BGer 5A_325/2018 |
BGer 5A_325/2018 vom 02.05.2018 |
5A_325/2018 |
Sentenza del 2 maggio 2018 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 1sede di Chiasso, via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso.
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Oggetto
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collocamento in esternato della figlia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2018
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.250).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. B.________ è figlia di A.________ e C.________, ora divorziati. L'autorità parentale è esercitata in modo congiunto dai genitori e la figlia è affidata alla madre.
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Dopo un periodo di collocamento di B.________ in istituto, in data 23 gennaio 2017 l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha ripristinato la custodia della madre e disposto la frequentazione in esternato della minore presso l'Istituto D.________ di X.________.
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In seguito al cambiamento di domicilio di B.________ da X.________ a Y.________, nel settembre 2017 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha ripreso il suo incarto. Nel novembre 2017 tale autorità ha disposto - invece dell'inserimento diurno presso l'Istituto D.________ - la frequentazione obbligatoria della minore al doposcuola della scuola elementare di Y.________ durante il periodo scolastico e la frequentazione obbligatoria del Centro E.________ a Y.________ il mercoledì pomeriggio e durante le vacanze scolastiche. Mediante reclamo 11 dicembre 2017 A.________ ha contestato l'ordine per la figlia di frequentare il Centro E.________. Con sentenza 15 marzo 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto tale reclamo, osservando come il bisogno di protezione di B.________ (per le sue difficoltà cognitive e scolastiche, la forte conflittualità tra i genitori e le difficoltà della madre nell'adeguata presa a carico della minore) non sia nel frattempo mutato e ritenendo pertanto che l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso abbia a giusta ragione mantenuto delle modalità di collocamento in esternato analoghe a quelle previste presso l'Istituto D.________.
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2. Con scritto 16 aprile 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 15 marzo 2018 dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. La ricorrente si limita infatti a ribadire che la frequentazione al doposcuola della scuola elementare di Y.________ e l'attivazione della rete di sostegno sarebbero sufficienti per il bene della minore, ma omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento sviluppato nell'impugnata sentenza.
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La richiesta di permettere allo zio e ai cugini di vedere B.________ durante le vacanze scolastiche risulta inoltre inammissibile già per il fatto che è presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF).
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
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Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 maggio 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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