Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_596/2017
Sentenza del 26 marzo 2018
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Marco Cereda,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinata dall'avv. Davide Fagetti,
opponente.
Oggetto
azione di accertamento negativo,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2016.164).
Considerando:
che C.________, gerente della società a garanzia limitata che ammi nistra una proprietà per piani a San Nazzaro, ha fatto notificare ai comproprietari A.________ e B.________ due precetti esecutivi per il pagamento solidale di fr. 20'572.24 di spese condominiali arretrate;
che a loro volta A.________e B.________ hanno fatto notificare un precetto esecutivo di fr. 75'000.-- per " danno al credito " a C.________, che ha dichiarato opposizione;
che il 19 luglio 2016 C.________ ha avviato contro A.________e B.________ una causa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC, davanti alla Pretura di Locarno-Campagna, chiedendo che fossero accertate l'inesistenza di rapporti obbligatori tra le parti e quindi del debito di fr. 75'000.--, nonché la nullità o l'annullabilità del precetto esecutivo a suo carico, e che la decisione fosse comunicata all'Ufficiale di esecuzione di Locarno affinché l'esecuzione non fosse portata a conoscenza di terzi;
che il 28 settembre 2016 il Pretore aggiunto di Locarno-Campagna ha accolto l'azione, ha accertato l'inesistenza del debito di fr. 75'000.-- e ha annullato l'esecuzione;
che il successivo appello dei convenuti è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese con sentenza del 10 ottobre 2017, che ha posto le spese processuali a carico loro senza asse gnare ripetibili;
che A.________e B.________ insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 novembre 2017, chiedendo che l'istanza di C.________ sia respinta e che siano di conseguenza riformati i giudizi su spese e ripetibili delle sedi cantonali;
che con risposta del 3 gennaio 2018 C.________ chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto e che A.________e B.________ siano condannati a pagare, oltre alle spese della procedura federale, anche un'indennità di ripetibili di fr. 3'000.-- per quella svoltasi davanti al Tribunale di appello;
che con replica del 17 gennaio 2018 i ricorrenti ribadiscono le loro tesi e conclusioni e chiedono inoltre di dichiarare inammissibile quello che definiscono " ricorso incidentale " di C.________ sulle ripetibili d'appello;
che il ricorso in materia civile è ammissibile, poiché è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);
che le obiezioni dell'opponente concernenti l'insufficienza delle allegazioni dei ricorrenti sul valore litigioso sono infondate, poiché l'autorità cantonale ha stabilito in modo chiaro che davanti ad essa il valore della causa era di fr. 75'000.-- (art. 51 cpv. 1 lett. a e 112 cpv. 1 lett. d LTF);
che inammissibili sono invece le argomentazioni e conclusioni di risposta dell'opponente concernenti la mancata assegnazione di ripetibili nel processo di appello, contestazioni che andavano semmai proposte con ricorso autonomo;
che il Pretore aggiunto ha ammesso la tutela giurisdizionale in procedura sommaria secondo l'art. 257 cpv. 1 CPC considerando evidente che i convenuti non potessero vantare nessun credito nei confronti del l'istante o della società amministratrice del condominio, ma avrebbero semmai dovuto fare valere le loro pretese di risarcimento contro la comunione dei comproprietari;
che il Tribunale di appello non ha ritenuto necessario esaminare la fondatezza di tale argomentazione, poiché a suo parere i convenuti, che portavano l'onere della prova, hanno sostenuto di avere subito un pregiudizio di fr 75'000.-- solo "in modo generico e senza fornire i necessari dettagli e le relative cifre" e non hanno quindi adempiuto il loro obbligo di allegazione;
che per i ricorrenti questa motivazione viola l'art. 257 CPC, dal momento che, sostengono, a pagina 7 delle osservazioni del 2 agosto 2016 essi avrebbero addotto in modo sufficientemente chiaro che l'esecuzione avviata contro di loro aveva creato " difficoltà (tradottesi in danno economico) con la banca in relazione con un recente (allora) aumento del debito ipotecario" nonché "difficoltà con fornitori dell'esercizio pubblico da loro gestito, in particolare con il fornitore dell'olio combustibile, e pure con il locatore";
che essi aggiungono di avere precisato " in ossequio a quanto dispone l'art. 84 cpv. 2 CPC" che tali inconvenienti si erano "tradotti in un danno economico cifrato in fr. 75'000.--", ma che la procedura sommaria scelta dall'istante aveva precluso loro la possibilità di fornire le prove;
che la tutela giurisdizionale nei casi manifesti presuppone, cumulativamente, che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili e che la situazione giuridica sia chiara (art. 257 cpv. 1 CPC);
che i fatti sono immediatamente comprovabili quando possono essere accertati senza indugio né troppe spese e, tra l'altro, quando le obiezioni o le eccezioni della parte convenuta suscettibili di minare il con vincimento del giudice possono essere risolte immediatamente, in particolare perché sono immotivate o inconcludenti (DTF 141 III 23 consid. 3.2 con rinvii; sentenza 4A_528/2014 del 25 maggio 2016 consid.4.1);
che in forza dell'art. 55 cpv. 1 CPC le parti hanno l'obbligo di allegare i fatti che stanno alla base delle loro pretese, e di proporre le relative prove, enunciandoli in modo tale da permettere d'un lato all'avversario di contestarli e di offrire le controprove, dall'altro al giudice di apprezzar li e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (DTF 127 III 365 consid. 2b; sentenze 4A_77/2017 del 26 luglio 2017 consid. 3; 4A_252/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 2.2 con rinvii);
che le allegazioni dei convenuti a pagina 7 delle osservazioni del 2agosto 2016, riprodotte anche nella sentenza cantonale, descrivono in modo assai generico la natura degli inconvenienti ch'essi avrebbero su bito;
che, soprattutto, contrariamente a quanto i ricorrenti affermano, nel testo intero delle citate osservazioni non si trova nessuna indicazione sulla quantificazione e sul calcolo del danno, nessuna cifra, né par ticolare né globale;
che pertanto le allegazioni dei convenuti non rispettavano affatto i requisiti dell'art. 55 cpv. 1 CPC e le loro obiezioni, non sostanziate convenientemente, potevano essere risolte immediatamente nel senso della giurisprudenza citata poc'anzi relativa alla procedura dell'art. 257 CPC;
che l'istituto dell'interpello (art. 56 CPC), per mezzo del quale, secondo i ricorrenti, le due istanze ticinesi avrebbero dovuto dare loro modo di completare le allegazioni, non permette al giudice di rendere le parti attente su fatti che non hanno considerato né di aiutarle a impostare me glio la causa o suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (DTF 142 III 462 consid. 4.3 e rif.);
che la Corte cantonale ha perciò applicato correttamente il diritto federale;
che le critiche dei ricorrenti volte contro la decisione di prima istanza, che ha negato loro il diritto di agire contro l'opponente, sono inammissibili, perché la Corte d'appello non ha esaminato tale questione;
che, in conclusione, il ricorso è infondato e in parte inammissibile, per cui i ricorrenti devono pagare le spese giudiziarie e rifondere un'indennità per ripetibili all'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
che, di fronte alla soccombenza totale dei ricorrenti in questa procedura, l'inammissibilità delle contestazioni della decisione cantonale da parte dell'opponente, di poco conto, non giustifica una diversa ripartizione degli oneri processuali;
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno, pure con vincolo solidale, all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26marzo 2018
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti