Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1C_140/2018
Sentenza del 5 aprile 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Merkli, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Oggetto
revoca della licenza di circolazione e sequestro
delle targhe,
ricorso contro la decisione emanata il 26 febbraio 2018 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (inc. n. 52.2018.102).
Considerando:
che il 9 gennaio 2017 la Sezione della circolazione ha inviato a A.________ la fattura concernente l'imposta di circolazione 2017;
che dopo un primo infruttuoso sollecito, il 18 aprile 2017 l'autorità gli ha notificato una formale diffida di pagamento, avvertendolo che in caso di mancato versamento entro il 28 aprile seguente avrebbe dovuto procedere al sequestro delle targhe;
che il 26 aprile 2017 l'interessato ha effettuato un pagamento parziale della fattura, motivo per cui il 16 maggio 2017 l'autorità ha emanato una nuova diffida per l'importo ancora dovuto;
che, accertato l'inadempimento della diffida, con decisione del 26 giugno 2017 l'autorità, fondandosi sull'art. 16 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01), gli ha assegnato un termine di cinque giorni per provare l'avvenuto pagamento o restituire la licenza e le targhe, ponendo a suo carico una tassa di fr. 100.--;
che il giorno in cui ha ricevuto detta decisione, A.________ ha saldato lo scoperto della fattura, ma non la tassa di fr. 100.--;
che il 4 luglio 2017 la Sezione della circolazione ha emesso una nuova fattura per l'ammontare di questa tassa, decisione impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che con giudizio del 17 gennaio 2018 ha respinto il gravame;
che con sentenza del 26 febbraio 2018 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso sottopostogli dall'interessato;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio nel senso di annullare la tassa di fr. 100.-- e le spese giudiziarie accollategli dal Governo cantonale e dal Giudice delegato;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106);
che il ricorrente, disattendendo quest'obbligo, si limita a esporre la cronistoria della vertenza e a osservare che l'impugnato giudizio non sarebbe conforme "all'etica professionale" perché il gravame non sarebbe stato esaminato nel merito, non confrontandosi tuttavia con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio, né tentando di dimostrarne l'arbitrarietà (DTF 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53), in particolare riguardo al fatto che nella diffida del 18 aprile 2017 era stato sottolineato che l'avvio della procedura di sequestro avrebbe comportato la riscossione di una tassa di fr. 100.-- e che versamenti effettuati dopo il termine indicato non sarebbero stati considerati;
che il Giudice delegato ha accertato che il ricorrente, senza previamente chiedere la possibilità di effettuare versamenti rateali, ha deliberatamente pagato, tempestivamente, soltanto un importo inferiore a quello dovuto, motivo per cui l'imposizione dell'annunciata tassa era corretta, motivazione non contestata;
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 5 aprile 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri