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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_14/2018
Sentenza del 25 aprile 2018
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Viscione.
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 novembre 2017 (35.2017.64).
Fatti:
A.
A.a. Il 13 settembre 2013 A.________, nato nel 1957, già operaio montatore di finestre, disoccupato, è inciampato in uno scalino mentre stava per prendere un grill dalla cantina, riportando una distorsione/torsione del metatarso destro, senza alcuna frattura. Il 15 giugno 2015 l'INSAI ha comunicato all'assicurato la sospensione delle prestazioni dal 1° agosto 2015.
A.b. Il 18 luglio 2015 A.________, disoccupato, è caduto, mentre scendeva le scale del palazzo in cui abita, picchiando il ginocchio sinistro. È stata evidenziata una lacerazione parziale del menisco mediale in due posti, una modesta gonartrosi del compartimento interno e una degenerazione nella sostanza di entrambi i menischi, DD con condrocalcinosi.
A.c. Il 28 agosto 2015 A.________, ancora disoccupato, non ha avuto il tempo materiale per fermare lo scooter sul quale stava viaggiando ed ha tamponato leggermente un taxi che lo precedeva, cadendo sul lato destro, urtanto la spalla, il ginocchio, l'anca e la caviglia destra. La diagnosi conclusiva è stata di trauma policontursivo.
A.d. Preso atto di una visita medica circondariale, il 5 luglio 2016 l'INSAI ha comunicato all'assicurato la sospensione delle prestazioni dal 6 luglio 2016. L'assicuratore ha ritenuto che i problemi alle ginocchia non erano più causati dall'infortunio, ma erano da ritenere unicamente come malattia.
A.e. L'INSAI con decisione del 27 marzo 2017 ha concesso a A.________ per le conseguenze dell'infortunio del 13 settembre 2013 una rendita di invalidità del 15% e una indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 10%. L'opposizione interposta dall'assicurato è stata respinta con decisione su opposizione del 4 maggio 2017.
B.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 15 novembre 2017 il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita e una IMI del 50%.
L'INSAI chiede di respingere il ricorso. mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
2.
2.1. In via preliminare il Tribunale delle assicurazioni ha rilevato come le conseguenze degli infortuni del 18 luglio 2015 e del 28 agosto 2015 non potessero più essere rimessi in discussione. Secondo la Corte cantonale, il ricorrente è rimasto silente alla comunicazione dell'INSAI del 5 luglio 2016.
2.2. Il ricorrente contesta la conclusione della Corte cantonale. Egli si sarebbe prontamente opposto alla volontà dell'INSAI di chiudere i casi, anche perché queste lettere sarebbero carenti dal profilo formale. Non solo non vi è alcuna decisione formale, ma l'assicurato poteva attendersi che i dolori si sarebbero per lo meno affievoliti, invece non è stato il caso.
2.3. A norma dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'art. 51 LPGA prevede anche una procedura semplificata: le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1). L'interessato può esigere che sia emanata una decisione (cpv. 2). La prassi si è chiesta sul termine entro cui chiedere una decisione. Considerati i contrapposti interessi, ossia da un lato la sicurezza del diritto e da un altro lato il principio della buona fede, il Tribunale federale ha concluso che l'assicurato deve pretendere l'emanazione di una decisione entro un anno, quand'anche le condizioni dell'art. 51 LPGA non siano realizzate. Un termine più lungo potrebbe entrare eventualmente in linea di conto, quando l'interessato è ignorante in materia di questioni giuridiche, non è rappresentato da un patrocinatore e in buona fede potrebbe intendere che l'assicuratore non abbia preso una posizione definitiva e intenda ordinare ulteriori accertamenti (DTF 134 V 145 consid. 5.3 pag. 152 seg.).
2.4. In tale contesto, occorre ricordare che esiste altresì un obbligo di trasmissione degli atti dall'autorità incompetente a quella competente (art. 29 cpv. 3 e 30 LPGA; art. 8 cpv. 1 PA; art. 12 cpv. 2 e 31 della legge ticinese del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca; RL 3.4.1.1]; art. 6 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL 3.3.1.1]). L'autorità competente che si rifiuta di trattare un atto depositato a un'autorità incompetente cade peraltro nell'eccesso di formalismo vietato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 118 Ia 241 consid. 4 pag. 244 con riferimenti; recentemente sentenza 8C_727/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 5.4). La presentazione nel termine di un anno di un'opposizione o di un ricorso, ove ci si confronta con le tematiche oggetto di comunicazione informale deve essere trattato come richiesta di emanazione di una decisione formale (cfr. sentenza 9C_788/2014 del 27 novembre 2014 consid. 4.3).
2.5. La tesi del ricorrente che mette in rilievo l'assenza di una decisione formale non è in alcun modo decisivo. Determinante piuttosto è sapere se l'assicurato, il quale era patrocinato da un altro legale, abbia reagito in qualche modo entro un anno dall'emanazione della chiusura informale del caso. Nel caso concreto, l'assicuratore con lettera del 5 luglio 2016 inviata per posta A al domilicio dell'assicurato ha informato della sospensione di ogni prestazione per le conseguenze dell'infortunio del 18 luglio 2015. La lettera menziona la possibilità di chiedere una decisione formale in merito. Benché tale scritto sia presente in entrambi i fascioli, la comunicazione, contrariamente a quanto interpretato dalla Corte cantonale, non tratta dell'infortunio del 28 agosto 2015. Non solo non riferisce alcunché, ma nell'invio figura unicamente il numero di infortunio relativo all'incidente del 18 luglio 2015. Non solo gli aspetti rigurdanti l'evento del 28 agosto 2015 sono rimasti aperti, ma il ricorrente già nell'opposizione del 28 aprile 2017 ha evocato i due infortuni nel 2015. Nel ricorso alla Corte cantonale presentato il 7 giugno 2017 il ricorrente ha chiaramente contestato le conclusioni dell'assicuratore relative al quadro medico dell'assicurato. Tali rimostranze, espresse a meno di un anno dalla comunicazione della chiusura informale, dimostrano che tali aspetti non erano da ritenere conclusi. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi violato il diritto federale, ritenendo chiuse e passate in giudicato le procedure dei due infortuni occorsi il 15 luglio 2015 e il 28 agosto 2015. A ciò, nulla muta con la motivazione sussidiaria presentata dalla Corte cantonale, la quale si limita a trascrivere in maniera apodittica il parere del Dr. med. B.________ reso al termine della visita circondariale del 23 giugno 2016. Visto l'esito, non occorre statuire già ora sulle altre censure presentate dal ricorrente.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il giudizio cantonale è annullato e la causa è rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione (art. 107 cpv. 2 LTF). In sede di rinvio, occorrerà rivedere anche la composizione del collegio giudicante (sentenza 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2). Le spese giudiziarie e le indennità per ripetibili seguono la soccombenza (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento) e sono poste a carico dell'assicuratore, il quale agisce in causa a tutela del proprio interesse pecuniario (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 15 novembre 2017 è annullato e la causa è rinviata al Tribunale cantonale delle assicurazioni per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'INSAI.
3.
L'INSAI verserà al patrocinatore del ricorrente la somma di fr. 2'800.- per spese ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 aprile 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi