Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_43/2018
Sentenza del 6 aprile 2018
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
assicurazione indennità giornaliere,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2017.79).
Considerando:
che con sentenza 29 novembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ ha convenuto in giudizio la B.________ SA per ottenere il pagamento di indennità giornaliere (prima nella misura del 100 % e poi del 50 %) dal 19 aprile 2016 sino alla fine dell'incapacità lavorativa;
che con ricorso in materia civile del 22 gennaio 2018 A.________ postula l'accoglimento della sua petizione con la conseguente condanna della B.________ SA a versarle " le indennità giornaliere per malattia in virtù della polizza assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia per piccole aziende conclusa con la C.________ di D.________ nella misura del 100 % dal 2 maggio 2016 al 2 luglio 2016 e nella misura del 50 % dal 3 luglio 2016 fino al termine dell'incapacità lavorativa per malattia ";
che la ricorrente chiede pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono segnatamente contenere le conclusioni e che quando l'azione tende al pagamento di una somma di denaro, le conclusioni della parte ricorrente devono tassativamente essere cifrate, pena l'inammissibilità del ricorso (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2);
che tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2; sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato nella DTF 139 III 24).
che in concreto l'importo reclamato dall'assicurata a titolo d'indennità giornaliere non emerge né dall'atto ricorsuale né dalla sentenza impugnata;
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che così stando le cose la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Losanna, 6 aprile 2018
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti