Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_869/2018
Decreto del 25 ottobre 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Marco Vigilante,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (fallimento senza preventiva esecuzione),
ricorso contro il decreto emanato il 17 ottobre 2018
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.162).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con reclamo 11 ottobre 2018 A.________SA ha impugnato la decisione 10 ottobre 2018 con la quale - nella procedura promossa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG - la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il suo fallimento a far tempo dall'11 ottobre 2018 alle ore 10:00 (fallimento senza preventiva esecuzione).
Mediante decreto 17 ottobre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
2.
Con ricorso in materia civile 18 ottobre 2018 A.________SA ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendone la riforma nel senso che la sua istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo sia accolta. La ricorrente ha inoltre postulato di concedere effetto sospensivo anche al ricorso in materia civile.
Mediante scritto 24 ottobre 2018 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso in materia civile, atteso che con nuovo decreto 23 ottobre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso effetto sospensivo parziale al reclamo.
3.
La Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 1 e 2 LTF , non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). In seguito al ritiro del ricorso in materia civile, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso è divenuta priva di oggetto.
Le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte desistente, ossia della parte ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017).
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, all'Ufficio del registro fondiario di Lugano e all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino.
Losanna, 25 ottobre 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini