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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_120/2018
Sentenza del 13 febbraio 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________Ltd,
2. C.________,
patrocinato dallo studio legale MAG Legis SA,
3. D.________SA,
opponenti,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
domande di realizzazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2017.81).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
In data 27 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha comunicato all'avv. A.________ le domande di realizzazione presentate nelle esecuzioni promosse nei suoi confronti da B.________Ltd, dall'avv. C.________ e da D.________SA.
Con sentenza 15 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 16 ottobre 2017 introdotto da A.________, osservando come la ricorrente non abbia in realtà fatto valere alcuna censura diretta contro la comunicazione dell'UE, bensì abbia contestato il verbale di pignoramento (ormai già cresciuto in giudicato) e postulato l'accertamento della sua solvibilità e il "co-sequestro delle somme vantate dai 3 creditori de quo sulla relazione bancaria alpha presso la B.________SA" (richieste inammissibili siccome non connesse né a un provvedimento dell'UE né a un rimprovero di denegata o ritardata giustizia da parte dell'UE). La Camera ha anche dichiarato irricevibile la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques, fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità è già nota alla ricorrente, e su argomenti abusivi.
2.
Con ricorso in materia civile 5 febbraio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando di dichiararla nulla, subordinatamente di annullarla. Nella motivazione del rimedio la ricorrente chiede anche di " accertare la nullità assoluta delle sentenze di cui si fa scudo il ricusato (...) Giudice Jaques ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
L'impugnativa all'esame è in larga misura dedicata alla mancata ricusa del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti. La ricorrente lamenta in particolare la violazione degli art. 29 e 30 Cost. e 6 CEDU, limitandosi però in sostanza a riproporre gli argomenti già scartati per inammissibilità dall'autorità di vigilanza, senza dimostrare la loro ricevibilità, oppure a sollevare obiezioni la cui infondatezza le è già conosciuta (sulla facoltà per il giudice di cui è chiesta la ricusa di pronunciarsi esso stesso sull'istanza v., ad esempio, sentenza 1B_208/2017 del 2 giugno 2017 consid. 1.3).
Quanto al merito della vertenza, il rimedio si esaurisce in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dalla Corte cantonale (ad esempio laddove la ricorrente afferma che "[n]on corrisponde a verità alcuna che la sottoscritta non contesta le comunicazioni delle domande di realizzazione" oppure che "non è chiaro perché sarebbe inammissibile la mia domanda di accertamento della mia solvibilità") senza alcun effettivo confronto con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio.
Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono pertanto soddisfatte.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 13 febbraio 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini