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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_143/2018
Sentenza del 20 febbraio 2018
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca dei permessi di dimora e di domicilio (pagamento tardivo dell'anticipo delle spese),
ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2018
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.623).
Fatti:
A.
Il 7 dicembre 2017 A.________ e la moglie B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la risoluzione emanata l'8 novembre 2017 dal Consiglio di Stato ticinese nell'ambito della vertenza concernente la revoca dei loro permessi di dimora rispettivamente di domicilio UE/AELS decisa il 22 marzo 2016 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni.
Invitati l'11 dicembre 2017 a provare la loro situazione finanziaria oppure a versare entro un termini di 10 giorni un anticipo delle presunte spese di fr. 800.--, gli insorgenti hanno ottenuto, dietro loro richiesta, di potere versare l'anticipo in 4 rate, la prima scadente l'8 gennaio 2018, la seconda l'8 febbraio 2018, la terza l'8 marzo 2018 e la quarta il 9 aprile 2018. Nel contempo sono stati avvertiti che, in caso di mancato pagamento nei termine assegnati per ciascuna rata, il loro ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 47 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm; RL/TI 3.3.1.1).
Con sentenza dell'11 gennaio 2018 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il gravame, la prima rata non essendo stata versata entro il termine accordato.
B.
Il 7 febbraio 2018 A.________ e la moglie B.________ si sono rivolti al Tribunale federale chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata e che vengano mantenuti i loro permessi. In via subordinata domandano che siano loro concessi dei permessi che permettano loro di continuare a lavorare. Postulano inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
2.
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca dei permessi di domicilio rispettivamente di dimora concessi a suo tempo ai ricorrenti: è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, siccome concerne la revoca del permesso di domicilio della ricorrente che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4) rispettivamente la revoca del permesso di dimora di suo marito a cui questi, in presenza di un diritto di soggiorno di sua moglie, potrebbe pretendere in virtù dell'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC ([RS 0.142.112.681] sentenze 2C_131/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4 e 2C_909/2015 del 1° aprile 2016 consid. 3 seg.).
2.3. Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato pagamento dell'anticipo delle spese del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).
Nella fattispecie i ricorrenti non si dolgono di un'applicazione arbitraria dell'art. 47 cpv. 1 e 3 LPAmm, il quale disciplina l'obbligo di versare un anticipo spese nonché le conseguenze del mancato pagamento. Essi infatti non adducono alcunché a questo proposito, limitandosi ad affermare che la mancata osservanza delle rate concordate è dovuta ad incomprensione sulle date di rateizzazione. Il ricorso si avvera pertanto inammissibile.
2.4. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. DTF 125 V 335 consid. 1b pag. 336 seg. e DTF 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.) : le conclusioni dei ricorrenti tendenti al mantenimento dei loro permessi di soggiorno sfuggono quindi ad un esame di merito.
2.5. Infine i ricorrenti non fanno valere dinanzi al Tribunale federale elementi che permetterebbero di trattare il loro gravame alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.
2.6. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
3.
L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni dei ricorrenti erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale rinuncia comunque a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 20 febbraio 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud