BGer 5A_951/2017 |
BGer 5A_951/2017 vom 16.02.2018 |
5A_951/2017
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Sentenza del 16 febbraio 2018 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona,
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opponente,
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Marie Zveiger.
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Oggetto
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ricusa (relazioni personali),
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2017 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (9.2017.173).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con decisione 5 luglio 2017 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha respinto l'istanza di ricusa formulata nei confronti del suo Presidente supplente C.________ da parte di A.________, nell'ambito della causa riguardante la regolamentazione delle relazioni personali di quest'ultimo con la figlia D.________.
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Con sentenza 9 novembre 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione e posto a carico di quest'ultimo tassa di giustizia e spese (fr. 700.--), nonché ripetibili in favore di B.________, madre di D.________ (fr. 800.--).
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2. Con scritto 27 novembre 2017, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale, per evasione, l' "opposizione" 23 novembre 2017 mediante la quale A.________ ha impugnato la sentenza 9 novembre 2017. Il ricorrente ha poi completato il suo rimedio in data 1° dicembre 2017.
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Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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3. Tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentata dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione pregiudiziale o incidentale concernente la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), l' "opposizione" di A.________ può essere trattata quale ricorso in materia civile.
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4. Il ricorrente censura innanzitutto la mancata ricusa del Presidente supplente dell'Autorità regionale di protezione 3 ed anche di tutti gli altri membri componenti tale autorità.
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4.1. Se l'autorità di protezione dei minori è competente per statuire sulle relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC), la procedura è regolata dagli art. 314 segg. CC (sentenze 5D_199/2015 del 5 aprile 2016 consid. 4.3.1; 5A_459/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.2.2.1 con rinvio). Giusta l'art. 314 cpv. 1 CC, le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. Nella misura in cui non contenga delle norme speciali, e per la ricusa non ve ne sono, il diritto federale attribuisce ai Cantoni la competenza di regolare la procedura in tale ambito (v. art. 450f CC; sentenza 5A_254/2014 del 5 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvio).
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Giusta l'art. 31 cpv. 1 della legge dell'8 marzo 1999 del Cantone Ticino sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA; RL 4.1.2.2), per la ricusa di membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC. Gli art. 47 segg. CPC si applicano quindi, in questo contesto, a titolo di diritto cantonale suppletorio. Fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, dinanzi al Tribunale federale non è possibile far valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale e pertanto chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposizioni che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletorio deve dimostrare, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 140 III 385 consid. 2.3; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4).
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4.2. La conclusione tendente alla ricusa dell'intera Autorità regionale di protezione 3 risulta nuova ed è quindi inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF).
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Quanto alla ricusa del Presidente supplente, il ricorrente si lamenta da un lato di un'applicazione erronea dell'art. 47 cpv. 1 CPC, dimenticando però che tale disposto di legge è stato applicato a titolo di diritto cantonale suppletorio ed omettendo quindi di far valere e dimostrare una lesione del divieto dell'arbitrio, e dall'altro di una violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost., senza tuttavia prevalersi di una motivazione che soddisfi le rigorose esigenze imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF. La sua critica risulta così inammissibile.
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5. Il ricorrente chiede in seguito di annullare la messa a suo carico di ripetibili in favore di B.________.
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Tale questione è tuttavia divenuta priva d'oggetto in seguito all'emanazione di una sentenza 27 novembre 2017 della Camera di protezione del Tribunale d'appello, la quale ha rettificato la sentenza 9 novembre 2017 qui impugnata nel senso che a B.________ non sono assegnate ripetibili (tenendo conto del fatto che le sue osservazioni al reclamo, manifestamente tardive, erano state estromesse dalla procedura).
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6. Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, è inammissibile.
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Dato l'esito del ricorso, il ricorrente va considerato soccombente in ragione di un mezzo. La metà delle spese giudiziarie (di complessivi fr. 1'000.--) è pertanto posta a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). L'altra metà non può invece essere addossata allo Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 febbraio 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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