BGer 4A_117/2018 |
BGer 4A_117/2018 vom 30.05.2018 |
4A_117/2018 |
Sentenza del 30 maggio 2018 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Niquille, May Canellas,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
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ricorrente,
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contro
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Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nel ramo della pittura e gessatura, viale Portone 4, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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Oggetto
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contratto collettivo di lavoro; inquadramento salariale,
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ricorso contro il lodo emanato il 22 gennaio 2018 dall'arbitro unico nel ramo della pittura e gessatura.
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Fatti: |
A. Da un controllo di cantiere effettuato nel mese di novembre 2016 è emerso che un lavoratore, alle dipendenze dell'impresa interinale A.________SA e messo a disposizione di un'impresa di pittura da due anni, stava eseguendo da solo dei lavori di tinteggio pur essendo stipendiato solo quale lavoratore ausiliario.
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Con scritto 20 ottobre 2017 la Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della pittura e gessatura (in seguito CPC pittura) ha comunicato alla A.________SA che, in applicazione del contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura (in seguito CCL-CH), il predetto pittore " dev'essere classificato come lavoratore qualificato senza AFC " e collocato nella relativa classe salariale dal 1° gennaio 2016.
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B. La A.________SA ha adito l'arbitro unico nel ramo della pittura e gessatura, il quale ha con lodo 22 gennaio 2018 confermato la decisione della CPC pittura. L'arbitro ha dapprima rilevato che l'applicabilità CCL-CH, a cui il Consiglio federale ha conferito carattere obbligatorio, era pacifica. Ha poi ritenuto che spetta alla datrice di lavoro inquadrare correttamente sulla base dei criteri fissati dal CCL-CH il dipendente e che questa non poteva, come ha invece fatto, semplicemente collocare il lavoratore nella classe salariale più bassa perché egli non avrebbe documentato l'esperienza maturata nel settore. Ha considerato che per garantire il rispetto del CCL-CH e una leale concorrenza fra le ditte del ramo, la A.________SA "non avrebbe dovuto assumere quale manovale un pittore che aveva indicato nel suo curriculum un'esperienza professionale di oltre 20 anni nella pittura e di cui gli ultimi lavorati in Svizzera e di cui non riesce però a ricostituire l'attività svolta non più di cinque anni prima dell'assunzione che serve proprio a determinare l'inquadramento salariale". Ha poi indicato che in concreto il periodo rimasto oscuro poteva essere elucidato con una semplice richiesta alla CPC pittura, alla quale risultava che dal settembre 2007 al gennaio 2013 il pittore in questione era stato alle dipendenze di un'impresa del luganese, dalla quale percepiva un salario quale lavoratore qualificato senza certificato.
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C. Con ricorso in materia civile del 23 febbraio 2018 la A.________SA postula l'annullamento del lodo e della decisione della CPC pittura. Afferma che la sentenza arbitrale avrebbe violato l'onere della prova, la libertà contrattuale, la libertà economica e il suo diritto di essere sentita.
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Con risposta 13 marzo 2018 la CPC pittura propone, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e in via subordinata di respingerlo.
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Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti.
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Diritto: |
1. Un ricorso in materia civile diretto contro una decisione emanata in una procedura arbitrale retta dal CPC è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tale articolo.
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Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_355/2016 del 5 agosto 2016 consid. 2.1). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).
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2. La ricorrente afferma innanzi tutto che l'arbitro avrebbe violato " l'onere della prova in capo al lavoratore " e afferma che questi, per poter essere inquadrato come imposto nella decisione impugnata, avrebbe dovuto fornire la prova della sua esperienza. Il lodo violerebbe inoltre la libertà contrattuale e la garanzia della libertà economica perché impedirebbe al lavoratore e al datore di lavoro " di perfezionare un contratto di lavoro con un inquadramento salariale conforme ai documenti presentati ".
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L'argomentazione ricorsuale si rivela inammissibile. La ricorrente non indica alcun motivo di ricorso previsto dall'art. 393 CPC e pare così ignorare che in un ricorso contro un lodo arbitrale non è semplicemente possibile prevalersi di una qualsiasi violazione del diritto federale o costituzionale. Dimenticando il fatto che il lavoratore non era parte alla procedura arbitrale e ignorando la considerazione dell'arbitro secondo cui la disposizione sull'inquadramento salariale serve a garantire il rispetto del CCL e una leale concorrenza fra le ditte del ramo, la ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
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Erwägung 3 |
3.1. La ricorrente lamenta poi una violazione del diritto di essere sentita e del diritto alla parità di trattamento. Afferma di non aver potuto partecipare "per un errore d'agenda" all'udienza del 16 gennaio 2018 in cui la controparte ha versato agli atti nuovi documenti che non sono poi stati sottoposti al contraddittorio. Sostiene pure di non avere rinunciato all'udienza finale né alla presentazione di conclusioni scritte.
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3.2. L'art. 393 lett. d CPC permette di annullare la sentenza arbitrale se è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite. Tale disposto deriva dalle regole sull'arbitrato internazionale, ragione per cui pure la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP può in linea di principio essere ripresa (sentenza 4A_599/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2). Il diritto di essere sentito ha quindi essenzialmente il medesimo contenuto del diritto costituzionale garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 142 III 360 consid. 4.1.1; 130 III 35 consid. 5), ad eccezione dell'obbligo di motivare il lodo. Il principio della parità di trattamento esige poi, in sostanza, che l'organo giudicante strutturi e conduca il procedimento in modo tale che entrambe le parti abbiano le stesse possibilità di presentare le loro rispettive posizioni (sentenza 4A_440/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 4.1, non pubblicato nella DTF 137 III 85).
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Nella fattispecie la ricorrente misconosce che il diritto di essere sentito non è assoluto e incondizionato, ma dev'essere esercitato secondo le regole della procedura applicabile (v. ad esempio sul diritto di proporre l'assunzione di prove DTF 142 III 360 consid. 4.1.1). L'arbitro ha specificato nel lodo che la datrice di lavoro è stata regolarmente citata, ma non si è presentata all'udienza, senza giustificare la sua assenza. La ricorrente nemmeno sostiene che in una siffatta evenienza, le regole della procedura applicabile all'arbitrato impongano all'arbitro di supplire alle mancanze della parte contumace, inviandole di sua sponte i documenti prodotti in un'udienza a cui questa ha ingiustificatamente omesso di partecipare, o che egli debba d'ufficio convocare un'udienza finale o, ancora, concedere alle parti possibilità di inoltrare un allegato conclusionale. La censura si rivela pertanto manifestamente infondata.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata patrocinata, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e all'arbitro unico nel ramo della pittura e gessatura.
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Losanna, 30 maggio 2018
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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