BGer 9C_285/2018
 
BGer 9C_285/2018 vom 30.05.2018
 
9C_285/2018
 
Sentenza del 30 maggio 2018
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Helsana Assicurazioni SA, Servizio Giuridico, Viale Portone 2, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 marzo 2018 (36.2017.108).
 
Visto:
il ricorso di A.________ del 13 aprile 2018 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 22 marzo 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 17 aprile 2018 con cui, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 21 aprile 2018 (timbro postale),
 
considerando:
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
che nella fattispecie oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale era sapere se la Helsana Assicurazioni SA potesse pretendere dal ricorrente il pagamento dei premi LAMal di settembre e ottobre 2016, delle spese di sollecito e amministrative, inclusi interessi di mora del 5%, come pure se essa potesse ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo emesso nei confronti del ricorrente per recuperare i premi scoperti,
che dagli accertamenti del giudice di prime cure emerge che i premi non erano stati effettivamente onorati dal ricorrente, come nemmeno le successive spese di sollecito, quelle amministrative - ridotte in sede cantonale -e gli interessi di mora sui premi arretrati,
che nel gravame del 13 aprile 2018 il ricorrente non contesta di non avere pagato i premi né i costi supplementari per l'incasso ma si limita a domandare un aumento della sua rendita d'invalidità,
che in seguito, con la memoria del 21 aprile 2018, ribadisce di essersi già spiegato sul tema oggetto del contendere, aggiungendo poi riflessioni personali riferite al peso conferito al denaro in Svizzera,
che il ricorrente si limita dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266), addirittura esulanti dall'oggetto della lite, senza spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
che pertanto, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso e l'atto complementare non soddisfano manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 30 maggio 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi