Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1F_19/2018
Sentenza del 9 agosto 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Domanda di revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 21 dicembre 2017 (1B_432/2017 (Sentenza inc. n. 60.2017.102)).
Fatti:
A.
Con decisione del 21 agosto 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione, un reclamo presentato da A.________ quale denunciante. Mediante sentenza 1B_432/2017, del 21 dicembre 2017, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso sottopostogli dall'interessato.
B.
Avverso questo giudizio il 2 luglio 2018 A.________ ha inoltrato uno scritto al Tribunale federale nel quale esprimeva "dubbi" su questa sentenza. Invitato a indicare se si trattasse di un'istanza di revisione, in data 31 luglio 2018 egli lo ha completato e ampliato con un unico allegato, definendolo come domanda di revisione e segnalazione al Consiglio della magistratura ticinese contro l'operato della polizia, del Ministero pubblico e della CRP, per non aver asseritamente evaso le sue denunce, senza formulare precise conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. La legittimazione dell'istante a proporre una domanda di revisione è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba essere oggetto di revisione non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito. La segnalazione al Consiglio della magistratura esula per contro dalla competenza del Tribunale federale.
1.2. Secondo l' art. 124 cpv. 1 lett. a e b LTF , la domanda di revisione per violazione delle norme sulla ricusazione o di altre norme procedurali dev'essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza, avvenuta in concreto il 5 gennaio 2018, o per altri motivi entro 90 giorni dalla loro scoperta, condizione quest'ultima non invocata dall'istante. Ne segue che l'istanza di revisione, inoltrata il 2 e completata il 31 luglio 2018, è manifestamente tardiva e quindi inammissibile.
Nella misura in cui l'istante accenna al fatto che il ricorso per denegata e ritardata giustizia può essere interposto in ogni momento, egli misconosce che non si è in presenza di un diniego di giustizia quando, come nella fattispecie, l'autorità ha statuito, né tale rimedio è dato per il semplice fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dal ricorrente (sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2). D'altra parte, queste censure sono dirette contro pretese omissioni del procuratore pubblico nella conduzione dell'inchiesta, quesito che esula dall'oggetto della domanda in esame.
1.3. Si può nondimeno osservare che l'istante disattende comunque che, non essendo legittimato a interporre reclamo nella sede cantonale, le sue censure di merito non potevano essere esaminate dal Tribunale federale, ciò che nulla a che vedere con l'asserita svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Egli richiama infatti, manifestamente a torto, questa norma, adducendo che il Tribunale federale non avrebbe tenuto conto ch'egli non sarebbe stato solo azionista di una determinata società, ma anche cliente di banche: questa circostanza è stata infatti esaminata nel giudizio impugnato, ma ritenuta irrilevante ai fini della sua legittimazione a ricorrere (consid. 3.3.3).
Riguardo all'accenno di nominargli un patrocinatore d'ufficio, rilevato ch'egli né rivestiva il ruolo di imputato né di accusatore privato, non avendo dimostrato d'essere stato danneggiato direttamente dai pretesi reati, giova precisare ch'egli neppure aveva tentato, né tenta di provare, la sua indigenza, palesemente non data da quanto risulta dall'istanza. Adducendo semplicemente che tutti gli avvocati svizzeri non avrebbero voluto patrocinarlo per "presunti conflitti d'interesse", gli estremi del gratuito patrocinio non essendo manifestamente dati nel caso di specie (art. 64 LTF), egli non dimostra perché non avrebbe potuto far capo a un legale di fiducia.
Del resto, riproponendo semplicemente le censure di merito sollevate nel ricorso, dichiarate inammissibili o respinte nella sentenza dedotta in revisione, egli disattende che l'istanza di revisione non è data per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.6 e rinvii), né per riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.
2.
La domanda di revisione, tardiva, è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione all'istante, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 agosto 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri