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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_434/2018
Sentenza del 21 giugno 2018
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentata da suo marito B.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assegni familiari cantonali (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 maggio 2018 (39.2018.1).
Visti:
la decisione del 31 ottobre 2017, confermata su reclamo il 15 gennaio 2018, con cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino ha ordinato alla ricorrente la restituzione di fr. 4'578.- percepiti indebitamente dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016,
il giudizio emesso il 7 maggio 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
il ricorso presentato l'8 giugno 2018 (timbro postale),
considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la controversia verte sulla restituzione di assegni familiari del diritto cantonale ticinese (sull'origine e la natura di questi assegni si veda DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.),
che la violazione del diritto cantonale, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che le esigenze di motivazione sono accresciute, laddove è (o deve essere) invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come nel caso concreto occorresse tenere conto nel calcolo degli assegni per l'unità di riferimento dell'importo di fr. 19'212.-, reddito di attività dipendente (rapportato sull'arco di un periodo di anno intero) nel calcolo degli assegni,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 giugno 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi