BGer 5A_269/2018 |
BGer 5A_269/2018 vom 30.05.2018 |
5A_269/2018 |
Sentenza del 30 maggio 2018 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Autorità regionale di protezione 9
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sede di Torricella-Taverne, via alla Chiesa,
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casella postale 15, 6808 Torricella.
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Oggetto
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procedimento di protezione ai sensi dell'art. 446 CC,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2018 dalla Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.16).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con decisione 16 gennaio 2018 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne (in seguito: autorità di protezione) ha dichiarato irricevibile la richiesta dei coniugi A.A.________ e B.A.________ di intervenire nei confronti di C.________ e D.________ e ha invece aperto d'ufficio una procedura istruttoria ex art. 446 CC nei confronti dei coniugi istanti, onde comprendere se i medesimi " si trovano in una situazione di forte disagio personale o di malessere psicologico o psichico, tali da indurli a non sapere leggere convenientemente la realtà dei fatti e a vivere in modo persecutorio anche semplici fatti o circostanze ", o rdinando agli istanti di presentare un certificato medico specialistico attestante il loro stato di salute psichica (riservandosi la possibilità di far eseguire un'eventuale perizia medico psichiatrica su di loro) e convocandoli ad un'udienza, con obbligo di comparizione personale.
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Con sentenza 16 febbraio 2018 la Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.A.________ e B.A.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione. La Giudice cantonale ha osservato che per quanto concerne l'inammissibilità dell'istanza d'intervento nei confronti di C.________ e D.________ il reclamo non contiene alcuna argomentazione che potrebbe giustificare una soluzione diversa da quella adottata dall'istanza inferiore, mentre per quanto concerne l'apertura di un procedimento di protezione in favore dei coniugi A.________ il rimedio è totalmente silente in merito al pregiudizio irreparabile (v. art. 66 cpv. 2 lett. a della legge del Cantone Ticino del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPamm; RL 3.3.1.1]) che tale decisione incidentale arrecherebbe loro. La Giudice cantonale ha infine rilevato che pure la (soltanto accennata) istanza di ricusa del Presidente dell'autorità di protezione sarebbe da dichiarare inammissibile, dato che avrebbe dovuto essere proposta all'autorità medesima.
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2. Con ricorso 22 marzo 2018 A.A.________ e B.A.________ si sono aggravati dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 16 febbraio 2018, l'assegnazione di un risarcimento di fr. 30'000.--, la ricusa del Presidente dell'autorità di protezione e (implicitamente) la ricusa della Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. |
3.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato dell'autorità di protezione oppure questioni del tutto estranee alla presente vertenza.
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3.2. La richiesta dei ricorrenti di assegnazione di un risarcimento di fr. 30'000.-- per "il torto morale e la lesione della personalità" per quanto avrebbero subito dall'agire dei ricusati risulta inammissibile, come del resto già noto agli insorgenti (v. sentenza 4F_26/2017 del 23 novembre 2017 consid. 2).
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3.3. I ricorrenti non sembrano più contestare l'apertura di un procedimento di protezione in loro favore né il mancato intervento nei confronti di C.________ e D.________. Essi criticano la decisione impugnata unicamente nella misura in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusa del Presidente dell'autorità di protezione, rimproverando in particolare alla Giudice cantonale di non aver tenuto conto del fatto che essi avrebbero in realtà introdotto tale istanza già in prima sede mediante uno scritto 7 novembre 2017.
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I ricorrenti, tuttavia, nemmeno pretendono di essersi prevalsi in sede di reclamo di tale circostanza né di aver censurato in tale sede un diniego di giustizia da parte dell'autorità di protezione per non essersi pronunciata sull'istanza di ricusa del suo Presidente. Così come formulata, la critica ricorsuale manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione che un ricorso al Tribunale federale deve soddisfare (v. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
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3.4. I ricorrenti postulano inoltre (implicitamente) la ricusa della Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello, la quale, segnatamente, " denot[a] una mancanza di cognizione e capacità di discernimento con le incompatibilità e conflitti di interesse del gruppo politico (...) del Presidente ARP 9" e " oltre a non compiere il suo dovere di accertamento istituzionale presenta un grave pregiudizio nei confronti degli istanti ".
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L'istanza di ricusa è fondata su argomenti generici ed illazioni non dimostrate, e risulta perciò manifestamente inammissibile.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 maggio 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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