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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_23/2018
Sentenza del 26 marzo 2018
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________, agente per la figlia
B.________,
patrocinato dall'avv. Emanuele Verda,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rilascio di un permesso di dimora per
motivi di studio,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2018
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.608).
Fatti:
A.
Con sentenza del 5 febbraio 2018 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito il 28 novembre 2017 da A.________ contro la risoluzione governativa del 25 ottobre 2017 che confermava il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora per motivi di studio alla figlia B.________ emesso il 3 agosto 2017 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino.
B.
Il 20 marzo 2018 A.________, agente per la figlia B.________, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che sia fatto ordine all'autorità di prime cure di rilasciare l'autorizzazione d'entrata alla figlia nonché di concederle un permesso per motivi di studio ai sensi dell'art. 27 LEtr (RS 142.20). Fa valere la violazione del suo diritto di essere sentito nonché del divieto dell'arbitrio.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
2.
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rilascio di un permesso di dimora per motivi di studio. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. In concreto il ricorrente non pretende, a giusta ragione, che la figlia possa vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
3.
3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo, cioè un interesse giuridico, all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto il ricorrente non può - e nemmeno lo pretende - prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 seg.) che darebbe alla figlia un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
3.2. Il ricorrente lamenta la violazione, sotto diversi aspetti, del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Le censure riferite alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio sono quindi inammissibili.
3.3. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198). Essa non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 7 pag. 94 e richiami). Nella misura in cui il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un difetto di motivazione nonché l'avere omesso di pronunciarsi su determinate sue censure, la censura è inscindibile dal merito del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.
3.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
4.
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM (per informazione).
Losanna, 26 marzo 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud