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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_414/2018
Sentenza del 10 settembre 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Enrico Germano e dalla
MLaw Angela Decristrophoris,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2018.185).
Fatti:
A.
Nel quadro di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata dal Brasile, con scritti del 2 marzo e del 3 aprile 2018 il Ministero pubblico della Confederazione ha rifiutato una richiesta, formulata dall'indagato A.________, di accesso agli atti della disciolta società B.________Corp. Ciò poiché l'istante non ha provato d'esserne il beneficiario economico.
B.
Con giudizio del 18 maggio 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), negata la qualità di parte del richiedente, ne ha respinto il ricorso. Adito dall'interessato, con sentenza 1C_265/2018 del 6 giugno 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
C.
Con decisione del 20 agosto 2018 la CRP ha respinto in quanto ammissibile una domanda di revisione presentata da A.________.
D.
Avverso questa sentenza A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al ricorso l'effetto sospensivo, di annullarla e di riformarla nel senso di riconoscergli la qualità di beneficiario economico della B.________Corp.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1; circa la competenza del Tribunale federale a decidere un'istanza di revisione cfr. DTF 138 II 386 consid. 6.2 pag. 389 seg.).
1.2. Come noto al ricorrente (sentenza 1C_265/2018, citata, consid. 1.2), avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell'art. 84 LTF.
2.
Ora, come già nell'ambito della precedente causa (consid. 2.2), al riguardo il ricorrente si limita ad accennare a un'errata valutazione delle prove da parte dell'istanza precedente, ciò che non fa assurgere la causa a un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 pag. 380), poiché il ricorrente non si confronta minimamente con le diverse tesi poste a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare l'assenza di un motivo di revisione, il fatto ch'egli già prima dell'emanazione della sentenza del 18 maggio 2018 sapeva che la società era disciolta ma non liquidata e che, in tale ipotesi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto a nome della società e non del ricorrente. In effetti, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).
3.
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione della sentenza di merito rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
Losanna, 10 settembre 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri