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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_568/2018
Sentenza del 20 novembre 2018
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
mancata promozione nella classe successiva,
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 22 maggio 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.628).
Fatti:
A.
Nel 2016/2017, B.________ ha frequentato la formazione di operatrice sociosanitaria con maturità sociosanitaria; al termine dell'anno scolastico, non è stata tuttavia promossa.
La mancata promozione alla classe successiva è stata confermata sia dalla Direzione della Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali, sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, ai quali si era rivolto su reclamo rispettivamente su ricorso A.________, per sé e in rappresentanza della figlia.
B.
Il 28 giugno 2018 A.________ e B.________ hanno quindi inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso (in materia di diritto pubblico) e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo testualmente:
1. Di accogliere il ricorso.
2. Di decidere B.________ ha diritto ad essere promossa alla Classe..., SSPSS... Professione Operatrice Socio Sanitaria AFC con Maturità Sociosanitaria.
3. B.________ è dichiarata promossa alla Classe..., SSPSS....
4. Accertare e censurare la violazione dei diritti Costituzionali (art. 116 LTF).
5. Di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'Autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione di un diritto.
6. Di esaminare la violazione dei diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale.
7. Di concedere a A.________ e B.________ l'assistenza giudiziaria.
Durante la procedura il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. La tutela di tale pronuncia è stata domandata anche dalla Direzione della Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali. I l Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. Il 7 settembre 2018 gli insorgenti hanno ribadito la loro posizione producendo una lettera del 12 marzo 2018 dalla Commissione federale di maturità professionale, chiedendone l'assunzione nella misura in cui questo documento già non si trovi negli atti della Corte cantonale.
Diritto:
1.
1.1. In base all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. La vertenza che ci occupa ricade sotto questa clausola, di modo che quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico il gravame è inammissibile (sentenze 2D_1/2015 del 4 maggio 2015 consid. 1.1 e 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 1.1).
1.2. La sentenza querelata è finale (art. 117 e 90 LTF), è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 114 e 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e viene impugnata nei termini (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF). Visto l'esito del litigio la questione dell'interesse giuridico a ricorrere (art. 115 LTF), dato in principio per la ricorrente 2 (sentenza 2C_235/2017 del 19 settembre 2017 consid. 1.2 con ulteriori rinvii) ma non necessariamente anche per il ricorrente 1, e la questione della liceità di tutte le loro conclusioni non vanno approfondite oltre. Con queste riserve, la via del ricorso sussidiario è aperta.
2.
2.1. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di tali diritti non è esaminato d'ufficio, come per le norme legislative federali (art. 106 cpv. 1 LTF), ma soltanto se il ricorrente ha sollevato le proprie critiche in modo chiaro e circostanziato (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2).
I fatti che risultano dal giudizio impugnato sono di principio vincolanti anche per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 e 118 cpv. 1 LTF). Qualora l'insorgente ritenga siano stati accertati in violazione di diritti costituzionali, deve motivare la censura in conformità all'art. 106 cpv. 2 (DTF 133 III 638 consid. 2; art. 117 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va dimostrato nel ricorso, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori a detta decisione (art. 99 cpv. 1 in relazione con l'art. 117 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
2.2. Nel caso in esame, le critiche formulate nell'impugnativa sfuggono per ampi tratti a un esame di questa Corte. In particolare, non è possibile tenere conto né della denuncia di semplici violazioni di diritto cantonale, poiché essa non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 116 LTF, né di tutte quelle denunce con le quali i ricorrenti si richiamano certo a dei diritti costituzionali, come l'art. 116 LTF permette di fare, ma poi non spiegano, con un'argomentazione dettagliata e conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, in cosa consista la lesione.
Nel contempo, dato che non vengono messi validamente in discussione - sempre con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo di un diritto costituzionale -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto. Sempre in questo contesto va infine rilevato che, nella misura in cui non si trovino già altrimenti agli atti, non è possibile considerare nemmeno i documenti prodotti con la replica.
3.
Lasciata aperta la questione della legittimazione a ricorrere di A.________, rilevato che la vertenza poteva essere decisa in base agli atti e che, contrariamente a quanto da loro asserito, gli insorgenti non erano stati in alcun modo ostacolati nella loro difesa, il Tribunale amministrativo ha tutelato il giudizio delle autorità precedenti anche nel merito. In questo contesto, ha infatti rilevato:
che essi sono dell'avviso che, avendo ottenuto una media complessiva delle note di 4.2, B.________ rispetti le condizioni previste dall'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr; RS 412.103.1) per essere promossa all'anno successivo;
che quest'ordinanza disciplina in particolare: la struttura dell'insegnamento, i requisiti dei cicli di formazione, la valutazione delle prestazioni, l'esame di maturità professionale e il riconoscimento dei cicli di formazione da parte della Confederazione (art. 1 OMPr);
che l'art. 17 cpv. 1 e 2 OMPr, relativo alla promozione, prevede che: alla fine di ogni semestre la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie d'insegnamento e nell'approccio interdisciplinare, rilasciando una pagella (cpv. 1), e decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella stessa (cpv. 2);
che secondo l'art. 17 cpv. 3 OMPr, le note determinanti per la promozione sono quelle delle materie d'insegnamento, non invece quella relativa all'approccio interdisciplinare;
che giusta l'art. 17 cpv. 4 OMPr la promozione avviene se: (a) la nota complessiva raggiunge almeno il 4; (b) lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; (c) non sono state attribuite più di due note inferiori al 4;
che sul piano cantonale, per l'art. 6 cpv. 1 prima frase del regolamento della maturità professionale del 10 luglio 2015 (RL/TI 415.120), applicabile alla fattispecie, la promozione al periodo successivo avviene quando: (a) la media complessiva delle discipline di maturità professionale, approccio interdisciplinare escluso, è almeno pari alla sufficienza; (b) lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti; (c) non sono state attribuite più di due note insufficienti;
che contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti, il diritto cantonale non si pone affatto in contrasto con l'art. 17 OMPr;
che entrambi gli ordinamenti prevedono in effetti di considerare per il calcolo della media determinante per ottenere la promozione soltanto le note delle materie di insegnamento (ambito fondamentale, specifico e complementare; art. 7-10 OMPr) ad esclusione di quelle dell'approccio interdisciplinare (art. 17 cpv. 3 OMPr);
che la media delle note ottenute da B.________ al termine dell'anno scolastico nelle discipline di maturità professionale (materie di insegnamento) corrisponde a 3.9 e che, non raggiungendo la sufficienza, la mancata promozione risulta corretta;
che la media complessiva di 4.2, cui i ricorrenti si riferiscono per chiedere la promozione, comprende pure valutazioni di altre competenze, non determinanti poiché non contemplate dagli art. 8, 9 e 10 OMPr;
che, d'altra parte, gli insorgenti non sostengono che le valutazioni dei docenti siano scorrette, né chiedono la modifica al rialzo delle note e che la decisione di mancata promozione va pertanto tutelata, al pari di quella governativa susseguente.
4.
Tenuto conto di quanto rilevato nel precedente considerando 2.2 in merito alle critiche sollevate, le argomentazioni con le quali il Tribunale federale è chiamato a confrontarsi sono in sostanza solo quelle con le quali - riferendosi alle note contenute nella pagella del 4 luglio 2017, relativa all'anno scolastico 2016-2017 - i ricorrenti denunciano nuovamente un contrasto tra i criteri di promozione previsti dal diritto ticinese e quelli, a loro avviso meno restrittivi, contenuti nel diritto federale.
4.1. Per il principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.), su cui la critica mossa concretamente si basa, i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi essi non possono emanare norme giuridiche che violino sia il senso sia lo spirito del diritto federale e ne pregiudichino la sua realizzazione (DTF 138 I 468 consid. 2.3.1 pag. 470; 137 I 51 consid. 4.1 pag. 4.1; 134 I 269 consid. 6.2 pag. 283). Questo principio può essere invocato quale diritto costituzionale individuale anche nell'ambito di un ricorso sussidiario ex art. 113 segg. LTF (DTF 140 I 277 consid. 4 pag. 281 seg.).
4.2. Come ricordato dalla Corte cantonale, l'art. 6 cpv. 1 del regolamento ticinese della maturità professionale, applicato anche nella fattispecie, indica che la promozione al periodo successivo avviene quando: (a) la media complessiva delle discipline di maturità professionale, approccio interdisciplinare escluso, è almeno pari alla sufficienza; (b) lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti; (c) non sono state attribuite più di due note insufficienti. Sul piano federale l'art. 17 OMPr prescrive d'altra parte che le note delle materie d'insegnamento sono determinanti per la promozione mentre non lo è quella dell'approccio interdisciplinare (cpv. 3). Inoltre, che la promozione avviene se: (a) la nota complessiva raggiunge almeno il 4; (b) lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; (c) non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.
4.3. In concreto, i ricorrenti individuano la lesione del diritto federale nel riferimento, contenuto nell'art. 6 cpv. 1 del regolamento ticinese della maturità professionale, alla "media complessiva delle discipline di maturità professionale". A loro avviso "le note delle materie d'insegnamento determinanti per la promozione" sulle quali si basa il diritto federale (ovvero l'art. 17 cpv. 3 OMPr) non sarebbero infatti solo quelle delle discipline di maturità professionale, come previsto dal diritto cantonale, ma anche quelle "delle materie che corrispondono all'orientamento delle formazioni professionali, e indicate dal "programma quadro" (Lettera B, Competenze professionali in Pagella) ".
4.4. Tale assunto è tuttavia errato di modo che, già soltanto per questo motivo, una lesione dell'art. 49 Cost. va esclusa.
4.4.1. Come risulta dagli articoli 7-10 OMPr, inseriti nella sezione 2 dell'ordinanza, dal titolo insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, l'insegnamento oggetto dell'art. 17 OMPr non può infatti essere che quello definito: (a) in via generale nell'art. 7 OMPr, in cui viene indicato che la formazione per ottenere la maturità professionale comprende un ambito fondamentale, un ambito specifico e un ambito complementare; (b) più nel dettaglio negli art. 8-10 OMPr, in cui vengono elencate le materie che fanno parte dei tre ambiti citati.
4.4.2. L'art. 12 OMPr, relativo al programma quadro, che secondo la critica formulata dagli insorgenti sarebbe composto dalle materie indicate nella pagella sotto la lettera B e la dicitura competenze professionali, concerne in realtà ancora agli ambiti in cui è articolato l'insegnamento della maturità stessa, e cioè all'ambito fondamentale (art. 8 OMPr), a quello specifico (art. 9 OMPr) e a quello complementare (art. 10 OMPr).
4.4.3. Il riferimento alle note delle sole materie che rientrano nei tre rami in cui è articolato l'insegnamento, si ritrova poi nell'art. 25 OMPr rispettivamente nell'art. 16 del regolamento ticinese della maturità professionale, relativi all'esame finale. Anche in questo contesto, fatta eccezione per la valutazione ottenuta nell'approccio interdisciplinare, che questa volta conta (cpv. 1 lett. d), le note determinanti sono infatti unicamente quelle relative alle materie che rientrano negli ambiti fondamentale, specifico e complementare.
4.5. Alla conclusione appena esposta nulla muta infine quanto scritto sul retro della pagella del 4 luglio 2017, e cioè l'indicazione:
Valore delle note
Le prestazioni sono apprezzate in tutte le materie con le note da 6 a 1. La nota 6 è la migliore, 1 quella peggiore. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Le note intermedie sono espresse con mezzi punti ad eccezione delle note finali che, allorquando risultano da una media di note, sono arrotondate al decimo di punto.
Manifestamente, il riferimento a "tutte le materie" ha infatti carattere generale e quindi nessuna attinenza specifica con la questione in discussione, relativa alla definizione dell'insegnamento al quale si richiama l'art. 17 cpv. 3 OMPr.
5.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va integralmente respinto. La domanda di assistenza giudiziaria va parimenti respinta in quanto il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie, in solido, viene comunque considerata la loro situazione finanziaria e fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
5.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Direzione della Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 20 novembre 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli