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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_282/2018
Sentenza del 5 aprile 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona, piazza Grande 1, 6512 Giubiasco.
Oggetto
istituzione di una curatela di amministrazione e rappresentanza,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2018
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.28).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
In data 6 marzo 2018 A.________ è stato sentito dall'Autorità regionale di protezione 15, sede di Bellinzona, con riferimento alla futura istituzione nei suoi confronti di una curatela di amministrazione e rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Nell'ambito di tale udienza, l'autorità di protezione ha presentato ad A.________ il futuro curatore e ha indicato i vari compiti che saranno affidati a quest'ultimo, tra i quali la gestione dei conti correnti dell'interessato e la messa a sua disposizione di importi adeguati per il sostentamento.
Con sentenza 16 marzo 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 12 marzo 2018 con cui A.________ ha impugnato il verbale d'udienza del 6 marzo 2018 e chiesto " di mutare la decisione di istituzione della curatela ". L'autorità cantonale ha spiegato ad A.________ che mediante tale verbale non è (ancora) stata istituita una curatela, sicché il reclamo che la contesta è prematuro.
2.
Con ricorso 27 marzo 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di modificare la curatela nel senso di poter disporre liberamente della propria liquidità sotto la supervisione del curatore.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame, il ricorrente si limita a nuovamente chiedere una modifica delle modalità della curatela, ma nemmeno sostiene e tantomeno dimostra che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenere il suo reclamo ammissibile. Omettendo di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità, l'impugnativa non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 aprile 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini