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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_374/2018
Sentenza del 4 giugno 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Moses.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo, Florhofgasse 2, 8090 Zurigo,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 5 marzo 2018 dall'Obergericht del Canton Zurigo, Terza Camera penale (UE170366-O/U/BUT).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 5 marzo 2018 l'Obergericht del Canton Zurigo ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico il 16 novembre 2017.
2.
Il 5 aprile 2018 A.________ ha inviato un'e-mail redatta in lingua inglese all'Obergericht, dichiarando di impugnare la decisione del 5 marzo 2018. L'Obergericht ha trasmesso tale e-mail al Tribunale federale per competenza. Quest'ultimo ha invitato A.________ il 10 aprile 2018 ha presentare il suo gravame nelle forme previste dagli art. 42 e 48 LTF. In seguito a ciò A.________ ha inoltrato un nuovo ricorso, redatto in lingua italiana e pervenuto al Tribunale federale tramite il servizio postale il 27 aprile 2018.
3.
Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, domiciliato all'estero, ha presentato il suo gravame in italiano, che è una delle lingue ufficiali. Si giustifica pertanto di emanare eccezionalmente la presente sentenza nella lingua utilizzata dal ricorrente.
4.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
L'autorità cantonale ha ritenuto inammissibile il reclamo del ricorrente, poiché presentato unicamente tramite e-mail e non nella forma scritta prevista dall'art. 110 cpv. 1 CPP. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a esporre dinanzi al Tribunale federale delle ragioni relative al merito della denuncia da lui presentata al Ministero pubblico.
5.
Il ricorso, manifestamente inammissibile poiché carente di motivazione, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e all'Obergericht del Canton Zurigo, Terza Camera penale.
Losanna, 4 giugno 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Moses