BGer 2C_532/2018
 
BGer 2C_532/2018 vom 02.11.2018
 
2C_532/2018
 
Sentenza del 2 novembre 2018
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Haag,
Cancelliere Savoldelli.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
permesso di dimora UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 maggio 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.579).
 
Fatti:
A. A.________, cittadino italiano, è arrivato in Svizzera nel marzo del 2015, domandando un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività dipendente in qualità di consulente aziendale.
Nel corso della procedura, è stato raggiunto nel nostro Paese dalla compagna B.________, cittadina rumena, e dal loro figlio C.________, cittadino italiano.
B. Preso atto del certificato generale del casellario giudiziale fornito dalle autorità italiane, da cui risultava che, tra il 2004 e il 2011, erano state emesse sei condanne a suo carico, con decisione del 27 ottobre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il permesso richiesto.
Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo ticinesi. Con sentenza del 14 maggio 2018, quest'ultimo è infatti intervenuto sul giudizio governativo per quanto riguarda le ripetibili, che il Consiglio di Stato non aveva a torto assegnato nonostante la constatazione di una lesione del diritto di essere sentito da parte della Sezione della popolazione; nel merito, è però giunto alla conclusione che il diniego del rilascio del permesso di dimora fosse conforme al diritto applicabile.
C. Il 20 giugno 2018, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento di quest'ultimo giudizio ed il rilascio del permesso di soggiorno, con esplicita protesta di spese pari a fr. 3'000.-- sia per la procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo che per quella davanti al Consiglio di Stato.
La Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1).
In proposito occorre però rilevare che quando, come nella fattispecie, viene fatto plausibilmente valere il diritto ad un'autorizzazione di soggiorno da parte di un cittadino dell'Unione europea sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il Tribunale federale entra in materia nonostante la clausola citata, trattando la questione dell'effettivo diritto quale aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329).
1.2. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), e presentata tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ex art. 82 segg. LTF.
Già solo perché vengono presentate senza fornire la benché minima argomentazione al riguardo, le conclusioni cifrate, con le quali il ricorrente chiede il riconoscimento di ripetibili per un importo di fr. 3'000.-- sia davanti al Consiglio di Stato che davanti alla Corte cantonale, sono tuttavia inammissibili (cfr. successivo consid. 2).
 
Erwägung 2
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non può invece essere criticata la violazione del diritto cantonale, di cui può semmai venire denunciata un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
2.2. Di principio, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che vengono esaminate solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Per quanto attiene ai fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
3. L 'accordo sulla libera circolazione delle persone riconosce tra l'altro ai cittadini di una parte contraente il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (art. 4 ALC in relazione con gli art. 2 e 6 allegato I ALC); questo diritto può essere limitato solo da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità (art. 5 allegato I ALC).
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenze 2C_ 367/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 3.1; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1 e 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233).
 
Erwägung 4
4.1. Nel suo giudizio, la Corte cantonale ha ricordato i precedenti penali del ricorrente nei seguenti termini (citazione testuale) :
30.06.04: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del GIP Tribunale di Monza per associazione per delinquere (dal 1998 al 2000), truffa continuato in concorso (dal 1999 al 2001), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture a altri documenti per operazioni inesistenti continuato in concorso (fino al 2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti continuato in concorso (fino al 1999), ripetuta omessa dichiarazione annuale d'imposta in concorso (dal 2000 al 2001, nel 2001), omessa dichiarazione annuale d'imposta (2001), infedele dichiarazione annuale d'imposte in concorso (2001) : condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e a multa di EUR 600, sospesi condizionalmente. Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento: 19.07.12 con ordinanza del GIP Tribunale di Milano applicato l'indulto (pena principale condonata: 5 mesi di reclusione e multa di EUR 600).
19.09.05: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444. 445 CPP) del GIP Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta continuato (12.02.03) : condanna a 2 anni di reclusione, sospesa condizionalmente. Pena rideterminata in continuazione che assorbe quelle inflitta con la condanna 30.06.04.
26.09.08: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del GIP Tribunale di Milano per fatti di bancarotta fraudolenta in concorso (19.09.2002) : condanna a 7 mesi di reclusione. Pena aggiunta in continuazione a quelle di cui alla condanna 19.09.05. Revocata la sospensione condizionale della pena di cui alla condanna 19.09.05.
16.07.09: ordinanza del GIP Tribunale di Milano e applicato l'indulto in riferimento ai provvedimenti 30.06.04. 19.09.05 e 26.09.08 (pena principale condonata: 2 anni e 7 mesi di reclusione).
11.11.09: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del GIP Tribunale di Milano per associazione per delinquere (dal 2006 al 2008), ripetuta emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in concorso (dall'1.1.07 al 31.12.07; dall'1.1.08 aI 31.12.08 e in altre due occasioni) : condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione.
19.04.10: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del GIP Tribunale di Milano per associazione per delinquere (dal 10.09.04 al 22.01.08), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in concorso (29.09.05, 17.10.06, 05.09.07 e 18.09.08) : condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione. Pena rideterminata in continuazione che assorbe quelle inflitta con la condanna 11.11.09.
28.02.11: ordinanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti 30.06.04, 11.11.09 e 19.04.10. Determinata la pena da scontare in 2 anni, 7 mesi e 22 giorni di reclusione. Tenuto conto del condono richiesto dal Pubblico Ministero: 5 mesi di reclusione e multa di EUR 600. Disposta la sospensione dell'esecuzione della pena (intera pena della reclusione). Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento: 03.04.12 con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dl Milano disposto l'affidamento in prova al Servizio sociale.
26.09.11: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del GIP Tribunale in composizione collegiale di Milano per ripetuti fatti di bancarotta fraudolenta in concorso (28.05.09) : condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Pena rideterminata in continuazione che assorbe quella inflitta con le condanne 11.11.09 e 19.04.10.
Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10.
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento: 12.04.13 con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano disposta la riduzione pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 45 giorni); 29.07.13 con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano disposta la riduzione pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 45 giorni).
17.10.12: provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti 28.02.11 e 26.09,11. Determinata la pena da scontare in 1 anno, 7 mesi e 22 giorni di reclusione. Tenuto conto del condono già applicato (5 mesi reclusione in riferimento al provvedimento 28.02.11).
Misura alternativa: disposta la prosecuzione - per sopravvenienza nuovo titolo - dell'affidamento in prove al servizio sociale già concesso con riferimento all'ordinanza del 28.02.11. Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento: 13.11.12 con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano disposta la prosecuzione - per sopravvenienza nuovo titolo - dell'affidamento in prova al Servizio sociale già concesso con riferimento all'ordinanza 28.02.11.
4.2. Preso atto di tali precedenti e richiamato il quadro giuridico di riferimento, il Tribunale amministrativo ticinese ha quindi rilevato che le condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC per limitare i diritti conferiti dall'accordo sulla libera circolazione fossero dati, ciò che il ricorrente continua invece a contestare.
 
Erwägung 5
5.1. Esaminando la fattispecie, la Corte cantonale, pone in rilievo il numero di condanne subite dall'insorgente, la lunga serie di reati patrimoniali che stanno alla base delle stesse, così come il fatto che questi reati siano stati commessi anche in maniera continuata e su un lungo lasso di tempo (dal 1998 al febbraio 2003; dal settembre 2004 al 31 dicembre 2008 e il 28 maggio 2009). Considerato non determinante che egli non si sia macchiato di delitti di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti, mette nel contempo in evidenza che il patteggiamento permette di ottenere sconti fino ad un terzo della pena, che l'indulto estingue la pena ma non i reati e che nemmeno la liberazione condizionale o il comportamento tenuto in carcere possono assumere rilevanza specifica.
5.2. Detto ciò, condivide l'opinione già espressa dal Consiglio di Stato, osservando che "alla luce del comportamento dell'insorgente, che ha commesso diversi reati di una certa gravità e sull'arco di diverso tempo [...] egli rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegato I ALC, tale da legittimare il diniego di rilasciargli un permesso di dimora UE/AELS".
5.3. La conclusione tratta dal Tribunale amministrativo cantonale, in accordo con quanto deciso in precedenza dal Consiglio di Stato ticinese, non può essere tuttavia condivisa.
5.3.1. Nell'ambito della valutazione da effettuare dal profilo della norma convenzionale, la Corte cantonale ha a ragione sottolineato che il ricorrente si è macchiato di delitti a più riprese e sull'arco di anni.
Nel contempo, essa non poteva però omettere di considerare che il compimento dell'ultimo dei reati per i quali è stato condannato, che parrebbero per altro essere collegati tra loro, risale al 2009, cioè a nove anni fa, ed è di conseguenza remoto (sentenze 2C_116/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.2 segg.; 2C_891/2014 del 13 luglio 2015 consid. 4.3; 2C_559/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.2 e 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2.3).
5.3.2. Inoltre, è vero che motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono sussistere anche in caso di compimento di reati di natura patrimoniale (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1. pag. 29; sentenze 2C_702/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 4.1.2; 2C_108/2016 del 7 settembre 2016 consid. 3.1; 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 5.3.3; 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.4; 2C_110/2012 del 26 aprile 2012, consid. 3.3.1 e 2C_447/2008 del 17 marzo 2009).
Pure vero è però che un rigore specifico, che porta a valutare la questione della recidiva con grande cautela anche a parecchi anni di distanza dai fatti rimproverati a una persona, è dato segnatamente per atti di carattere violento o per la lesione della legge federale sugli stupefacenti (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenze 2C_142/2017 del 19 luglio 2017 consid. 5.2.2.; 2C_317/2016 del 14 settembre 2016 consid. 5.1 seg.; 2C_319/2015 del 10 settembre 2015 consid. 6.1; 2C_559/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.2; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 2.3 in fine e la giurisprudenza citata). P roprio reati di tal genere, rivolti contro l'integrità fisica o addirittura la vita altrui, non sono però qui in discussione.
5.3.3. Come ben sottolineato nel gravame, dal giudizio impugnato, nemmeno emergono infine delle circostanze di fatto "aggravanti", in relazione al compimento dei reati, che dovrebbero portare in casu ad altra soluzione.
Certo, dopo avere compiuto gli atti dei quali si è detto in qualità di amministratore di una società, il ricorrente è giunto in Svizzera per lavorare quale consulente dipendente in una società attiva anche nel settore finanziario. Tuttavia, in base ai fatti accertati nel giudizio impugnato, gli ultimi reati commessi sono e restano quelli di cui si è macchiato nel 2009. D'altra parte, lo stesso è sin d'ora avvertito del fatto che nel caso dovesse di nuovo cadere nell'illecito, rendendosi colpevole di atti penalmente rilevanti, si esporrà con verosimiglianza a misure di allontanamento. Di principio, di fronte a eventuali nuove condanne, occorrerebbe infatti considerare il quadro complessivo, quindi anche le condanne subite in passato in relazione a reati remoti, quale dimostrazione del fatto che egli non sa conformarsi all'ordinamento giuridico e ne costituisce un'attuale minaccia (sentenze 2C_440/2017 del 25 agosto 2017 consid. 4.3 e 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 5.3.1).
 
Erwägung 6
6.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un'autorizzazione di soggiorno al ricorrente. Da parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF).
6.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere al ricorrente, assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 14 maggio 2018 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata e la causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un'autorizzazione di soggiorno al ricorrente.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
4. La causa è nel contempo rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale.
5. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 2 novembre 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli