BGer 1C_605/2018
 
BGer 1C_605/2018 vom 26.11.2018
 
1C_605/2018
 
Sentenza del 26 novembre 2018
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Merkli, Presidente,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2018
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(inc. n. 52.2018.338).
 
Considerando:
che il 15 gennaio 2018 la Sezione della circolazione, tenuto conto di una precedente infrazione grave e di un ammonimento, ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi a A.________, nato nel 1992, per aver circolato in stato di ebrietà perdendo la padronanza del veicolo, fuoriuscendo dal campo stradale, urtando un pilastro in sasso e allontanandosi poi dal luogo dell'accaduto senza segnalare l'incidente, sottraendosi agli accertamenti per verificare una sua eventuale incapacità alla guida;
che, adito dall'interessato, dopo la crescita in giudicato del decreto di accusa, con decisione del 27 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, pronuncia condivisa dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 15 ottobre 2018;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo "la grazia di poter guidare l'automobile soltanto nelle ore lavorative ";
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
che il ricorrente, disattendendo del tutto quest'obbligo, si limita a riproporre la richiesta addotta dinanzi al Governo, senza confrontarsi con le motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte cantonale, per le quali, secondo la normativa pertinente, di cui egli non contesta l'applicazione, la durata del ritiro non può essere inferiore a quella minima prevista, anche in presenza di una necessità professionale, in concreto peraltro non comprovata visto che, come rilevato nel giudizio impugnato, egli potrebbe utilizzare i mezzi di trasporto pubblici o farsi accompagnare da un operaio della sua ditta;
ch'egli non critica neppure l'argomento per il quale, secondo la giurisprudenza, una revoca d'ammonimento circoscritta solo al tempo libero è incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue tale misura;
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 26 novembre 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri