Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_719/2018
Sentenza del 21 novembre 2018
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2018 (32.2018.91).
Visto:
il progetto di decisione del 6 marzo 2018 - il cui invio per raccomandata non è stato ritirato - con cui l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI), esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, ha respinto la domanda di prestazioni per adulti inoltrata da A.________ nel maggio del 2017,
la decisione del 9 maggio 2018 - il cui invio raccomandato non è stato ritirato - con cui l'UAI ha confermato la propria pronuncia,
il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato da A.________ il 4 giugno 2018 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui egli si è in particolare lamentato di non avere ricevuto una decisione in merito al suo caso,
lo scritto dell'11 giugno 2018 con cui l'assicurato ha tra l'altro ribadito l'invito al giudice B.________ ad astenersi nel giudicare la vertenza,
il giudizio del 10 settembre 2018 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso per denegata e ritardata giustizia, rispettivamente l'istanza di "astensione spontanea"/ricusazione nei confronti del Giudice B.________, addossando all'assicurato fr. 500.- di spese giudiziarie,
il ricorso del 17 ottobre 2018 (timbro postale) al Tribunale federale interposto da A.________ con cui contesta integralmente il giudizio cantonale e domanda, tra l'altro, di valutare pretese violazioni subite anche in relazione con altre procedure pendenti,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF),
che l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era circoscritto ai presupposti di ricevibilità del ricorso, rispettivamente "dell'invito" ad astenersi dal giudicare nella vertenza da parte del giudice B.________, come infine della sua ricusazione,
che pertanto le molteplici censure esulanti dall'oggetto del contendere - segnatamente quelle riferite al merito della domanda di prestazioni AI, quelle sul preteso risarcimento danni, sui supposti errori in sede penale, sulle ipotetiche violazioni di natura procedurale e formale - non vanno considerate nella presente procedura,
che dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che l'UAI ha reso, senza infondata protrazione, la decisione formale del 9 maggio 2018 e che l'ha validamente notificata al ricorrente per raccomandata considerato che, anche se dal medesimo non ritirata, vi è la presunzione di avvenuta notifica scaduti i sette giorni di giacenza,
che le critiche di presunte anomalie di consegna della decisione del 9 maggio 2018, segnatamente di notifica irregolare non meritano accoglimento in quanto si esauriscono in semplici formulazioni di ipotesi in contrasto con quanto accertato in modo vincolante per il Tribunale federale dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF),
che il Tribunale cantonale ha successivamente appurato che quando l'assicurato ha inoltrato il suo ricorso per denegata/ritardata giustizia il 4 giugno 2018 l'UAI aveva già validamente notificato la decisione formale e pertanto, difettando un interesse giuridico degno di protezione nell'accertamento di una ritardata, rispettivamente denegata giustizia, il gravame era irricevibile,
che la Corte cantonale ha compiutamente motivato l'irricevibilità del ricorso e pertanto la censura - per di più formulata in modo meramente appellatorio (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5; 136 II 489 consid. 2.8 pag. 494 con riferimenti) - sull'assenza di motivazione circostanziata dell'irricevibilità emessa dal ricorrente non può essere accolta,
che sull'invito di "astensione spontanea" nei confronti del giudice B.________, alla luce dei ricorsi alla Corte dei reclami penali di cui è Vicepresidente e alla "scemata diligenza giuridica di assumere diverse funzioni", il Tribunale cantonale, dopo aver evidenziato che un'analoga richiesta era già stata formulata nei confronti del giudice C.________ in un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura LAMal (sull'eventuale estensione in questa procedura e sede al Giudice C.________ si rinvia all'art. 99 cpv. 2 LTF), ha stabilito trattarsi di una richiesta al magistrato di esaminare la propria serenità di giudizio, e non di una formale domanda motivata tesa all'esclusione dal giudicare la causa per i seri motivi ritenuti dalla legge, concludendo infine che quand'anche si volesse configurare come istanza di ricusazione, essa così formulata doveva essere ritenuta inammissibile (sui presupposti per il riconoscimento di una ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità cfr. sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, consid. 3.2 con riferimenti; DTF 143 IV 69: un giudice non può essere ricusato solo perché ha già deciso nei confronti di una persona in precedenti casi),
che il ricorrente è silente sugli eventuali motivi per cui la pronuncia di irricevibilità dell'istanza di "astensione spontanea", rispettivamente della ricusazione sarebbero da censurare, limitandosi ad affermare apoditticamente e dunque in modo inammissibile che "lo sviluppo in diritto al punto 2.3 approssimando la questione interposta di astensione spontanea alla ricusazione è un errore giudiziario",
che il rimprovero alla Corte cantonale di non avere motivato l'importo di fr. 500 per le spese giudiziarie, come pure quello di averle addebitate senza comprova di risorse adeguate, non possono essere accolti, in quanto da un lato egli omette di motivare in quale misura l'autorità avrebbe abusato dell'ampio potere che le spetta in questo ambito (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI) e dall'altro egli nemmeno motiva la questione dell'esistenza di un'indigenza in relazione a una non meglio provata richiesta di assistenza,
che in conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali del giudizio del Tribunale cantonale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 novembre 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi