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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1F_15/2018
Sentenza del 20 luglio 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mario Bazzi,
istante,
contro
Cooperativa abitativa B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Carla Speziali,
controparte,
Municipio di Terre di Pedemonte, piazza Don Gottardo Zurini 2, 6652 Tegna,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
Domanda di revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 28 maggio 2018 (1C_614/2017 (sentenza 52.2016.6)).
Fatti:
A.
In data 5 ottobre 2012 la Cooperativa abitativa B.________ ha chiesto al Municipio di Terre di Pedemonte di rilasciarle il permesso di costruire un complesso residenziale composto di tre palazzine. Respinte le opposizioni di vicini, tra le quali quella di A.________, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia. In accoglimento di un ricorso di A.________, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione municipale. Adito dalla Cooperativa, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa e confermato parzialmente, a determinate condizioni, la licenza edilizia. Con sentenza 1C_338/2015 del 4 maggio 2016 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di A.________, annullando la decisione della Corte cantonale e quella municipale.
B.
Nel frattempo, il 6 febbraio 2015 il Municipio, respinta l'opposizione del vicino, ha rilasciato la licenza edilizia, decisione confermata dal Consiglio di Stato. La Corte cantonale ha poi parzialmente accolto un ricorso del vicino, annullando la decisione governativa e confermando, sempre a determinate condizioni, quella municipale. Con sentenza 1C_614/2017 del 28 maggio 2018 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di A.________.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta, con un unico allegato, una domanda di revisione e un'istanza di interpretazione e di rettifica al Tribunale federale. Chiede, concesso a quest'ultima istanza l'effetto sospensivo, di annullare la sentenza 1C_614/2017.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).
1.2. L'istanza di revisione, depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba essere oggetto di revisione non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1).
2.
2.1. L'istante invoca l'art. 121 lett. d LTF, secondo cui la revisione può essere domandata se il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultino dagli atti. Al riguardo richiama l'ultimo paragrafo del consid. 4.4 della sentenza dedotta in revisione, dal tenore seguente: "Ricordato che spetta al Municipio esaminare compiutamente l'adempimento delle condizioni per il rilascio delle licenze edilizie (art. 2 LE), giova nondimeno rilevare che appare problematico il modo di agire del Tribunale cantonale amministrativo quando procede direttamente alla concessione di deroghe, il cui scopo non è di per sé di consentire la realizzazione di soluzioni ideali, dovendo esso imporsi un certo riserbo al riguardo, nel rispetto dell'art. 16 LE, del diritto di essere sentito dei ricorrenti, di eventuali altri vicini toccati da tali modifiche, come pure dell'ampio potere di apprezzamento che spetta ai Comuni in tale contesto (su questo tema vedi anche sentenza 1C_548/2017 del 3 aprile 2018 consid. 3.8 in fine e rinvii) ".
Ne deduce che questa conclusione comporterebbe una violazione del diritto di essere sentito delle parti ed eventualmente di altri vicini, visto che il Tribunale federale ha rilevato che la Corte cantonale aveva modificato il progetto edilizio. Al riguardo l'istante disattende che tale modifica concerneva l'imposta condizione di eliminare la terrazza e il castello che la sorregge, munendo la finestra al primo piano di un parapetto arretrato, condizione che non richiedeva alcuna particolare progettazione. È quindi in maniera difficilmente comprensibile ch'egli sostiene che il Tribunale federale, per svista, non avrebbe tenuto conto di questo fatto e, senza fornire spiegazioni, non ne avrebbe tratto la conseguenza, che al suo dire si sarebbe imposta, dell'annullamento della decisione impugnata, deducendone una contraddizione tra i considerandi della sentenza e il suo dispositivo.
2.2. La critica manifestamente non regge, ritenuto che è sufficiente leggere il secondo paragrafo dell'invocato considerando 4.4 per accertarne l'infondatezza. Nello stesso è infatti stato osservato che secondo la legislazione cantonale le modifiche di un progetto edilizio che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità. È poi stato stabilito che il ricorrente non aveva dimostrato perché la Corte cantonale non avrebbe potuto ritenere che si era in presenza di una siffatta fattispecie, motivo per cui, non trattandosi di un cambiamento su un punto essenziale del progetto edilizio, il diritto di essere sentito delle parti non era stato leso (consid. 4.3 e 4.4) : pertanto il ricorso è stato respinto. Per contro, l'accenno all'invocato modo problematico di agire della Corte cantonale si riferiva alla concessione di deroghe d'importanza significativa, come era stato il caso nella precedente causa 1C_338/2015. Non si è quindi in presenza di alcuna svista.
2.3. Non essendoci alcuna contraddizione tra i considerandi e il dispositivo della sentenza 1C_614/2017, anche la domanda di interpretazione e rettifica ai sensi dell'art. 129 LTF dev'essere respinta.
3.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione della sentenza rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le domande di revisione e di interpretazione e rettifica sono respinte.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Terre di Pedemonte, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 20 luglio 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri