BGer 1C_271/2016
 
BGer 1C_271/2016 vom 23.03.2018
 
1C_271/2016
 
Sentenza del 23 marzo 2018
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Fonjallaz, Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Olivier Corda,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2015.302-RP.2015.74).
 
Fatti:
A. Il 23 maggio 2002, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A.________ e altre persone per traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di tali sostanze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Direzione distrettuale antimafia, ha trasmesso alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale volta ad acquisire la documentazione di relazioni bancarie presso B.________ SA e il sequestro dei relativi averi riconducibili all'indagato.
B. Con decisione di chiusura del 29 agosto 2002, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), al quale l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha trasmesso all'Italia la documentazione richiesta, mantenendo il sequestro, per quanto qui interessa, su un conto bancario intestato all'indagato. Il 20 dicembre 2012 (sentenza RR.2012.210), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha confermato il rifiuto del MPC di dissequestrare il conto. La Procura estera ha poi informato le autorità elvetiche che con sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 74 e 73 D.P.R 309/90, in data 18 febbraio 2003 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma (GUP) aveva disposto la confisca ai sensi degli art. 240 CP e 12 sexies D.L. 306/92 convertito nella L. 356/1992 (in seguito: art. 12 sexies L. 356/1992) di quanto soggetto a sequestro preventivo nel procedimento penale.
C. Mediante rogatoria del 14 aprile 2015, la Procura italiana ha chiesto alla Svizzera la confisca dei valori depositati sul conto dell'imputato, che presentava un saldo di fr. 1'185'989.--, richiamando la sentenza divenuta irrevocabile dell'11 gennaio 2005 della Corte suprema di cassazione, che conferma la condanna di A.________ per aver importato illecitamente 338 kg di cocaina (contenente 246 kg di cocaina pura) e la confisca, in virtù degli art. 240 CP italiano e art. 12 sexies L. 356/1992 di quanto soggetto a sequestro preventivo. L'autorità richiedente sottolinea l'incidente procedurale sorto in relazione alla genericità del dispositivo della sentenza di condanna a seguito dell'integrazione proposta dal giudice dell'esecuzione volta a comprendere nella decisione di confisca anche quanto sequestrato in Svizzera. Questa ulteriore confisca è stata disposta con ordinanza del 26 novembre 2012 della Corte di appello di Roma, confermata, con previo contraddittorio, in primo grado con la sentenza della stessa Corte del 30 gennaio 2014 e, in secondo grado, con sentenza del 16 gennaio 2016 della Corte suprema di Cassazione, che ha condannato l'interessato a una pena detentiva di 9 anni e 4 mesi di reclusione e a Euro 100'000 di multa.
D. Con decisione del 23 ottobre 2015 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'Italia a scopo di confisca dei valori sequestrati. Con giudizio del 2 giugno 2016 il TPF ha respinto il ricorso dell'interessato e la sua richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
E. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di riformarla nel senso di annullare la decisione del MPC, di disporre il dissequestro del suo conto svizzero, d'invitare il TPF a concedergli il beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria e riconoscergli un indennizzo di fr. 20'730.--; postula la concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria anche dinanzi al Tribunale federale.
Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile, l'UFG di dichiararlo inammissibile in applicazione dell'art. 84 LTF, subordinatamente di respingerlo: entrambi postulano di porre le spese e ripetibili a carico del ricorrente. Il TPF si conferma nella decisione impugnata e rinuncia a formulare osservazioni. Il ricorrente ribadisce le proprie tesi e conclusioni.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro e la consegna di oggetti o beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).
1.3. Il ricorrente, richiamando la sentenza 1C_463/2014 del 18 agosto 2015 (consid. 1.3, in: RtiD I-2016 n. 22 pag. 115), sostiene che si è in presenza di una questione giuridica di principio non ancora risolta, inerente alla possibilità di concedere l'assistenza giudiziaria sulla base di una decisione di confisca fondata al suo dire esclusivamente sull'art. 12 sexies L. 356/1992. Fa inoltre valere la violazione di elementari principi procedurali, segnatamente la presunzione di innocenza, nonché l'asserito rifiuto arbitrario dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L'UFG rileva che il procedimento estero è stato oggetto di tre gradi di giudizio e che la confisca si fonderebbe anche sull'art. 240 CP italiano. Nemmeno il MPC ravvisa la presenza di un caso particolarmente importante, sostenendo che il TPF, precisando la propria giurisprudenza, avrebbe interpretato e applicato correttamente il diritto estero e che la causa si differenzierebbe dalla sentenza 1C_463/2014, essendo in presenza di una condanna definitiva. Il quesito di un'eventuale confisca in Svizzera solo sulla base dell'art. 12 sexies L. 356/1992 giustifica di esaminare nel merito il gravame.
1.4. Il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente pacifica.
1.5. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso, tenuto conto dell'obbligo di motivare il ricorso (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), la cui disattenzione implica la non entrata nel merito sulle rispettive critiche, esamina nondimeno soltanto le censure sollevate, nella misura in cui i vizi giuridici non siano addirittura manifesti (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286 e rinvii).
 
Erwägung 2
2.1. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, come esposto dal TPF, sono retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS, ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014). È applicabile anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03), nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.2. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato origine alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati, come previsto dall'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, il giudice dell'assistenza non deve tuttavia procedere, come a torto parrebbe ritenere il ricorrente, a un esame delle norme penali estere disciplinanti i reati menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità giusta il diritto elvetico va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità da esso previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). L'assistenza può di massima essere fornita anche allo scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza (art. 74a cpv. 1 AIMP). La consegna a scopo di confisca può avvenire di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. In virtù dell'art. 74a cpv. 2 AIMP, gli oggetti o i beni che possono essere restituiti a tale scopo comprendono gli oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a), il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto (lett. b) e i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo (lett. c). Questa restituzione è prevista anche dall'art. VIII dell'Accordo italo-svizzero, secondo cui possono essere consegnati a tale scopo i beni provenienti da un reato e il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto, e non di quello richiedente.
2.3. Nella decisione impugnata si rileva il rapporto esistente tra l'art. 74a AIMP e l'art. 72 CP, relativo alla confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale, norma che persegue anche Io scopo di facilitare l'assistenza internazionale e l'esecuzione di sentenze confiscatorie straniere che concernono valori di pertinenza di organizzazioni criminali (messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 226 e segg.). Ciò indica, come stabilito dall'art. 72 CP, che i fondi riconducibili a un'organizzazione criminale sono presunti di origine illecita, a meno che il detentore non fornisca la prova del contrario. In assenza di tale prova, essi vengono consegnati allo Stato richiedente sulla base dell'art. 74a cpv. 3 AIMP senza ulteriore disamina riguardo alla loro provenienza (cfr. DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 182 segg.).
2.4. Il TPF ha osservato che la questione di sapere se la procedura estera ha un carattere penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP dev'essere risolta secondo le concezioni del diritto svizzero e non di quello estero, come parrebbe pretendere a torto il ricorrente. In quest'ambito, la denominazione della procedura estera non è determinante (DTF 132 II 178 consid. 3 pag. 182, relativo alla procedura statunitense della confisca civile del prodotto del reato, che può essere assimilata a un procedimento penale nella misura in cui è data una competenza repressiva nello Stato richiedente, e con riferimento anche alle procedure "in rem", consid. 4.2 pag. 185). Ha aggiunto che, indipendentemente dalla punibilità, la confisca presuppone che siano dati tutti gli elementi oggetti e soggettivi costitutivi del reato e un legame tra questo e gli oggetti da confiscare, anche se la colpevolezza dell'autore non è esaminata: essa non costituisce una sanzione in personam, bensì una misura in rem e ha ugualmente un carattere repressivo, in quanto tende a impedire all'autore di beneficiare del prodotto dell'infrazione.
 
Erwägung 3
3.1. Il ricorrente fa valere che la decisione di consegna dei valori del MPC, confermata dal TPF, si fonderebbe esclusivamente sull'art. 12 sexies L. 356/1992, il cui contenuto è stato ripreso nella sentenza 1C_463/2014, alla quale si rinvia (consid. 2.2). Aggiunge che il Tribunale federale, in questa sentenza, ritenendo che tale istituto non presenterebbe affinità con le procedure di confisca penale svizzere, non ha ammesso la possibilità di una confisca basata solo su questa norma, non trattandosi di una modalità di confisca assimilabile a una causa penale ai sensi della AIMP.
3.2. Il caso in esame si differenzia tuttavia da quello richiamato dal ricorrente. In quella sentenza relativa all'art. 12 sexies comma 1 L. 356/1992, le cui modalità non prevedono la necessità dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni da sequestrare e i reati ascritti agli imputati, essendo sufficiente l'assenza di una giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio dell'interessato, è stato stabilito che la sua applicazione non potrebbe essere assimilata a una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (consid. 2). In quella causa la situazione non era chiara, perché non si era in presenza di una decisione estera passata in giudicato ed esecutiva, della quale al momento era stato notificato soltanto il dispositivo, del resto silente riguardo alla portata del sequestro di beni, la cui provenienza era ancora dubbia. È quindi stato ritenuto giustificato attendere le motivazioni scritte della sentenza e l'eventuale inoltro del prospettato appello, prima di semmai confermare il dissequestro del conto ordinato dal TPF (consid. 3). Nella fattispecie si è per contro in presenza di una decisione di condanna definitiva.
3.3. Il TPF ha precisato che il caso in esame si differenzia anche da quelli posti a fondamento di sue precedenti decisioni del 2013, fondate sull'art. 12 sexies L. 356/92, nel cui contesto le autorità estere non avevano ancora pronunciato sentenze di condanna.
Ha poi rilevato che, analogamente al procedimento italiano di prevenzione patrimoniale di cui al Decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 sulla base del quale ha già ritenuto ammissibili richieste di assistenza italiane, anche l'istituto dell'art. 12 sexies L. 356/92 tende a contrastare la criminalità grave che trae profitti illeciti, andando ad aggredirne il provento mediante procedure di confisca in rem. In tale contesto, il tribunale dispone la confisca di prevenzione dei beni dell'indagato qualora quest'ultimo non possa giustificarne la legittima provenienza. Pur potendo essere ordinata indipendentemente dall'esistenza o dall'esito di un procedimento penale, siffatta confisca richiede tuttavia un rapporto di connessione tra il bene e l'attività illecita. Questo rapporto dev'essere provato, non essendo idonea la mera sussistenza di sufficienti indizi.
Il TPF ha osservato che, per contro, la confisca di cui all'art. 12 sexies L. 356/92, definita anche confisca estesa o allargata o per sproporzione, poiché coinvolge anche beni che non hanno alcun legame con il reato per il quale si procede, segue la disciplina del processo penale, con la conseguenza che in questa procedura la confisca può essere adottata solo nel caso di condanna. Essa non presuppone la derivazione dei beni dall'episodio criminoso per il quale è intervenuta la con-danna, ma la sola condanna del soggetto che ne dispone, senza che siano necessari ulteriori accertamenti sull'attitudine criminale. Come nel caso della confisca per prevenzione, si trae una presunzione dell'origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato. Con la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata in contraddittorio l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui egli dispone e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica.
3.4. L'istanza precedente ha aggiunto che, pur non essendosi ancora pronunciata sull'art. 12 sexies L. 356/92, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già ritenuto compatibili con la CEDU ipotesi di confisca allargata previste da altri ordinamenti, richiamando al riguardo la sentenza 
3.5. Il TPF ha osservato che il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 74a AIMP, ritenendo che la procedura di assistenza non era contraria all'art. 2 lett. a AIMP (sentenza 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 5.3), ha confermato la restituzione ai Paesi Bassi, ai fini di confisca, di valori confiscati posteriormente alla condanna penale di un trafficante di stupefacenti sulla base dell'articolo 36e cpv. 3 CP olandese, che prevede la confisca, in una procedura separata dal processo di merito, dei beni della persona condannata qualora è reso verosimile che anche altri reati gli hanno comportato in qualche modo un vantaggio economico illecito.
 
Erwägung 4
Riguardo alla pretesa assenza di relazione tra i beni sequestrati in Svizzera e i reati oggetto della condanna in Italia, tesi sulla quale è imperniato il ricorso, giova osservare che dalle sentenze di condanna estere risulta l'esistenza di contatti tra il ricorrente e un cittadino colombiano, trafficante di stupefacenti, da almeno due anni prima dei fatti oggetto del giudizio, che già in precedenza avrebbero compiuto altri traffici di stupefacenti e che ne progettavano ulteriori. È stato accertato che il 16 gennaio 2001 il ricorrente ha ospitato il cittadino colombiano presso la sua abitazione a Roma, discusso sulle modalità di come importare stupefacenti e di una valigia contenente presumibilmente denaro, che il ricorrente doveva portare da qualche parte. Nel mese di marzo 2001 egli si è recato in Svizzera per prelevare dalla sua relazione bancaria la somma di USD 20'000, chiestagli dal cittadino colombiano, per consegnarla a un emissario di quel Paese.
Il TPF ne ha dedotto che il conto bancario in questione era destinato a finanziare il traffico di stupefacenti in generale e in particolare quello per il quale il ricorrente è stato condannato. Ha stabilito che, prima facie, questi fatti possono essere sussunti nel diritto svizzero al reato di partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter CP, ritenendo che anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere alla definizione di un'organizzazione criminale. La domanda di assistenza evidenzia infatti che più persone erano attive in diversi ruoli nell'ambito di traffici internazionali di stupefacenti: il cittadino colombiano e il ricorrente si occupavano del suo acquisto in Colombia e quest'ultimo era attivo anche nel finanziamento utilizzando il suo conto svizzero per remunerare gli emissari colombiani. Ha ritenuto manifesta la segretezza dell'organizzazione, considerato il dispendio di energie e di mezzi investigativi necessari per infiltrarla e per contrastare il traffico di stupefacenti e concluso che la fattispecie adempie astrattamente le condizioni di cui all'art. 260ter CP: ha quindi reputato che i suoi averi, quale membro di questa organizzazione, possono essere confiscati in virtù dell'art. 72 CP, visto ch'egli non ne ha dimostrato un'origine legale. Richiamando il prelievo di USD 20'000.--, ha stabilito che il procedimento italiano ha un carattere penale e che è pacifico, anche poiché non contestato dal ricorrente, ch'esso ha rispettato i principi dell'equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU.
 
Erwägung 5
5.1. Questa tesi, senza che occorra esprimersi oltre su una precisazione del TPF riguardo alla questione dell'applicazione, comunque lasciata aperta dell'art. 12 sexies L. 356/1992, può essere condivisa. Dalle sentenze italiane risulta in effetti che nell'ambito del procedimento penale con decreto del 29 marzo 2002 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale civile e penale di Roma accoglieva la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo ai sensi degli art. 321 CPP italiano e 12 sexies L. 356/1992. Con sentenza del 18 febbraio 2003, il Giudice dell'udienza preliminare di Roma (GUP) ha poi condannato il ricorrente per importazione di ingenti quantitativi di cocaina con ruolo di organizzatore (imputazione capo A per i fatti avvenuti dal marzo 2001 al 21 gennaio 2002), nonché per l'importazione di 246 kg di cocaina pura (imputazione capo B), condannandolo alla pena di 12 anni di reclusione e a centomila euro di multa. Nel dispositivo di quella decisione si ordinava la confisca ai sensi degli art. 240 CP italiano e 12 sexies L. 356/1992 di quanto sottoposto a sequestro preventivo. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2003, ha assolto il ricorrente dall'imputazione relativa al capo A, confermando la condanna riguardo a quella del capo B e fissando la pena in 10 anni di reclusione.
5.2. Nel frattempo, la Procura estera aveva inoltrato alla Svizzera la rogatoria del 23 maggio 2002, postulando il sequestro dei beni riconducibili al ricorrente: le predette decisioni penali non contengono, in modo esplicito, alcun riferimento a questa domanda.
Il 26 settembre 2012 la Procura Generale chiedeva alla Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, l'integrazione del dispositivo della sentenza del GUP del 18 febbraio 2003, allo scopo di attestare anche la confisca degli averi depositati sul conto svizzero del ricorrente. Con un primo provvedimento del 26 novembre 2012, la Corte adita disponeva non attraverso la richiesta integrazione del dispositivo, ma in via autonoma, la confisca di questi averi giusta gli art. 676 CPP italiano e 12 sexies L. 356/1992, considerando non percorribile la procedura proposta dalla Procura, ma ritenendo nondimeno possibile e doverosa l'adozione del provvedimento di confisca.
Su ricorso per cassazione del ricorrente, il 30 gennaio 2014 la Corte di Appello di Roma emanava un'ordinanza accertante che le somme sul conto svizzero " sono indissolubilmente collegate all'attività di importazione e detenzione di sostanza stupefacente per ingenti quantità, poiché A.________ aveva necessità di disporre di una liquidità bancaria per i prelievi e i versamenti necessari a detta attività illecita".
Il ricorso per cassazione interposto contro questa ordinanza è stato respinto con sentenza del 16 gennaio 2015 dalla Corte suprema di cassazione, la quale ha ritenuto chiara la volontà del ministero pubblico di procedere alla confisca e legittima e necessaria l'emissione del decreto di confisca in fase esecutiva, avvenuta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, perché il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile per reato di importazione illecita di un grande quantitativo di cocaina, fatto avvenuto nel gennaio del 2002, mentre il suo conto cifrato in Svizzera è stato aperto nell'anno 2000, dunque a ridosso dell'attività illecita, in un periodo in cui per il ricorrente era necessario disporre di ingente liquidità per le transazioni con i grossisti.
5.3. Ora, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente neppure cerca di spiegare perché questi accertamenti fattuali non sarebbero corretti. Essi dimostrano che la pretesa assenza di connessione tra il suo conto svizzero e il reato per il quale è stato condannato in Italia non regge. Certo, egli rileva d'essere stato condannato per reati commessi dal marzo 2001 al 21 gennaio 2002, mentre gli averi litigiosi sono stati depositati sul suo conto tra il 18 agosto e il 18 settembre 2000, ossia in un'epoca antecedente al periodo ritenuto penalmente rilevante dalle autorità italiane. Egli disattende tuttavia, che nelle decisioni estere è stato accertato che il conto è stato aperto a ridosso della sua attività illecita, in un periodo in cui doveva disporre di ingenti liquidità per le transazioni con trafficanti. La relazione tra la tenuta del conto e la condanna penale è pertanto data. Né egli tenta di addurre circostanze che potrebbero fondare una parvenza di provenienza lecita di tali averi.
5.4. Al suo dire, se vi fosse stata una relazione fra i reati e i beni depositati in Svizzera, le autorità italiane non avrebbero dovuto fare ricorso all'istituto della confisca estesa, potendo confiscarli sulla base del diritto penale ordinario, siccome provento di reato.
La scelta di questo istituto giuridico non dimostra, come visto, la pretesa carenza di una relazione tra i beni sequestrati in Svizzera e la condanna italiana. È quindi a torto che il ricorrente sostiene che non sarebbero adempiute le condizioni dell'art. 74a cpv. 2 lett. a-c AIMP e leso l'art. 18 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 e 3, cpv. 4 lett. b e d CRic.
Del resto, asserendo che nell'ambito del procedimento penale non è stata chiesta la confisca ordinaria degli averi sequestrati in Svizzera, egli disattende che ciò è dovuto soltanto al citato incidente procedurale e alla circostanza che al momento dell'adozione del decreto di sequestro preventivo le autorità giudiziarie italiane non erano ancora al corrente dell'esito della rogatoria. Venute a conoscenza, ne hanno chiesto, seppure in maniera inizialmente irrita, la confisca, ritenuta non solo possibile ma doverosa. Che la stessa sia stata successivamente ordinata, per motivi procedurali, principalmente sulla base dell'art. 12 sexies L. 356/1992 e non dell'art. 240 CP italiano, nulla muta al fatto che, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, in Svizzera, fatta la dovuta trasposizione, essa avrebbe potuto essere disposta in applicazione dell'art. 72 CP. Va ricordato che in tale ambito la corrispondenza delle norme penali non è determinante (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188), né la Svizzera è vincolata dalle sussunzioni giuridiche dei giudici esteri né deve approfondire la situazione giuridica vigente nello Stato richiedente (decreto 1C_635/2015 del 10 agosto 2017 consid. 2.6), motivo per cui il rilievo del ricorrente, che in Italia non è stato condannato per appartenenza a un'organizzazione criminale, non è decisivo.
Il TPF, ritenendo che i fatti esposti nella rogatoria e nelle decisioni estere potrebbero prima facie configurare gli estremi degli art. 260tere 72 CP, né ha leso la presunzione di innocenza né accertato i fatti in maniera arbitraria (art. 9 Cost. e 97 cpv. 1 LTF). Ininfluente è inoltre il fatto che l'ipotesi dell'art. 260ter CP non gli è stata prospettata, come pure ch'egli in Svizzera non ha avuto la possibilità di difendersi dalla stessa nel quadro di una pubblica udienza, ritenuto che in Svizzera nei suoi confronti non è stata mossa un'accusa penale in tal senso.
5.5. Il ricorrente richiama infine il decreto di abbandono pronunciato dal Ministero pubblico ticinese riguardo al reato di riciclaggio, senza dimostrare tuttavia l'infondatezza dell'argomento del TPF secondo cui tale abbandono, come quello pronunciato in Italia per quel reato, non ha alcuna influenza nel quadro della procedura di assistenza, trattandosi di procedure indipendenti.
 
Erwägung 6
6.1. Il TPF, senza pronunciarsi sulle probabilità di successo del ricorso, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, ritenendo incomplete le informazioni fornite dal ricorrente, poiché, con l'aiuto del suo patrocinatore, avrebbe potuto raccogliere, rilevati anche i suoi soggiorni all'estero, un minimo dei dati necessari allo scopo, accollandogli quindi una tassa di giustizia di fr. 2'000.--.
6.2. Il ricorrente rileva d'aver chiesto, qualora il TPF avesse ritenuto di dover disporre di ulteriore documentazione, di assegnargli un nuovo termine con l'indicazione dei documenti richiesti. Il TPF gli ha trasmesso, prorogandogli il termine, il formulario concernente l'assistenza giudiziaria, che il ricorrente ha poi compilato ribadendo la richiesta di semmai indicargli gli atti desiderati. Critica che il TPF non ha proceduto in tal senso, violando gli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost., il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 e 3 Cost.) e le garanzie dell'art. 6 n. 3 CEDU, perché, seppure con il suo concorso, spettava al TPF accertare d'ufficio l'indigenza.
6.3. La critica non regge. Nel citato formulario il ricorrente si infatti è limitato a indicare i suoi redditi: riguardo alla fortuna ha solo accennato al valore di una motocicletta, negando di possedere appartamenti.
Ora, asserendo semplicemente che in Italia non esisterebbe l'imposta sulla sostanza, motivo per cui l'attestato delle autorità fiscali potrebbe concernere solo il reddito, egli misconosce che poteva senz'altro indicare la sussistenza di averi relativi alla fortuna, segnatamente degli appartamenti, non indicati nel formulario, siti all'estero e dei quali ha chiaramente conoscenza. Dal decreto di sequestro preventivo del 29 marzo 2002 risulta in effetti che in Italia gli sono state sequestrate, oltre a disponibilità bancarie, un appartamento sito a Roma, mentre è stata respinta la richiesta di sequestro riferita a un altro appartamento sulla cui sorte, contrariamente al suo obbligo di collaborazione, egli non si è espresso. Né egli tenta di spiegare perché non sarebbe più in possesso di beni e averi da lui asseritamente ricevuti in relazione a operazioni di vendita e incasso compiute nella Repubblica Domenicana nel 1996/97, come accertato nella sentenza del 30 gennaio 2014 della Corte di appello di Roma. Nella stessa, riferendosi al ricorrente, si sottolinea che mal si comprende come una " persona così danarosa debba poi trasformarsi "improvvisamente" in un grosso trafficante di cocaina". In siffatte circostanze, non spettava al TPF indicare al ricorrente quali specifici documenti produrre in merito a disponibilità, se del caso site all'estero, da lui rivendicate nel quadro del procedimento italiano, ma non segnalate nel formulario. Di fronte a tali evenienze, egli non può invocare una pretesa violazione del principio della buona fede.
6.4. Anche riguardo alla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede (art. 64 LTF), il ricorrente si limita a rinviare all'incompleta documentazione prodotta al TPF. Le richieste possono pertanto essere respinte, senza richiedere ulteriore documentazione, da lui volutamente esibita in maniera incompleta.
7. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto, come la domanda di gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF. Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 23 marzo 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri