Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_266/2018
Sentenza del 21 giugno 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, ordine di perquisizione e sequestro
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2018
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (inc. 60.2018.42).
Fatti:
A.
Il 7 ottobre 2017 A.________ è stato denunciato per titolo di minaccia (art. 180 CP) e infrazione all'art. 3 della legge ticinese sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP) per aver fatto uso di armi (e di altri oggetti pericolosi) e per spargimento su suolo pubblico di veleni contro animali, in relazione a un suo preteso comportamento "irritante, spaventoso e minaccioso" sfociato nell'utilizzo di un'arma da fuoco nei pressi del vicinato. In seguito a ulteriori querele sporte da altre persone, nei confronti dell'interessato è pendente un procedimento penale parallelo per titolo di minaccia e coazione.
B.
Il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato una perquisizione domiciliare, perché dalla denuncia risultava che il querelato in più occasioni avrebbe sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato; in tale ambito sono state sequestrate armi da fuoco e munizioni. Contro questa misura l'interessato ha presentato un reclamo in lingua inglese, poi tradotto in lingua italiana, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 25 aprile 2018 lo ha respinto.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di essere esonerato dal versare un anticipo delle spese o di poterlo pagare a rate, di annullare l'impugnato giudizio e di ordinare al PP di restituirgli la sequestrata collezione di armi.
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. L'atto di ricorso è stilato, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è motivo tuttavia per scostarsi dal principio secondo cui di regola il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), ritenuto pure che il ricorrente soggiorna in Ticino.
1.3. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, che si pronuncia su una domanda di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
1.4. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_389/2017 del 28 settembre 2017 consid. 2.3).
1.5. Il ricorrente critica il fatto che nella sede cantonale il procedimento ha avuto luogo in lingua italiana. Al riguardo egli disattende che secondo l'art. 67 cpv. 1 CPP i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali e che l'art. 8 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 dispone che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano. Egli parrebbe inoltre misconoscere che, datene le condizioni, potrà se del caso far capo a un traduttore o a un interprete (art. 68 CPP).
Adduce poi in maniera del tutto generica che non avrebbe avuto un accesso completo agli atti. Al proposito egli non accenna tuttavia ad alcuna istanza in tal senso da lui presentata, che sarebbe stata respinta.
2.
2.1. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv.1 LTF (DTF 140 IV 57 consid. 2.3), ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto, ciò che non si verifica in concreto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287; 289 consid. 1.3 pag. 292). Per di più, secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1).
Nell'ambito di procedimenti penali un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801).
2.2. Il ricorrente non si esprime del tutto su queste questioni, decisive, né adduce alcun pregiudizio irreparabile, limitandosi a rilevare che collezionerebbe le armi sequestrategli soltanto per ammirarle. Un nocumento quale quello esposto non è quindi ravvisabile nel caso in esame, né si è in presenza di una procedura probatoria dispendiosa. Certo, egli osserva che già il fatto d'essere oggetto di un'inchiesta penale costituirebbe un danno. Con quest'argomentazione misconosce però che neppure pregiudizi analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, possono essere impugnati immediatamente, poiché gli svantaggi che ne derivano, tra i quali quelli relativi alla reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 288 consid. 3.1 e 3.2, 139 consid. 4 pag. 141).
2.3. Il gravame sarebbe comunque infondato anche nel merito, ritenuto che il ricorrente di per sé non contesta d'aver utilizzato le armi da fuoco sparando dei colpi nei pressi del vicinato, motivo per cui la CRP rettamente ha ritenuto la sussistenza di una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti sequestrati, precisando che l'autorità dovrà esaminare se l'insorgente le detiene legittimamente o meno. Il ricorrente accenna poi al fatto, di per sé comunque non decisivo, che un denunciante avrebbe ritirato la querela. Egli disattende che, in questo stadio della procedura, oggetto del litigio è soltanto il sequestro delle sue armi e non la fondatezza delle ipotizzate accuse poste a fondamento di questo provvedimento. Con il rilievo che il sequestro sarebbe prematuro, perché la fondatezza delle accuse mossegli non sarebbe stata dimostrata, il ricorrente misconosce che scopo della contestata misura cautelare provvisoria è garantire la sicurezza delle persone fino all'esperimento delle ulteriori verifiche, tra le quali quella dell'esistenza di un regolare permesso di possederle (DTF 139 IV 250 consid. 2.1).
La critica secondo cui nel quadro della perquisizione non sarebbero stati trovati veleni contro gli animali, per cui tale ipotesi accusatoria non reggerebbe, esula, trattandosi di una questione di merito, dall'oggetto del litigio e non è comunque decisiva in relazione al sequestro delle armi.
3.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) : il loro importo tiene conto della situazione finanziaria esposta dal ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 giugno 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri