2005 sarebbe nullo in virtù dell'art. 636 cpv. 1 CC poiché privo del consenso di E.________, mentre la dichiarazione di F.________ del 2 giugno 2015 andrebbe considerata quale rinuncia d'eredità "a favore dei figli") e a sostenere che "[n]on è dunque corretta l'interpretazione data dal Tribunale d'appello", senza però confrontarsi con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Indipendentemente dalla loro pretesa indigenza, l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 febbraio 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini