Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_740/2018
Sentenza del 28 settembre 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (sviamento della giustizia, falsa testimonianza),
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2018
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.135).
Considerando:
che il 30 novembre 2016 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro diverse persone per i titoli di sviamento della giustizia e di falsa testimonianza;
che il 15 maggio 2018 il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere, non ravvisando alcun elemento di rilevanza penale;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 4 giugno 2018, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP ;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 17 luglio 2018 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di annullare il decreto di non luogo a procedere e di indicare al Ministero pubblico gli atti procedurali che dovranno essere eseguiti;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito;
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che spettava quindi al ricorrente spiegare in modo puntuale perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
che in questa sede il ricorrente espone essenzialmente argomentazioni concernenti le varie procedure svolte o pendenti anzitutto in sede cantonale, formulando critiche e richieste di risarcimento nei confronti delle autorità e di altre persone, ma non spiega puntualmente per quali ragioni la CRP avrebbe ritenuto a torto irricevibile il reclamo;
ch'egli non si confronta infatti con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
che il gravame è parimenti inammissibile laddove egli accenna genericamente a una mancata astensione dei membri della CRP, segnatamente del suo Presidente;
che a questo proposito il ricorrente non fa valere specifici motivi di ricusazione (cfr. art. 56 CPP), limitandosi ad addurre critiche generali ed a sostenere che i giudici in questione avrebbero già partecipato a precedenti giudizi nei suoi confronti;
che il ricorrente sembra invero accennare all'art. 56 lett. b CPP, secondo cui chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
ch'egli non sostanzia tuttavia l'adempimento di queste condizioni, ma pare piuttosto sollevare critiche legate all'organizzazione giudiziaria, richiamando la funzione svolta dagli interessati in altri procedimenti;
che la circostanza secondo cui i magistrati abbiano in passato respinto doglianze promosse dal ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità, né un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146);
che analoga conclusione vale laddove il ricorrente invoca l'astensione dei componenti di questa Corte, senza invero fare valere uno specifico motivo di ricusazione giusta l'art. 34 LTF;
che il solo fatto di avere respinto o ritenuto inammissibili nella medesima composizione di Corte precedenti gravami del ricorrente, come a lui noto, non costituisce infatti un motivo di ricusazione;
che essendo in tali circostanze la domanda di astensione dei componenti di questa Corte manifestamente irricevibile, il presente giudizio può essere emanato, senza preventiva comunicazione al ricorrente, nella composizione ricusata, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 17 all'art. 36 e n. 13 all'art. 37);
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 settembre 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni