Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_527/2018
Sentenza del 10 ottobre 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________Corp.,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Enrico Germano e dalla MLaw Angela Decristrophoris,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
al Brasile,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 settembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (inc. RR.2018.186+187+188+189+190+191).
Fatti:
A.
Il 4 settembre 2017 la Procura della Repubblica di X.________ (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nell'ambito di un procedimento penale avviato tra l'altro nei confronti di A.________Corp. per riciclaggio di denaro.
B.
Con tre decisioni di chiusura del 28 maggio 2018, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha autorizzato la trasmissione all'autorità richiedente di documentazione riguardante tre relazioni presso tre istituti di credito intestate a A.________Corp. Quest'ultima e B.________, avente diritto economico delle tre relazioni, sono insorti dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) che, congiunte le cause, con giudizio del 25 settembre 2018 ha respinto i ricorsi in quanto ammissibili.
C.
Avverso questa sentenza A.________Corp. e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di riformarla nel senso di respingere la domanda di assistenza e di non trasmettere determinati documenti all'autorità estera.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell'art. 84 LTF.
1.4. La CRP ha negato la legittimazione a ricorrere a B.________, poiché soltanto avente diritto economico delle relazioni bancarie litigiose. Questi, disattendendo del tutto il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), limitandosi a rilevare d'essere insorto dinanzi alla CRP, neppure tenta di confutare questa tesi, peraltro corretta e a lui nota poiché già in precedenza gli era stata negata per lo stesso motivo la qualità di parte (sentenze 1C_265/2018 del 6 giugno 2018 e 1C_414/2018 del 10 settembre 2018 che lo riguardano). Il relativo ricorso è quindi inammissibile.
2.
2.1. La società ricorrente adduce, manifestamente a torto, che si sarebbe in presenza di una questione di principio, perché si tratterrebbe di sapere se il MPC, sulla base degli atti da essa prodotta, avrebbe legittimamente potuto ritenere ch'essa fosse stata liquidata e non solo estinta, ossia disciolta ma non liquidata, motivo per cui poteva avere accesso agli atti. Il quesito non riveste infatti alcun interesse pratico e attuale, visto che tale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata dinanzi alla CRP, la quale ha inoltre esaminato il suo gravame anche nel merito.
2.2. Neppure nel merito la causa in esame concerne un caso particolarmente importante, ritenuto che la ricorrente si limita a criticare, in maniera del tutto generica, un'asserita violazione del principio di proporzionalità, poiché il MPC intenderebbe trasmettere all'autorità richiedente molto di più di quanto da essa richiesto. Al riguardo, la ricorrente, disattendendo peraltro il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368), non si confronta tuttavia con le differenti motivazioni poste a fondamento del criticato giudizio, che non si scostano del resto dalla giurisprudenza costante, in particolare riguardo all'applicazione del principio dell'utilità potenziale.
3.
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione della sentenza di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, effetto peraltro previsto per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 10 ottobre 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri