BGer 8C_667/2018 vom 17.10.2018
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8C_667/2018
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Sentenza del 17 ottobre 2018
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 settembre 2018 (38.2018.51).
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Visto:
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il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 giugno 2011 (38.2010.80), che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A.________ nel quadro della restituzione di prestazioni indebitamente percepite ordinata dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino,
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la decisione della Cassa che ha in definitiva stabilito l'importo da restituire in fr. 40'350.-,
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il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 settembre 2018 (38.2018.51) che ha respinto la domanda di riesame contro la precedente pronuncia del 14 giugno 2011,
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il ricorso di A.________ del 18 settembre 2018 (timbro postale) con cui dichiara di aver saldato già fr. 16'000.-, lamenta di non riuscire a vivere con una rendita AVS ridotta e postula nuovamente una richiesta di condono,
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considerando:
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che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che il ricorso nei motivi deve spiegare in modo conciso in quale misura vi sia una violazione del diritto o un accertamento dei fatti manifestamente inesatto (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che il ricorrente, benché conscio di questa condizione procedurale (sentenze 9C_818/2017, 9C_135/2017, 9C_587/2015 e 9C_609/2011), si limita in poche righe a descrivere soltanto la propria situazione personale,
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che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito,
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che a fronte di un giudizio di un tribunale, passato in giudicato, il ricorrente potrebbe far valere soltanto un motivo di revisione, del resto nemmeno preteso, o convenire le modalità di restituzione con l'amministrazione,
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 17 ottobre 2018
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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