Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_79/2018
Sentenza del 15 novembre 2018
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
pure quale componente della comunione ereditaria
fu B.________ con
2. C.________, e
3. D.________,
tutti e tre patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrenti,
contro
E.________,
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2008.10).
Fatti:
A.
Nel 1998 l'avvocato ticinese E.________ aveva curato gli interessi legali di B.________ nell'ambito di un procedimento giudiziario a Lugano legato all'avvio di un'attività agricola e avicola in Russia.
Nel 1999 B.________ ha previsto di sviluppare con il figlio A.________ un'analoga attività commerciale in Romania. Il 27 gennaio 2003 l'avv. E.________ ha trasmesso a B.________ e A.________ una nota professionale di fr. 373'387.-- per l'assistenza svolta in Romania.
B.
Con azione 19 agosto 2008, incoata direttamente innanzi all'autorità giudiziaria cantonale superiore, l'avv. E.________ ha chiesto che B.________ e A.________ fossero condannati al pagamento della predetta nota. In seguito al decesso di B.________, sono subentrati in causa la vedova C.________ e i figli D.________ e A.________ (quest'ultimo già convenuto in causa con il padre). Con sentenza 22 dicembre 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento della petizione, condannato i convenuti a corrispondere all'attore fr. 91'145.--, oltre interessi. Il 26 febbraio 2018 tale importo è stato aumentato, in seguito alla correzione di un errore di calcolo, a fr. 95'627.--. Dopo aver stabilito la competenza giurisdizionale di Lugano e l'applicabilità del diritto svizzero, la Corte cantonale ha dedotto dai documenti e dalle deposizioni agli atti che l'attore ha dimostrato l'esistenza di un mandato conferitogli dai convenuti in relazione al progetto agricolo e avicolo rumeno. La cessione di quote societarie all'attore era infatti sostanzialmente dettata da ragioni di ordine operativo e nemmeno il fatto che questi non conoscesse la lingua rumena esclude un suo ruolo attivo, essendo gli aspetti formali e ufficiali in Romania stati curati da un avvocato e da un notaio locali. I Giudici cantonali hanno però ridotto il dispendio di tempo fatto valere.
C.
A.________, C.________ e D.________ sono insorti con ricorso 1° febbraio 2018 contro la predetta sentenza postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la reiezione della petizione. Contestano l'esistenza di un mandato e affermano che i compiti svolti dal legale luganese erano unicamente legati al suo ruolo di azionista. Non sollevano invece critiche riferite alla commisurazione dell'onorario.
Con risposta 26 febbraio 2018 l'opponente propone la reiezione della domanda di effetto sospensivo e del ricorso e chiede che il Tribunale federale proceda alla correzione dell'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte cantonale.
Con osservazioni 26 marzo 2018 i ricorrenti riconoscono che, qualora dovesse essere seguito il ragionamento della Corte cantonale, questa è effettivamente incorsa in un errore di calcolo.
Il 28 marzo 2018 l'opponente ha presentato una duplica spontanea.
La Presidente della Corte adita ha respinto, con decreto 4 aprile 2018, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. L'art. 75 cpv. 2 lett. c LTF prevede, con riferimento all'ammissibilità di un ricorso in materia civile, che i tribunali superiori istituiti quali autorità cantonali di ultima istanza non devono giudicare su ricorso se è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno fr. 100'000.--. Ciò si verifica in concreto, poiché il valore di lite era ampiamente superiore al predetto importo e nella duplica proposta innanzi alla Corte cantonale i ricorrenti hanno esplicitamente dato il loro consenso affinché la causa fosse trattata direttamente dal Tribunale cantonale di ultima istanza. Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF), è pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Improponibile si rivela in questa sede la domanda di rettifica della sentenza impugnata proposta dall'opponente. La questione è in ogni caso divenuta priva di oggetto, avendo la Corte cantonale provveduto alla richiesta rettifica il 26 febbraio 2018.
2.
Il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato all'istanza inferiore, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).
3.
Prima di passare all'esame delle censure dirette contro i considerandi della sentenza impugnata occorre rilevare che l'osservazione preliminare, secondo cui non appare credibile che l'attore abbia aspettato anni per fatturare una così estesa attività professionale, è completamente inidonea a dimostrare un arbitrario accertamento dei fatti riportati nella sentenza cantonale.
4.
4.1. Per quanto attiene al contestato conferimento di un mandato oneroso, la Corte cantonale ha innanzi tutto dedotto dalla trasmissione all'attore di numerosi documenti, concernenti gli anni 1999-2001, una sistematica volontà dei convenuti di sottoporre al vaglio del legale " possibili punti critici, problematiche da risolvere e valutazione dei rischi " del progetto agricolo in Romania. Essa ha pure indicato che all'attore era stata concessa la quota minima (3 %) di società rumene per ragioni operative, affinché questi potesse acquistare in nome delle persone giuridiche i terreni necessari.
4.2. I ricorrenti contestano di aver trasmesso i menzionati documenti all'opponente. Affermano che da questi non risulterebbe alcuna richiesta di sostegno o attività di supporto e che il motivo per cui il legale "è stato coinvolto nelle vicende è questo suo ruolo di azionista", l'interesse manifestato per l'attività svolta, nonché l'amicizia che credevano sussistere. Inoltre, lo stesso opponente darebbe una spiegazione diversa da quella ritenuta nella sentenza impugnata per il suo ruolo di azionista.
4.3. Con la summenzionata argomentazione i ricorrenti si limitano a proporre una loro personale lettura degli atti di causa. Essi non forniscono alcuna spiegazione sul come la copiosa documentazione attinente al noto progetto sia giunta nelle mani dell'opponente e nemmeno indicano quale sarebbe invece la giustificazione addotta da quest'ultimo per la sua qualità di azionista. La censura si rivela pertanto inammissibile in ragione della sua carente apodittica motivazione di natura appellatoria.
5.
5.1. Sempre per quanto concerne la partecipazione dell'attore al menzionato progetto, la Corte cantonale ha indicato, basandosi su dichiarazioni testimoniali e documenti, che una delle società rumene coinvolte ha vinto una causa in relazione a un contratto predisposto dal legale svizzero.
5.2. I ricorrenti ritengono le conclusioni dell'autorità cantonale " palesemente errate ", perché solo uno dei documenti è firmato e perché gli accordi in lingua italiana "e quindi si suppone anche quelli redatti in lingua rumena " indicherebbero che le spese legali per la loro elaborazione andrebbero a carico della società.
5.3. Anche questa censura si palesa inammissibile in ragione della sua carente motivazione. I ricorrenti tralasciano le testimonianze su cui si è basata la Corte cantonale e neppure precisano, con chiari riferimenti agli atti, quali sarebbero i documenti da cui emergerebbe che le spese legali non li concernerebbero.
6.
6.1. La Corte cantonale ha pure accertato che l'attore era stato presentato e riconosciuto in Romania come " legale ", " consulente legale ", " avvocato svizzero " e " avvocato ", atteso che le deposizioni in senso contrario dell'avvocato e del notaio rumeni dovevano essere contestualizzate ai ruoli di patrocinatore e rappresentante ufficiale che questi svolgevano e che la testimonianza del responsabile in Romania delle attività commerciali era inconferente, poiché tale dirigente era stato assunto quattro anni dopo l'ultima controversa prestazione.
6.2. I ricorrenti affermano che presentare qualcuno come avvocato non basta per provare l'esistenza di un contratto di mandato, che quest'ultimo non emerge nemmeno dalle prove citate nella sentenza e che " nessuno sa o può confermare gli accordi " fra le parti.
6.3. Le considerazioni su come è stato presentato e percepito l'opponente in Romania sono solo aggiuntive alle motivazioni riassunte ai consid. 3.1 e 4.1 in cui la Corte cantonale ha accertato l'esistenza di un mandato. Poiché quest'ultime sono state contestate senza successo dai ricorrenti, non occorre esaminare le censure dirette contro la motivazione supplementare della sentenza cantonale.
7.
7.1. La Corte cantonale ha rigettato l'obiezione dei convenuti, secondo cui non vi sarebbe stato motivo di avvalersi della consulenza dell'attore - perché quest'ultimo non avrebbe avuto alcuna conoscenza né della realtà (giuridica, commerciale e amministrativa) rumena né della lingua locale - indicando una serie di attività svolte dal legale svizzero, i trasferimenti in Italia (dove incontrava i suoi mandanti) e in Romania. Anche in quest'ultima nazione, ha soggiunto l'autorità inferiore, le parti non utilizzavano la lingua italiana unicamente fra di loro, ma pure con le persone del luogo.
7.2. I ricorrenti ritengono " palesemente inaccettabili " le considerazioni della Corte cantonale. Ribadiscono che l'opponente non avrebbe potuto aiutarli nei loro affari in Romania, perché non conosce la lingua e il diritto di quel paese, dove essi già disponevano di un avvocato e di un notaio e che non sussisterebbe alcuna prova di un incarico conferitogli. Sollevano inoltre dubbi sull'attendibilità di due dei quattro testi menzionati nella sentenza impugnata, in ragione di motivi di inimicizia e conflitto di interessi.
7.3. Anche con questa argomentazione, di natura appellatoria, i ricorrenti non riescono a far apparire arbitrari gli accertamenti della sentenza cantonale. La critica dell'attendibilità del teste F.________ è in larga misura inintelligibile, mentre il preteso conflitto di interessi del teste G.________ è basato su una congettura. Giova infine rilevare che essi nemmeno contestano che i promotori del progetto e il legale comunicavano in italiano anche con gli interlocutori rumeni.
8.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste in solido a carico dei ricorrenti, che rifonderanno all'opponente, pure con vincolo solidale, fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 novembre 2018
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti